7 Giugno 2019

Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con la risoluzione 56/E/2019, pubblicata nella giornata di ieri, 6 giugno, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per precisare che, nonostante la lettera della norma, la disciplina transitoria in materia di tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate può trovare applicazione anche sulla base di delibere adottate fino al 31.12.2017.

Confermando l’orientamento prevalente della dottrina viene così accolta un’interpretazione finalizzata a valorizzare la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale.

Più precisamente, il caso oggetto di esame riguarda una società che, pur avendo deliberato la distribuzione degli utili nel 2016 ha concretamente erogato i dividendi nel corso del 2018.

Come noto, la Legge di bilancio 2018 ha profondamente rivisto il regime impositivo dei dividendi conseguiti da persone fisiche non imprenditori, estendendo, anche alle partecipazioni qualificate, la disciplina prima riservata alle partecipazioni non qualificate, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1005, L. 205/2017 le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 01.01.2018: assume quindi rilievo il principio di cassa (data di percezione del dividendo).

Tuttavia, il legislatore, con il successivo comma 1006, ha introdotto uno specifico regime transitorio, in forza del quale “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”.

Pertanto, per gli utili deliberati dal 01.01.2018 al 31.12.2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, in forza del quale gli utili derivanti da partecipazioni qualificate sono tassati nella seguente misura:

  • 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al12.2007,
  • 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al12.2007,
  • 58,14% per utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al12.2016.

Tutto quanto appena premesso, dubbi potrebbero sorgere con riferimento all’applicabilità della disciplina transitoria sopra esposta nel caso in cui la distribuzione degli utili sia stata deliberata entro il 31.12.2017: d’altra parte la lettera della norma è chiara nel limitare l’applicabilità delle previgenti disposizioni alle sole distribuzioni di utili deliberatedal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”.

Tuttavia, come giustamente ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione in esame, “ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, si ritiene, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017”.

Pertanto,

  • anche se il nuovo regime di tassazione si applica, in base al principio di cassa, ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018,
  • e la delibera di distribuzione risale ad un periodo precedente a quello indicato nella disposizione transitoria,

può tuttavia trovare applicazione quest’ultima disciplina, in forza della quale i dividendi possono beneficiare del “vecchioregime di tassazione.

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