28 Novembre 2025

L’acquisto degli omaggi natalizi

di Viviana Grippo
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Esamineremo nel presente contributo il caso degli omaggi ai dipendenti e alla clientela, ripercorrendo, prima di parlare dell’aspetto contabile, la normativa relativa alle imposte dirette e indirette.

In linea generale, gli omaggi alla clientela rientrano nella più ampia categoria delle spese di rappresentanza e, in merito alle imposte dirette, le spese per omaggi sono deducibili integralmente se di costo unitario non superiore a 50 euro. Diversamente, per omaggi il cui costo unitario superi i 50 euro, occorre rifarsi ai limiti di deduzione previsti dal DM 19 novembre 2008.

Ai fini IVA, la detraibilità dell’imposta è totale se il valore unitario del bene non supera, anche in questo caso, i 50 euro. Tuttavia, la detraibilità di cui abbiamo parlato rileva all’atto dell’acquisto, cosa accade all’atto della regalia? Si verifica una differenziazione a seconda che il bene omaggio sia o meno oggetto dell’attività d’impresa. Uno schema ci aiuterà a comprendere meglio:

Tipologia di omaggio Regime IVA alla cessione
Beni non rientranti nell’attività produttiva dell’azienda di costo superiore a 50 euro Cessione f.c.i.; art. 2, D.P.R. n. 633/1972
Beni non rientranti nell’attività produttiva dell’azienda di costo inferiore a 50 euro Cessione f.c.i.; art. 2, D.P.R. n. 633/1972
Beni rientranti nell’attività produttiva dell’azienda di qualsiasi importo Cessione imponibile (tranne il caso di indetraibilità dell’IVA in acquisto nel qual caso anche la cessione è f.c.i.; art. 2, D.P.R. n. 633/1972)

Dal punto di vista contabile, se si acquista un bene per regalarlo, all’atto dell’acquisto, unitamente all’uscita finanziaria di cassa o banca, si rileverà la voce di Conto economico accesa agli omaggi.

Cosa accade, invece, se omaggio un bene di mia produzione? Innanzitutto, si rileva la cessione dell’omaggio che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione, ovvero in autofattura. Nel primo caso, la scrittura contabile sarà la seguente:

Clienti                   a                          Diversi                                      1.220,00

a                                 Omaggi a clienti                                   1.000,00

a                                 Iva a debito                                              220,00

Quindi, occorre distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell’IVA. In tal caso, in fattura, oltre alla dizione già indicata, occorrerà scrivere anche, e alternativamente:

  • “… con obbligo di rivalsa ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 633/1972”,
  • “… senza obbligo di rivalsa ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 633/1972”.

Nel primo caso, rivalsa, la scrittura contabile sarà la seguente:

Diversi                                    a                                 Clienti                                     1.220,00

Spese di rappresentanza                                                                  1.000,00

Cassa                                                                                                    220,00

Nel secondo caso, la scrittura sarà:

Diversi                                    a                                 Clienti                                     1.220,00

Spese di rappresentanza                                                                  1.000,00

Imposte indeducibili                                                                            220,00

Quanto agli omaggi ai dipendenti anche in questo caso occorre distinguere:

  • omaggi che non rientrano nell’attività d’impresa, di qualunque importo: rientrano tra il costo del personale deducibile ai fini IRES e IRPEF e non IRAP; ai fini IVA l’imposta sull’acquisto del bene è indetraibile;
  • omaggi che rientrano nell’attività di impresa, di qualunque importo: rientrano tra il costo del personale deducibile ai fini IRES e IRPEF, e non IRAP, e la relativa IVA all’acquisto è detraibile.

Un ultimo cenno ai campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati: all’atto dell’acquisto, e ai fini delle imposte dirette, essi rilevano come merce c/acquisto interamente deducibili se oggetto dell’attività, ovvero spese di rappresentanza, anch’esse deducibili, nel caso contrario. Ai fini IVA, all’atto dell’acquisto, l’imposta è sempre detraibile.

Vale ai fini della deduzione quale spesa di rappresentanza il dato dell’art. 108, TUIR, secondo cui la deduzione si lega alle seguenti percentuali:

  • 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
  • 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Fino a 10 milioni di euro 1,5%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro 0,6%
Oltre 50 milioni di euro 0,4%

In merito all’IVA, il D.P.R. n. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Da cui:

Spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro detraibilità del 100%
spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100%