12 Novembre 2019

La cessione d’azienda nell’ambito del regime forfettario

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

A fronte della cessione d’azienda operata da un contribuente forfettario restano comunque esclusi da imposizione gli eventuali plusvalori e minusvalori riguardanti specifici beni; l’avviamento, invece deve essere tassato, applicando le regole di determinazione forfettaria del reddito o assoggettandolo a tassazione separata, sussistendone i presupposti.

Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 478, pubblicata ieri, 11 novembre.

Il caso riguarda un imprenditore che, nel marzo del 2019, ha ceduto l’attività, realizzando anche un importo a titolo di avviamento.

Il contribuente in esame, avendo nel 2018 conseguito compensi per importi inferiori alla soglia di 65.000 euro, e non essendo incorso in alcuna delle cause ostative, potrebbe beneficiare, quest’anno, del regime forfettario.

L’imprenditore si rivolge quindi all’Agenzia delle entrate, ritenendo di poter escludere totalmente da tassazione le plusvalenze conseguite, proprio in forza delle regole che governano il suddetto regime.

L’Agenzia delle entrate richiama preliminarmente la circolare 10/E/2016, con la quale è stato effettivamente chiarito che, non essendo previsto dalla norma alcuno specifico trattamento fiscale da riservare alla plusvalenze e alla minusvalenze, può ritenersi che le medesime componenti non abbiano alcun rilievo ai fini della determinazione delle imposte, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario.

D’altra parte, tale conclusione può essere avvalorata da un semplice confronto tra le regole del regime forfettario e quello dei minimi. Infatti:

  • in caso di applicazione del regime dei minimi (articolo 1, commi da 96 a 117, L. 244/2007), essendo ammessa la deducibilità dei costi di acquisto degli specifici beni relativi all’impresa, con il criterio di cassa, è stato previsto il concorso alla formazione del reddito imponibile delle eventuali plusvalenze realizzate (sempre nel rispetto del principio di cassa),
  • in caso di applicazione del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014), invece, i costi dell’attività d’impresa, ivi compresi quelli relativi agli specifici beni relativi all’impresa, sono deducibili forfetariamente, ragion per cui non assumono rilevanza le plusvalenze conseguite a fronte della cessione degli stessi beni.

Tutto quanto appena premesso, però, l’Agenzia delle entrate ritiene necessario sottolineare la distinzione tra plusvalenze e avviamento.

Con riferimento al corrispettivo imputabile all’avviamento, infatti, non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all’impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica.

Il contribuente forfettario, pertanto, se percepisce somme a titolo di avviamento deve operare come segue:

  • potrebbe assoggettarlo a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. g), Tuir, sussistendone i presupposti;
  • potrebbe farlo concorrere alla determinazione dell’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo imposta 2019, cui applicare, ai sensi dell’articolo 1, comma 64, L. 190/2014, il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti per l’applicazione del regime forfetario di cui alla 190/2014).

Sono in ogni caso esclusi da tassazione gli eventuali plusvalori e minusvalori riguardanti gli specifici beni relativi all’impresa.

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