23 Luglio 2025

Farmacie: no alla correzione della remunerazione aggiuntiva negli aiuti di stato

di Alessandro Bonuzzi
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Qualche settimana addietro molte farmacie sono state raggiunte da una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (c.d. compliance) avente come finalità la promozione spontanea alla regolarizzazione della compilazione del prospetto del quadro RS del modello Redditi 2022 dedicato agli Aiuti di Stato per l’anno 2021.

L’invio massivo alle farmacie è conseguente all’incertezza che all’epoca vigeva sulla natura della cosiddetta remunerazione aggiuntiva erogata per il rimborso dei farmaci dispensati in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Si trattava di un contributo in conto esercizio a fondo perduto erogato a sostegno delle farmacie territoriali contraddistinto, peraltro, da un duplice regime fiscale:

  • la remunerazione aggiuntiva sperimentale prevista dal Decreto Sostegni per il periodo 01.09.2021 – 31.12.2022 era esclusa da IVA e non imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP;
  • la remunerazione aggiuntiva strutturale prevista dalla Legge di bilancio 2023 per il periodo d’imposta 2023 e fino al mese di febbraio 2024 era esclusa da IVA ma imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Il differente trattamento sul piano dell’imposizione diretta si spiega con il fatto che mentre la prima versione del contributo aveva natura di ristoro, al pari degli altri contributi a fondo perduto erogati per contrastare la pandemia da Covid-19 (potendo quindi godere del regime ex art. 10-bis, D.L. n. 137/2020), la remunerazione aggiuntiva che ha riguardato le distinte contabili del 2023 e dei primi 2 mesi del 2024 è stata riproposta per salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie, assumendo, dunque, una valenza stabile e non eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ad ogni modo, dal mese di marzo 2024 la remunerazione aggiuntiva è stata abrogata in modo definitivo, essendo stata assorbita dalla nuova remunerazione SSN introdotta dalla Legge di bilancio 2024.

In merito all’aspetto legato alla dichiarazione dei redditi, in attesa degli opportuni chiarimenti ufficiali, molte farmacie, su consiglio del proprio commercialista, hanno saggiamente adottato un comportamento prudente, considerando la remunerazione aggiuntiva maturata nel periodo d’imposta 2021 un Aiuto di Stato da inserire nel relativo prospetto del modello Redditi 2022 con il codice residuale 999.

D’altro canto, gli addetti ai lavori avranno pensato che un’informazione in più, sebbene non dovuta, non avrebbe comportato alcuna sanzione, mentre l’omessa indicazione di un Aiuto di Stato in dichiarazione avrebbe avuto ricadute negative reali in termini di sanzioni.

Senonché, in seguito è emerso che la remunerazione aggiuntiva non andava esposta in dichiarazione, non costituendo un Aiuto di Stato. Da qui l’invio massimo delle comunicazioni di compliance alle farmacie che invece hanno cautelativamente esposto il dato nel modello Redditi 2022.

Per quanto qui interessa, però, si tratta di una comunicazione che non comporta alcuna conseguenza, nemmeno in termini di adempimenti aggiuntivi. Infatti, è la stessa Agenzia delle Entrate a chiarire che l’erroneo inserimento in dichiarazione della remunerazione aggiuntiva 2021 da parte delle farmacie, non determina la necessità di presentare una dichiarazione integrativa per la relativa correzione.

In altri termini, le farmacie che avessero indicato la remunerazione aggiuntiva sperimentale nel prospetto degli Aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2021, commettendo così un errore meramente formale, non sono tenute alla presentazione di alcuna dichiarazione integrativa per sanare l’errore commesso.

Si ritiene che le medesime conclusioni possano valere anche per la remunerazione aggiuntiva sperimentale relativa all’anno 2022, nonché per la remunerazione aggiuntiva strutturale per gli anni d’imposta 2023 e 2024, laddove eventualmente esposte nel prospetto degli Aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi.