13 Maggio 2015

Libro soci di Srl facoltativo e effetti sul trasferimento delle quote

di Fabio Landuzzi
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Nelle Srl il Libro soci è stato abrogato dall’art.16, Legge 2/09 (Legge di conversione del DL 185/08). Tuttavia, come è stato sottolineato dalle Massime n. 115 del Notariato di Milano e I.I.1 del Notariato del Triveneto, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro soci non si traduce automaticamente in un divieto assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le Srl già esistenti, oppure alla sua adozione facoltativa per scelta statutaria. Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un’ordinata gestione delle vicende societarie legate alla posizione dei soci.

Il tema controverso è se l’autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo dello Statuto di Srl una clausola che subordina l’efficacia del trasferimento delle quote sociali nei confronti della società, e di conseguenza anche la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione del socio nel Libro soci.

Un orientamento negativo, poco dopo l’entrata in vigore della norma che aveva abrogato il Libro soci nella Srl, era stato espresso dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona che, con la sentenza n.1289/09 del 14 settembre 2009, aveva giudicato come non consentita una ultra attività del Libro soci, neppure per scelta volontaria della società.

L’orientamento del Notariato è invece più aperto e diretto a ritenere che le clausole statutarie relative al Libro dei soci, sarebbero:

  • fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società;
  • strumento organizzativo per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali;
  • strumento di efficacia della cessione della partecipazione sociale nei confronti della società.

Secondo questo filone interpretativo sarebbe quindi inefficace nei confronti della società la cessione della partecipazione sociale avvenuta in violazione di tali limiti statutari; di conseguenza, l’iscrizione nel registro imprese di un atto di cessione di quote affetto da tali vizi, non sarebbe comunque idonea a sanarli, con l’effetto di rendere la cessione non opponibile alla società, od ai terzi, nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno.

Il Tribunale di Roma è di recente intervenuto su questo tema con l’ordinanza n.72180/2014 del 15 gennaio 2015 in cui ha dichiarato illegittima la clausola statutaria che fa dipendere dall’iscrizione nel Libro soci, volontariamente tenuto dalla Srl, l’efficacia verso la società del trasferimento delle quote sociali.

Secondo il Tribunale di Roma l’art.2470 Cod.civ. sarebbe una norma cogente ed imperativa, inderogabile dall’autonomia contrattuale delle parti. Secondo i Giudici romani, quindi, nulla osta al fatto che nello statuto della Srl possa essere ancora prevista la tenuta facoltativa del Libro soci, mentre non sarebbe legittimo il fatto che alla annotazione nel Libro soci possa essere subordinata l’efficacia del trasferimento delle quote sociali rispetto alla società stessa.

Per la sentenza citata, ammettendo tale possibilità, di fatto si rimetterebbe alla volontà dei soci una sorta di potere di abrogazione degli effetti della legge.

Seppure la materia, come emerge dalla sentenza in commento, sia piuttosto controversa, a nostro avviso resta comunque consigliabile consentire, in via statutaria e facoltativa, la tenuta del Libro soci demandandone la decisione agli amministratori della società.

Circa la legittimità di una clausola statutaria, come abbiamo visto, esiste un contrasto fra l’orientamento del Notariato di Milano, ed invia interpretativa anche del Notariato del Triveneto (vedi Massima I.L.3), a cui accede anche una parte della dottrina, e, dall’altra parte, una certa giurisprudenza a cui la recente sentenza del Tribunale di Roma si allinea.