29 Gennaio 2026

La nuova formulazione dei familiari a carico

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’approvazione del Decreto correttivo IRPEF e IRES è stata ridefinita la disciplina dei familiari a carico.

In particolare, l’art. 1, D.Lgs. n. 192/2025, rubricato “Trattamento fiscale dei familiari a carico”, ha modificato, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (ossia dal periodo d’imposta 2025), il novero dei familiari che possono essere considerati a carico del singolo contribuente.

Difatti, la disposizione ha sostituito il comma 4-ter dell’art. 12, TUIR, come indicato nella seguente tabella.

ART. 12, COMMA 4-TER, TUIR – PREVIGENTE ART. 12, COMMA 4-TER, TUIR – NOVELLATO
«Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione». «Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2».

Ne discende che l’art. 1, D.Lgs. n. 192/2025, ha novellato la normativa vigente al fine di ridefinire i familiari a carico, ai quali si deve fare riferimento quando una disposizione fiscale, di solito al fine di attribuire benefici, richiama i soggetti di cui all’art. 12, TUIR.

Pertanto, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone di cui all’art. 12, TUIR, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, si considerano soggetti ai quali la norma è applicabile:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli;
  • i genitori;
  • le altre persone indicate all’art. 433, c.c. (ossia generi e nuove, suoceri e suocere, fratelli e sorelle germani e unilaterali) che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non derivanti da decisioni dell’autorità giudiziaria.

Tali soggetti devono essere considerati anche se, in taluni casi, non è più prevista, a loro favore, una detrazione per carichi di famiglia; così come avviene per i figli di età fino a 21 anni, per i quali spetta il beneficio dell’assegno unico e universale.

Come è facilmente individuabile, rispetto alla formulazione precedente, che si riferiva esclusivamente ai figli, la nuova formulazione della norma viene riferita anche agli altri familiari a carico.

La relazione tecnica ha chiarito che la norma ha carattere di coordinamento sistematico e non introduce nuove agevolazioni fiscali; in sostanza, si limita a disporre che le norme fiscali, che fanno riferimento ai familiari, continuino ad applicarsi anche in assenza del diritto alla detrazione.

Inoltre, si indica che, se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all’art. 12, TUIR, ovvero se si fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti di Legge; vale a dire 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.