30 Gennaio 2026

Comunità energetiche: la fiscalità degli incentivi

di Silvio Rivetti
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Il tema della fiscalità delle Comunità Energetiche, CER, si trova declinato in numerosi atti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, di cui può essere utile tratteggiare un breve quadro riassuntivo, con particolare riguardo alle indicazioni concernenti la disciplina ai fini IVA, IRPEF e IRES delle somme che il GSE eroga a titolo di tariffa incentivante, ristoro delle componenti tariffarie e corrispettivo della vendita di energia.

La disamina può muovere dalla risposta a interpello n. 37/E/2022, che tratta delle CER in relazione ai temi IVA e imposte dirette afferenti alle sopra citate voci di beneficio economico. Quanto all’IVA, si dispone che la tariffa premio e la voce di ristoro delle componenti tariffarie non costituiscono corrispettivi, ma contributi senza controprestazione, come tali esclusi dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del requisito oggettivo, ex art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 (risultando irrilevante la natura del soggetto che ricopre il ruolo di referente).

Il corrispettivo per la vendita dell’energia è invece qualificato come soggetto a IVA, in 2 casi: se la potenza complessiva degli impianti è superiore a 200 kW (perché si assume lo svolgimento di attività commerciale); oppure se, pur utilizzando impianti di potenza inferiore ai 200 kW, il soggetto che ricopre il ruolo di referente è soggetto produttore di energia, che svolge attività d’impresa (entrando in gioco, allora, il requisito soggettivo dell’imposta ex art. 4, D.P.R. n. 633/1972). Sul punto, nelle ipotesi in cui la cessione dell’energia assume rilevanza ai fini IVA, la risposta a interpello n. 37/E/2022 ricorda che si applica il meccanismo del reverse charge, ex art. 17, comma 6, lett. d-quater), D.P.R. n. 633/1972.

Quanto invece al trattamento, ai fini delle imposte dirette, delle voci di tariffa premio e ristoro delle componenti tariffarie, l’atto di prassi rinvia alla verifica della natura del soggetto referente: in particolare, se si tratta di persona fisica che non svolge attività d’impresa nel mondo energia (come avviene, per esempio, nel caso dell’amministratore di condominio nei gruppi di autoconsumo), tali importi non rileveranno mai ai fini impositivi per i clienti finali; mentre, nelle CER in forma di ente non commerciale, essi non rileveranno ai fini IRES: e tuttavia, se l’attività della CER attiene a impianti di potenza cumulata complessiva superiore a 200 kW, allora tutte le voci sopra indicate costituiranno sempre reddito d’impresa; ed egualmente, se il soggetto referente è un produttore di energia che svolge attività d’impresa, le predette voci ricadranno nel reddito d’impresa ex art. 85, TUIR (sulla tariffa, il GSE dovrà effettuare la ritenuta ex art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973).

Anche per l’imposizione diretta concernente i corrispettivi da cessione dell’energia, occorrerà fare riferimento alla natura del soggetto referente: se si tratta di persona fisica che non svolge attività d’impresa nel settore dell’energia, per i clienti finali detti corrispettivi costituiranno redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. 1), TUIR, ai fini IRPEF; mentre, se si tratta di Comunità energetica in forma di ente non commerciale, tali importi rileveranno ai IRES quale redditi da attività commerciale non abituale. Infine, se si tratta di produttore di energia che svolge attività d’impresa, i predetti corrispettivi costituiranno reddito d’impresa ai fini IRES e IRAP.

Anche la risposta a interpello n. 956-1284-2023 del 28 novembre 2023, resa a una CER in forma di Ente non commerciale iscritto al RUNTS, esercente impianti non superiori a 200 kW, conferma l’irrilevanza ai fini impositivi diretti in capo alla CER delle voci di tariffa premio e restituzione componenti tariffarie. Invero tali somme, ricevute dalla Comunità in qualità di mandataria per i propri membri, a cui le restituisce, assumono rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, con trattamento fiscale diverso a seconda della natura di ciascuno di essi (come già detto nella risposta precedente: irrilevanti per le persone fisiche, componenti del reddito d’impresa per le società).

La risoluzione n. 37/E/2024, infine, tratta della fiscalità dei proventi della vendita dell’energia che siano attribuiti dalla CER, ente non commerciale, ai propri membri, in forza di apposito “mandato senza rappresentanza”. Per effetto di tale mandato, la CER è direttamente incaricata della gestione le partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE, compreso l’incasso degli incentivi per conto dei suoi membri (conformemente all’art. 32, D.Lgs. n. 199/2021, e dell’art. 3.4, lett. e), TIAD). Per l’atto di prassi, se la CER, ente non commerciale e referente, incassa dal GSE i proventi dalla vendita dell’energia e li attribuisce ai partecipanti della CER stessa, tali proventi assumono rilevanza reddituale non in capo alla Comunità (ai fini IRES), ma in capo ai singoli membri: applicandovisi allora il trattamento fiscale proprio della natura di ciascuno di essi (per le persone fisiche, ad esempio, tali proventi costituiranno redditi diversi, come già visto).

Si puntualizza inoltre, nella predetta risoluzione (e come già nella citata risposta n. 956-1284-2023), che l’attribuzione ai membri delle CER degli incentivi incamerati dalla CER, qualificata come Ente del Terzo Settore e iscritta al RUNTS, non viola il disposto dell’art. 8, comma 2, CTS, il quale vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati e componenti degli organi sociali.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ribadisce come le Comunità energetiche perseguano, per loro stessa impostazione, lo scopo precipuo della messa a disposizione di benefici ambientali, economici e sociali ai loro soci o membri, ovvero a favore delle aree locali in cui esse operano: escludendosi perciò la natura di profitti finanziari in capo agli incentivi incamerati dalle Comunità stesse.