29 Gennaio 2026

Il concordato semplificato nel Codice della Crisi: profili di vantaggio e criticità per la risoluzione della crisi

di Paola Barisone
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La scheda di FISCOPRATICO

Il concordato semplificato è stato introdotto dal D.Lgs. n. 14/2019 quale strumento innovativo di regolazione della crisi e dell’insolvenza, riservato all’imprenditore che abbia esperito senza esito positivo la composizione negoziata della crisi, che ne costituisce il suo logico antecedente.

La disciplina di riferimento è contenuta negli artt. 25-sexies e 25-septies, CCII, come modificati dal D.Lgs. n. 83/2022 e dal D.Lgs. n. 136/2024.

 

La domanda di concordato semplificato e gli effetti

Si tratta di uno strumento di regolazione della crisi concorsuale attivabile se e solo se, nella relazione finale, l’esperto della composizione negoziata dichiara che: le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), CCII (accordi, concordato, ADR, ecc.) non sono praticabili.

In tal caso, entro 60 giorni dal deposito della relazione finale dell’esperto di cui all’art. 17, comma 8 CCII, l’imprenditore può presentare: una proposta di concordato per cessione dei beni, il piano di liquidazione, i documenti di cui all’art. 39, CCII.

Il Tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto (su risultati presumibili della liquidazione e garanzie offerte); valuta la ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi; nomina un ausiliario ex art. 68, c.p.c., fissando il termine per il deposito del suo parere.

Può anche concedere un termine per eventuali modifiche o integrazioni della proposta o del piano e può concedere le misure protettive e cautelari se richieste nella domanda di concordato semplificato.

Con decreto, il Tribunale: ordina che proposta, parere dell’ausiliario, relazione finale e parere dell’esperto siano comunicati, a cura del debitore, ai creditori dell’elenco ex art. 39, CCII (PEC o raccomandata); specifica dove reperire i dati necessari per la valutazione; fissa l’udienza di omologazione.

Tra il termine per il parere dell’ausiliario e l’udienza devono decorrere almeno 45 giorni. I creditori e gli interessati possono proporre opposizione fino a 10 giorni prima dell’udienza

Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori (anche d’ufficio), omologa il concordato quando accerta che:

  1. il contraddittorio e il procedimento sono regolari;
  2. è rispettato l’ordine delle cause di prelazione;
  3. il piano di liquidazione è fattibile;
  4. la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata;
  5. è comunque assicurata un’utilità a ciascun creditore.

Il Tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, e il decreto è pubblicato e comunicato alle parti, che possono proporre reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni (art. 247, CCII).

 

Principali caratteristiche normative dello strumento di regolazione della crisi

Le principali caratteristiche normative della procedura di concordato semplificato sono:

  • accesso subordinato all’esito negativo della composizione negoziata, con attestazione dell’esperto circa la correttezza e buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni di risanamento;
  • procedura liquidatoria, con assenza del voto dei creditori e centralità del controllo giudiziale;
  • omologazione subordinata a quattro condizioni: fattibilità del piano, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, assicurazione di un’utilità a ciascun creditore;
  • possibilità di liquidazione atomistica o aggregata (es. cessione unitaria dell’azienda);
  • regole antiabuso e ruolo centrale del Tribunale e dell’ausiliario nella verifica dei presupposti di accesso e delle condizioni di omologa.

 

Profili di vantaggio e criticità del concordato semplificato

L’istituto concorsuale presenta evidenti opportunità per l’imprenditore, ma anche criticità.

In particolare, per quanto concerne le opportunità dello strumento occorre mettere in evidenza

  1. la rapidità e la flessibilità del concordato semplificato, che si distingue per l’assenza del voto dei creditori e per la mancata necessità di attestazione preventiva del piano da parte di un esperto indipendente. Ciò consente una gestione più rapida della crisi, con minori costi e riduzione delle frizioni assembleari;
  2. la possibilità di prevedere nel piano sia la liquidazione atomistica (cessione di singoli asset) sia quella aggregata (cessione unitaria dell’azienda o di rami), con preferenza per la seconda in presenza di continuità aziendale La vendita aggregata, anche tramite procedure competitive semplificate, consente di massimizzare il valore per i creditori e preservare il complesso aziendale;
  3. la possibilità di apporto di nuova finanza esterna che rappresenta un elemento di flessibilità, consentendo di assicurare utilità anche ai creditori chirografari in presenza di attivi incapienti. La nuova finanza, se effettivamente esogena, può essere destinata liberamente, senza vincoli di prelazione;
  4. la possibilità di offrire ai creditori sociali vantaggi non esclusivamente monetari, ma anche compensativi quali la continuità dei rapporti di lavoro e di prosecuzione dei rapporti commercialisti strategici e la rapidità del riparto in caso di continuità indiretta tramite cessione di azienda.

Le criticità sono invece correlate a:

  • rischio di abuso e norme antiabuso. L’assenza del voto dei creditori espone la procedura al rischio di utilizzi strumentali da parte del debitore. È pertanto necessario un rigoroso controllo da parte del Tribunale, supportato dall’ausiliario, sulla buona fede e correttezza delle trattative, nonché sulla reale impraticabilità delle soluzioni alternative. L’esperto svolge un ruolo centrale, ma il suo giudizio non è vincolante: il Tribunale può discostarsene, specie in presenza di elementi oggettivi contrari;
  • fattibilità del piano e oneri informativi. La fattibilità del piano di liquidazione è oggetto di un controllo incisivo da parte del Tribunale, che deve essere supportato da un apparato informativo completo, chiaro e oggettivo. L’assenza di interlocuzione negoziale con i creditori impone che la proposta e il piano siano lineari, esaustivi e privi di ambiguità;
  • rispetto delle regole di prelazione. Il piano deve rispettare la regola della priorità assoluta (absolute priority rule), con integrale soddisfazione dei creditori di grado superiore prima di quelli di grado inferiore, salvo l’utilizzo di risorse esterne. Non si applicano le percentuali minime di soddisfazione previste per il concordato preventivo liquidatorio;
  • utilità ai creditori e percentuali irrisorie. Il requisito dell’utilità a ciascun creditore può essere soddisfatto anche con percentuali monetarie irrisorie, purché siano presenti vantaggi compensativi effettivi e diffusi;
  • apporto di nuova finanza e rischio di simulazione. Particolare attenzione deve essere posta alla reale natura esogena della nuova finanza: non può essere considerata tale quella proveniente da soggetti legati al debitore o condizionata all’acquisto dell’azienda, per evitare abusi e aggiramenti delle regole di prelazione;
  • assenza di transazione fiscale e criticità tributarie. Nel concordato semplificato non è applicabile la transazione fiscale e contributiva; tuttavia, il piano può prevedere uno stralcio del debito tributario in presenza di nuova finanza. È applicabile all’istituto la detassazione delle sopravvenienze attive da stralcio a seguito dell’entrata in vigore dell’ 8, D.Lgs. n. 186/2025, che con una norma di interpretazione autentica, ha previsto l’applicabilità dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR. Ciò impone una valutazione attenta dell’impatto fiscale nella costruzione del piano. Sulla base di una interpretazione letterale della disposizione di cui al comma 3-bis dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, in merito all’emissione delle note di credito IVA, parrebbe che le stesse non possano essere emesse; tuttavia, la dottrina ha assunto una posizione netta in ordine all’applicabilità in considerazione della natura dell’istituto di procedura concorsuale(“Le note di variazione IVA nella crisi d’impresa” di Giulio Andreani e di Angelo Tubelli, in Diritto della crisi). È quindi possibile emettere la nota di credito IVA per il credito non incassato (quota falcidiata) nei confronti di un debitore assoggettato a concordato semplificato, nel rispetto dei termini e dei presupposti oggettivi e temporali previsti dall’art. 26 e dalla prassi AdE;
  • ruolo del Tribunale e dell’ausiliario Il Tribunale, con il supporto dell’ausiliario, è chiamato a un controllo rafforzato su tutti i presupposti di accesso e sulle condizioni di omologa, in assenza di un filtro negoziale da parte dei creditori.

 

Profili operativi del concordato semplificato

La predisposizione del piano deve essere supportata da stime attendibili e da una documentazione comparativa tra scenario concordatario e liquidazione giudiziale.

Non solo, ma l’apporto di nuova finanza deve essere documentato e tracciabile, con verifica della sua effettiva estraneità al patrimonio del debitore e la suddivisione dei creditori in classi, se adottata, deve essere coerente con la natura dei crediti e con l’ordine delle prelazioni, pur non essendo rilevante ai fini del voto.

Nel concordato non sussistendo la votazione dei creditori, la gestione del contraddittorio con i creditori si concentra nella fase di opposizione all’omologa, che assume rilievo sostanziale in assenza di voto.

 

Conclusioni

Alla luce dell’analisi normativa e delle considerazioni sopra espletate, si ritiene che il concordato semplificato rappresenti uno strumento di regolazione della crisi di natura residuale, caratterizzato da flessibilità e rapidità, ma anche da elevata tecnicità e da un sistema di controlli rafforzati a tutela dei creditori.

Le principali opportunità risiedono nella possibilità di una liquidazione ordinata e, in presenza di continuità indiretta, nella salvaguardia del valore aziendale e dei livelli occupazionali. Tuttavia, permangono criticità rilevanti:

  • rischio di abuso in assenza di voto dei creditori, mitigato solo da un controllo giudiziale rigoroso;
  • difficoltà di assicurare una reale utilità a tutti i creditori, specie in presenza di percentuali irrisorie e in assenza di vantaggi compensativi diffusi;
  • necessità di una documentazione tecnica e informativa di elevato livello, per superare il vaglio di fattibilità e di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • impatto fiscale sfavorevole, in assenza di misure premiali e di transazione fiscale;

Di conseguenza, occorre valutare attentamente, già in fase di composizione negoziata, la percorribilità del concordato semplificato, tenendo conto delle condizioni di accesso e delle criticità operative e fiscali, e predisporre un piano di liquidazione chiaro, trasparente e supportato da stime attendibili, con particolare attenzione alla documentazione comparativa e alla tracciabilità della nuova finanza.

Occorre, altresì, coinvolgere professionalità qualificate (advisors legali, finanziarie, industriali) nella redazione del piano e nella gestione della procedura, per garantire la solidità tecnica e la sostenibilità delle soluzioni proposte.

Considerare, infine, in presenza di continuità aziendale indiretta, la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi (concordato preventivo in continuità, piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione) che consentano una maggiore flessibilità distributiva e un più ampio coinvolgimento dei creditori.