12 Maggio 2015

Adempimenti per operazioni in split payment

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La C.M. n. 15/E/2015 contiene importanti chiarimenti in merito agli adempimenti che il fornitore (cedente o prestatore) deve eseguire in relazione alle operazioni rientranti nell’ambito applicativo dello split payment di cui all’art. 17-ter. In primo luogo, l’Agenzia conferma che la fattura deve essere emessa secondo le regole previste nell’art. 21 del DPR 633/72, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ovvero “split payment” ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72.

Oltre all’obbligo di emissione della fattura, con la predetta annotazione, la C.M. n. 15/E precisa che restano fermi anche gli altri adempimenti previsti dal DPR 633/72 in capo al fornitore, il quale pur rimanendo debitore dell’imposta indicata ed addebitata nella fattura emessa, non deve procedere al versamento della stessa, con la conseguenza che l’Iva indicata nel documento non deve confluire nella liquidazione periodica del soggetto passivo, ancorché sia necessario registrare nel registro delle fatture emesse le operazioni effettuate e la relativa imposta non incassata. Sul punto, la C.M. n. 15/E osserva che il fornitore deve provvedere all’annotazione separata della fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (ad esempio in apposita colonna del registro delle fatture di cui all’art. 23 del DPR 633/72), riportando l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, ma senza che la stessa confluisca nel conteggio della liquidazione periodica.

Nella C.M. n. 15/E l’Agenzia analizza anche gli adempimenti che devono essere eseguiti da parte dell’ente pubblico destinatario della cessione o prestazione, distinguendo in relazione alla sfera di acquisizione dell’operazione (commerciale o istituzionale).

La prima fattispecie riguarda gli acquisti di beni e servizi effettuati dall’ente pubblico in qualità di soggetto passivo ai fini Iva, ossia in relazione alla propria sfera commerciale. In tal caso, la C.M. n. 15/E, richiamando l’art. 5, co. 1, del decreto attuativo, precisa che la fattura afferente tali operazioni “commerciali” debba essere annotata nel registro delle fatture emesse (o in quello dei corrispettivi), al fine di consentire all’ente di operare il relativo versamento dell’’imposta nell’ambito della liquidazione periodica, e nel contempo nel registro degli acquisti ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.

Operando in tale modo, precisa l’Agenzia, in relazione agli acquisti della sfera commerciale potrebbe non rendersi dovuto alcun versamento da parte dell’ente, in quanto lo stesso potrebbe compensare il relativo debito con altri crediti Iva vantati dall’ente stesso. Nel caso in cui tale imposta non venisse del tutto neutralizzata, resta fermo l’obbligo di versamento dell’eccedenza con i normali codici tributo previsti per l’Iva periodica, utilizzando il modello F24 ordinario o se vi sono i presupposti tramite modello F24EP.

Per quanto riguarda invece l’Iva afferente gli acquisti effettuati dall’ente nella propria sfera istituzionale, la C.M. n. 15/E conferma l’obbligo di versamento della relativa imposta, alternativamente a scelta del contribuente:

  • entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamente per tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
  • con versamenti distinti dell’Iva, entro la stessa scadenza del giorno 16 del mese successivo a quelli di esigibilità, in ciascun giorno per il complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno, ovvero per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Relativamente alle modalità di versamento dell’imposta, la C.M. n. 15/E precisa che non è possibile compensare il debito con altri crediti, e le modalità utilizzabili sono le seguenti:

  • per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello F24 EP;
  • per le pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane, mediante versamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97;
  • per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui sopra, direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

Si ricorda che con la R.M. n. 15/E/2015, sono stati approvati i codici tributo “620E” e “6040” per il versamento dell’Iva da parte dei suddetti soggetti.

Con riferimento agli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell’ambito della sfera commerciale, sia in quella istituzionale, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’ente pubblico non debitore del tributo deve preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare separatamente ai due “comparti”, al fine di consentire di eseguire separatamente i relativi adempimenti.