Dichiarazione IVA e scelte dei regimi impositivi
di Luigi ScappiniPer le imprese operanti nel settore agricolo, la presentazione della dichiarazione IVA rappresenta il momento in cui comunicare eventuali scelte in riferimento all’applicazione o meno dei regimi speciali previsti per determinate attività svolte, sia per quanto riguarda la disciplina IVA che quella delle imposte dirette.
Si ricorda, in particolare, come i regimi speciali “disegnati” dal Legislatore italiano su input di quello comunitario, rappresentino, al rispetto dei requisiti soggetti e oggettivi richiesti, i regimi naturali.
Le norme, tuttavia, come anticipato, consentono all’imprenditore di optare per l’applicazione delle regole ordinarie, scelta che, come previsto dall’art. 3, D.P.R. n. 442/1997, vincola almeno per un triennio, trascorso il quale l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Per quanto concerne le modalità di esercizio dell’opzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, D.P.R. n. 442/1997 «L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.” proseguendo affermando proprio che “La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività».
In senso conforme la circolare n. 209/E/1998 affermando che «con la norma in esame viene modificato il tradizionale concetto di opzione. Infatti, mentre la validità dell’opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta all’ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell’opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai finì sanzionatori».
In caso di mancata comunicazione, fermo restando l’efficacia dell’opzione, l’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/1997, prevede una sanzione da 250 a 2.000 euro.
Il quadro VO si compone di 5 sezioni di cui, le prime 3, interessano anche il settore agricolo.
In particolare, nella sezione 1, il rigo VO3 accoglie le opzioni per quanto riguarda la sola disciplina IVA, riguardando la scelta tra regime speciale di cui agli artt. 34 (cessione di prodotti di cui alla Parte I dell’Allegato A al D.P.R. n. 633/1972) e 34-bis (prestazioni di servizi), D.P.R. n. 633/1972, nonché quella riguardante il regime c.d. di esonero previsto dal comma 6 dell’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, per quegli imprenditori agricoli che realizzano o prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro annui composto per almeno i 2/3 da prodotti che rientrano nella Parte I dell’Allegato A.
Per quanto riguarda la sezione 2, i righi accolgono le scelte limitate alle sole imposte dirette.
Il rigo VO22 accoglie la scelta per il regime di tassazione ordinario o speciale previsto per determinate attività che non rientrano integralmente o parzialmente nel reddito agrario, ovverosia:
- produzioni di vegetali in serre e tramite l’utilizzo di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, che superano i limiti stabiliti dall’ 32, TUIR;
- attività connesse di prodotti che non rientrano nel D.M. previsto sempre dall’ 32, TUIR;
- prestazioni di servizi;
- attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, oltre i limiti previsti per la tassazione catastale; e
- attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’ 2135, c.c., nei limiti del 10% del volume di affari,
Il cui regime fiscale è tracciato dall’art. 56-bis, TUIR, che, a decorrere dal periodo di imposta 2024, è azionabile anche da parte delle società agricole di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 (con esclusione delle società semplici che per natura applicano tali regimi speciali), a condizione che abbiano optato, fleggando il successivo rigo VO23 per la determinazione del reddito, che rimane di impresa, secondo le regole previste dall’art. 32, TUIR.
Il successivo rigo VO24 contiene la scelta per l’opzione, da parte delle società di persone e delle S.r.l., costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinazione il reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
Il rigo VO25 riguarda la scelta per la tassazione ordinaria per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e biomasse).
Infine, si segnala come debutta, al rigo VO27, la scelta che possono fare i giovani imprenditori agricoli, per il regime di tassazione forfettizzata previsto dall’art. 4, Legge n. 36/2024.
Da ultimo, la sezione 3, accoglie le scelte, ai righi VO32, VO35 e VO36, riguardanti le attività agrituristiche, enoturistiche e oleoturistiche che, come noto, prevedono la possibilità di non avvalersi del regime forfettizzato ai fini dell’IVA con effetto anche per la determinazione del reddito.


