16 Luglio 2016

Chiarimenti dell’Agenzia sull’aliquota Iva al 5% per le cooperative

di Alessandro Bonuzzi
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La nuova aliquota Iva del 5%, prevista per le prestazioni socio-assistenziali rese da cooperative sociali nei confronti di talune categorie di soggetti bisognosi, trova applicazione per le operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2016.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 31/E di ieri.

La modifica, introdotta dal comma 960 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2016, si è resa necessaria al fine di evitare l’apertura di una formale procedura di infrazione da parte della Commissione europea a danno dell’Italia.

Secondo l’attuale disciplina sono soggette all’aliquota Iva del 5% “le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter da cooperative sociali e loro consorzi”. In pratica, la novella riguarda:

  • le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali e educative (ambito oggettivo),
  • rese da cooperative sociali e loro consorzi (ambito soggettivo) sia in esecuzione di contratti d’appalto, convenzioni e concessioni sia direttamente,
  • nei confronti di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di sfruttamento a sfondo sessuale e lavorativo.

Con riferimento ai destinatari delle prestazioni, la circolare osserva come la nuova aliquota trovi applicazione per una platea più ampia rispetto a quella dapprima assoggettata alla misura del 4%, essendo ora comprese anche le persone migranti, senza fissa dimora, i richiedenti asilo, i detenuti e le donne vittime di sfruttamento a sfondo sessuale e lavorativo.

Diversamente, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali e educative dirette ai medesimi utenti sono assoggettate:

  • al regime di esenzione Iva, quando sono rese da cooperative non sociali con la qualifica di ONLUS;
  • all’aliquota ordinaria Iva, quando sono rese da cooperative né sociali né ONLUS, sempreché non rientrino oggettivamente nel regime di esenzione ai sensi dei numeri 18) e 21) dell’articolo 10 del decreto Iva.

La circolare, poi, precisa che questo nuovo scenario si applica con riferimento alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 31 dicembre 2015.

Pertanto, per le prestazioni eseguite in base a contratti stipulati entro la fine dello scorso anno e tutt’oggi in essere, le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 continuano ad applicare l’aliquota del 4% o il regime di esenzione, se opzionato.

Infine, viene chiarito che, in relazione ai casi di rinnovo o di proroga, ai fini dell’individuazione – sotto il profilo temporale – della disciplina applicabile, deve farsi riferimento alla data di stipula; non rileva in nessun modo, invece, la data di accreditamento della cooperativa.