La governance delle società con quote detenute dal trust
di Ennio VialTra i beni vincolabili in un trust si annoverano anche le partecipazioni societarie. È interessante svolgere qualche considerazione in merito alle regole di governance che interessano queste partecipazioni vincolate in trust.
Non vi è dubbio che queste regole possono discendere anche dalle indicazioni contenute nell’atto di trust. L’atto di trust, infatti, può contenere delle puntuali previsioni in relazione alla gestione delle partecipazioni societarie. Si pensi, per fare un esempio banale, al caso del trust di garanzia: si potrebbe trovare scritto che il trustee deve alienare le partecipazioni, al fine di acquisire la liquidità necessaria per estinguere un debito del disponente. Più frequentemente, tuttavia, nei trust familiari donatori le indicazioni non sono così pervasive, in quanto si preferisce far sì che il ruolo di socio sia svolto dal trustee apprezzando le diverse situazioni che dovessero presentarsi in prospettiva.
Il trust, infatti, rappresenta un veicolo flessibile che consente di adeguarsi alle vicende future che potrebbero essere alla data odierna non prevedibili.
Ipotizziamo, tuttavia, di vincolare in trust le tipologie di quote societarie più classiche e di ipotizzare che il trustee non sia soggetto a vincoli specifici in relazione a queste partecipazioni, in quanto l’atto di trust non contiene delle previsioni estremamente vincolanti in relazione a queste partecipazioni.
Detenzione di quote di società semplice
La detenzione di quote di società semplici è vista con particolare circospezione da parte del trustee, in quanto l’assenza di un obbligo contabile in capo a questa tipologia societaria rende difficilmente controllabile l’operato degli amministratori della società semplice.
Senza voler (né poter) fare delle generalizzazioni, si può, tuttavia, notare come, in caso di società semplici all’interno del trust, sia oltremodo opportuno che il trustee imponga, quale condizione per accettare l’incarico, che la società semplice detenga una opportuna contabilità, pur non essendovi tenuta in base al codice civile.
Spesso la società semplice vincolata in trust detiene dei beni quali partecipazioni e immobili e, quindi, potrebbe qualificarsi quale società di godimento. Spesso il trustee, alla stregua delle fiduciarie deterrà, una quota dove ai sensi dell’articolo 2267, comma 2, cod. civ., si esclude un potere di amministrazione da parte del socio trust in cambio di una responsabilità limitata.
Detenzione di quote di società in nome collettivo
La detenzione di quote di società in nome collettivo da parte del trust è una casistica oltremodo rara che personalmente non mi è mai capitato di incrociare nell’ambito della mia vita professionale. Ciò in quanto il trustee, pur rispondendo nei limiti del patrimonio in trust, sarebbe soggetto ad una forma di responsabilità illimitata a fronte di un potere di amministrazione che, secondo le regole generali, compete a tutti i soci. Si tratta, quindi, di una casistica che non incontra una significatività apprezzabile a livello professionale.
Detenzione di quote di società in accomandita semplice
Quando il trust tiene quote in società in accomandita semplice, alla luce delle considerazioni svolte nel in relazione alla società in nome collettivo, possiamo affermare che si tratti di quote di accomandante.
In questo caso, la governance della società spetta sicuramente agli altri soci. Spesso queste società sono delle holding o delle società immobiliari, ma potrebbe trattarsi anche di società che svolgono attività operativa.
Il trustee/accomandante non opera come amministratore e, quindi, non può ingerirsi nell’amministrazione della società. Tuttavia, egli, in ragione del proprio ruolo, dovrà opportunamente chiedere il bilancio per verificare, ad esempio, che i prelevamenti siano conformi alle quote di spettanza a ciascun socio. Anche in questo caso è raccomandata l’adozione della contabilità ordinaria.
Detenzione di quote di società a responsabilità limitata
Qualora il trustee detenga quote di Srl, la governance discende da vari aspetti. Il primo elemento fondamentale è quello di valutare se il trustee tiene quote di maggioranza o di minoranza.
Nel secondo caso, egli avrà certamente i diritti di informativa molto significativi previsti per la Srl; tuttavia, questi non potrà certo imporre la nomina degli amministratori. Nel caso in cui, al contrario, il trustee tenga quote di maggioranza, la governance potrebbe spettare al trust.
Anche in questo caso, tuttavia, la conclusione non è scontata, ben potendo prevedersi il caso in cui un socio diverso dal trust, che magari detiene una quota minimale, sia titolato di alcuni diritti speciali ex articolo 2468, comma 3, cod. civ., per cui gli compete, ad esempio, la nomina degli amministratori. In linea generale, il trustee, quand’anche detenesse quote di maggioranza di Srl, pur procedendo alla nomina degli amministratori e all’approvazione del bilancio, egli rivestirà generalmente un ruolo passivo.
Gli atti di trust, infatti, contengono frequentemente la c.d. “clausola di disinteresse”, secondo cui il trustee non è tenuto a esercitare tutti i diritti di informativa concessigli dalla legge, a meno che non sia a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione. Questa clausola, oltre a rendere il trust per certo un ente non commerciale senza pericolo che questo sia riqualificato come un ente commerciale, permette, altresì, di evitare che il trustee sia esposto a particolari forme di responsabilità, nel caso in cui non abbia tenuto un comportamento di controllo invasivo sulla società partecipata.


