30 Aprile 2016

Agenzie di viaggio con diritto al rimborso fuori dal regime speciale

di Marco Peirolo
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Le agenzie di viaggio che applicano il metodo di detrazione “base da base” per vendere pacchetti turistici non possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Lo stesso divieto si estende al rimborso, che resta precluso come conseguenza dell’indetraibilità ed, in proposito, è sufficiente richiamare l’art. 310 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui “gli importi dell’IVA imputati all’agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni (…) effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro”.

La portata ultraterritoriale del divieto in esame implica, pertanto, che l’agenzia di viaggio non possa recuperare l’imposta assolta sugli acquisti, né previa identificazione ai fini IVA, diretta o per mezzo di rappresentante fiscale, nel Paese estero in cui ha effettuato gli acquisti, né – tantomeno – chiedendo il rimborso attraverso le procedure previste dall’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 e dalla XIII Direttiva CEE, applicabili a seconda che il Paese di rimborso sia, rispettivamente, all’interno della UE o al di fuori di essa.

Per le attività non soggette al regime speciale (es. intermediazioni in nome e per conto dei clienti di singoli servizi turistici), l’imposta assolta per l’acquisto dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle predette attività può essere detratta o chiesta a rimborso nel rispetto dei princìpi generali. Conseguentemente, se i costi sono stati sostenuti all’estero, l’agenzia di viaggio può identificarsi ai fini IVA in loco oppure chiedere il rimborso di cui all’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 e alla XIII Direttiva.

Il rimborso chiesto alle Autorità fiscali dei Paesi extra-UE è attualmente ammesso per gli acquisti effettuati in Svizzera, Norvegia e Israele, che sono Paesi che, a loro volta, cioè a condizione di reciprocità, riconoscono il rimborso agli operatori italiani.

Per i rimborsi chiesti alle Autorità fiscali di altri Paesi UE, è opportuno ricordare che l’agenzia di viaggi, nel periodo di riferimento del rimborso (non superiore all’anno e non inferiore a tre mesi), non deve possedere nel Paese di rimborso una stabile organizzazione dalla quale vengano effettuate operazioni commerciali. Inoltre, l’agenzia non deve avere effettuato operazioni attive territorialmente rilevanti nello Stato di rimborso, fatta eccezione per quelle consentite, vale a dire:

  • i servizi non imponibili di trasporto internazionale e relativi servizi accessori;
  • le cessioni e le prestazioni soggette a reverse charge;
  • i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se il richiedente stesso è registrato al MOSS (Mini One Stop Shop).

La richiesta di rimborso relativa ad un periodo infrannuale deve essere di importo almeno pari a 400,00 euro; ove inferiore, il rimborso può essere chiesto in relazione all’anno, purché di importo non inferiore a 50,00 euro.

L’erogazione del rimborso presuppone che l’imposta sia detraibile in Italia, fermo restando che le eventuali limitazioni oggettive al diritto di detrazione, previste dallo Stato di rimborso, si applicano anche nei confronti del richiedente.

Riguardo, invece, alla limitazioni soggettive, è previsto che, in caso di pro rata di detrazione, il rimborso può essere chiesto in misura proporzionalmente corrispondente alle operazioni imponibili poste in essere dal richiedente. A tal fine:

  • nell’istanza di rimborso occorre indicare la percentuale di detrazione provvisoriamente applicata nell’anno in corso;
  • se il pro rata definitivo è diverso da quello comunicato, deve essere presentata, entro l’anno solare successivo, una dichiarazione correttiva che confluisce nella nuova richiesta di rimborso relativa all’anno in corso o, se non viene presentata una nuova richiesta di rimborso, deve essere trasmessa una dichiarazione separata, correttiva dell’istanza presentata nell’anno precedente.

Il rimborso è in ogni caso precluso in relazione all’IVA non dovuta, cioè a quella che, secondo la legislazione dello Stato di rimborso, sia stata erroneamente addebitata in fattura.

La richiesta di rimborso deve essere effettuata presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, avvalendosi del portale elettronico appositamente dedicato. L’istanza deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento (trimestre o anno) e, come indicato dalla Corte di giustizia nella causa C-294/11 del 21 giugno 2012, il suddetto termine ha natura decadenziale.

Il Centro operativo di Pescara, in via propedeutica all’inoltro dell’istanza di rimborso allo Stato di rimborso, è tenuto ad effettuare alcuni controlli per verificare l’esistenza delle condizioni di rimborso. Contro l’eventuale decisione di rifiuto dell’inoltro, da notificare all’operatore nazionale entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, è possibile proporre ricorso secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 546/1992.

Il Centro operativo di Pescara inoltra l’istanza di rimborso allo Stato comunitario di rimborso entro 15 giorni dalla sua ricezione, salvo il verificarsi delle cause ostative, riscontrate in sede di controllo preliminare.

Di regola, cioè salvo la richiesta di informazioni aggiuntive, che devono essere prodotte al Centro operativo di Pescara, la decisione di approvazione o di rifiuto, totale o parziale, del rimborso è notificata al soggetto passivo entro il termine di 4 mesi dalla data di ricevimento della richiesta.