Gli adempimenti Iva nel caso di cessione triangolare interna
di Luca MambrinL’art. 21 comma 4 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 prevede che “per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente” la fattura può essere emessa “entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni”. Si tratta della situazione in cui un operatore A, primo cedente, cede i beni ad un secondo operatore B, cessionario o secondo cedente, ma anziché consegnarli direttamente a B li consegna ad un terzo operatore C, cessionario di B.
Come precisato anche nella C.M. n. 288/E/1998 la fatturazione tra il primo cedente A e il suo cessionario (o secondo cedente) B seguirà le regole ordinarie: in caso di fatturazione immediata la stessa dovrà essere emessa nel giorno di effettuazione dell’operazione, ovvero nel giorno della consegna o spedizione dei beni, mentre nel caso in cui l’operatore A utilizzi la fatturazione differita, la fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla data di consegna che risulta dal documento di trasporto.
Nei rapporti invece tra il secondo cedente B ed il terzo, cessionario destinatario dei beni C, è consentita l’emissione della fattura entro la fine del mese successivo alla data di consegna o spedizione dei beni stessi.
Le condizioni che devono essere rispettate per potersi avvalere di tale differimento sono:
- la cessione deve risultare da atto scritto che può assumere anche la forma di ordine commerciale: dovrà risultare che il passaggio della merce deve avvenire dal primo cedente A al secondo cessionario C senza che la medesima sia transitata presso il secondo cedente B;
- dal documento di trasporto, dal documento di consegna o da altro idoneo documento deve risultare che la consegna da A al secondo cessionario C viene eseguita su disposizione del secondo cedente B. Sul documento quindi devono risultare i nominativi dei tre operatori che intervengono nella triangolazione;
- il comportamento di fatto dei contribuenti interessati deve essere conforme alla fattispecie legislativa sopraindicata.
In merito invece al differimento dell’esigibilità dell’iva di tali operazioni, l’ultimo periodo dell’art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che: “per le cessioni di beni di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione”. Viene pertanto introdotta una deroga alla regola generale di coincidenza tra esigibilità dell’imposta e momento impositivo delle operazioni: nel caso di cessione triangolare infatti la fattura emessa dal secondo cedente B nei confronti del cessionario C con consegna dei beni stessi dal primo cedente A direttamente a C, oltre a godere della possibilità di differire l’emissione della fattura alla fine del mese successivo alla consegna dei beni gode del differimento dell’esigibilità dell’Iva, la quale diviene esigibile quindi nel mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Quindi, rispetto alla normale fatturazione differita, con la quale è possibile differire la sola emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma non l’esigibilità dell’imposta, nelle cessioni triangolari, limitatamente alla seconda cessione e ferme restando le condizioni sopra elencate, oltre al differimento della fatturazione si potrà beneficiare del differimento dell’esigibilità dell’Iva al mese successivo rispetto a quello della consegna o spedizione dei beni.
La fattura emessa quindi dal secondo cedente B dovrà essere annotata entro il termine di emissione della stessa ed i relativi importi devono essere computati, ai fini della liquidazione dell’imposta, nel periodo in cui si verifica l’esigibilità del tributo cioè nel mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; qualora la fattura dovesse essere emessa dal cedente B nel mese della consegna o spedizione la stessa concorrerà alla liquidazione del tributo relativo al suddetto mese.
Nel caso invece di operazione quadrangolare interna, situazione in cui un operatore nazionale A acquista beni dall’impresa B, le cede al proprio cliente C ma li fa consegnare direttamente da B a D destinatario finale degli stessi, non potrà essere ammessa la fatturazione differita prevista dall’ art. 21 comma 4 lett. b), in quanto, come precisato nella R.M. n. 78/E/2002 “il testo del citato articolo 21 fa espresso riferimento al solo caso di cessione triangolare, limitando tassativamente l’emissione differita della fattura ai rapporti tra non più di tre soggetti: cedente, cessionario e terzo destinatario”.
