Superamento della soglia e fuoriuscita dal regime forfettario anche per errore
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl contribuente forfettario che percepisce erroneamente dei compensi che portano allo sforamento della soglia di 85.000 euro esce comunque dal regime a partire dall’anno successivo. È quanto emerge dalla risposta n. 26 pubblicata ieri dall’Agenzia delle entrate. come noto, il regime forfetario rappresenta oggi la configurazione fiscale naturale per la maggior parte dei professionisti e delle piccole partite IVA in Italia. La sua attrattiva risiede nella semplicità degli adempimenti e in una tassazione agevolata, ma la sua applicazione è subordinata a un requisito fondamentale, una vera e propria “pietra miliare” fiscale: il limite dei ricavi o compensi. Come stabilito dalla Legge di Bilancio (L. 190/2014) e successive modifiche, la permanenza nel regime è garantita solo a patto che, nell’anno precedente, il contribuente non abbia conseguito ricavi o percepito compensi superiori alla soglia di 85.000 euro. Il superamento di tale asticella comporta la decadenza dal regime agevolato a partire dall’anno successivo.
Tuttavia, cosa accade quando il superamento di questa soglia non deriva da una reale crescita del fatturato, ma da un errore materiale commesso da un ente pagatore? La citata risposta n. 26 del 2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta questo scenario limite, fornendo un’interpretazione che privilegia il formalismo del “principio di cassa” rispetto alla sostanza dell’errore, con conseguenze severe per il contribuente.
La vicenda oggetto dell’interpello ha contorni quasi paradossali. Protagonista è un medico di medicina generale che, nel corso dell’anno d’imposta 2024, ha subito un errato inquadramento amministrativo da parte della propria Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), venendo classificato come pediatra. Questo disguido burocratico ha generato un flusso di denaro non dovuto: l’ASP ha erogato compensi superiori a quelli effettivamente spettanti. Il professionista, accortosi dell’anomalia nel gennaio 2025, ha dimostrato assoluta buona fede segnalando l’errore e provvedendo, nel corso dello stesso 2025, alla restituzione integrale delle somme eccedenti tramite bonifici e trattenute.
Il problema è emerso in tutta la sua gravità al momento della ricezione della Certificazione Unica (CU 2025 per l’anno 2024). L’Ente pubblico, nonostante le evidenze e la restituzione avvenuta, ha certificato l’intero importo erogato nel 2024, rifiutandosi di rettificare il documento fiscale. A causa di quei fondi ricevuti per errore e poi restituiti, il totale dei compensi certificati per il 2024 ha sfondato il tetto degli 85.000 euro. Il contribuente si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate chiedendo se, in virtù della natura indebita di tali somme, fosse possibile scorporarle dal calcolo, salvando così la propria permanenza nel regime forfetario per il 2025.
La risposta dell’Amministrazione Finanziaria è stata inflessibile. L’Agenzia ha ribadito che, ai fini della verifica del requisito di accesso o permanenza nel regime (art. 1, comma 54, lett. a), rientra “ogni compenso percepito”, senza alcuna distinzione sulla legittimità dell’erogazione. Il ragionamento si fonda sul principio di cassa puro: conta il momento in cui il denaro entra nella disponibilità del professionista. Secondo l’Agenzia, anche i compensi che vengono successivamente restituiti (perché non spettanti per errore) concorrono a formare il reddito nell’anno in cui sono stati incassati. Pertanto, il fatto che il medico abbia restituito il denaro nel 2025 è irrilevante per la situazione fiscale del 2024. Poiché nel 2024 quelle somme sono state “percepite”, esse hanno contribuito al superamento della soglia degli 85.000 euro. La conclusione è chiara: il contribuente decade dal Regime Forfetario a partire dal 2025.
La rigidità della pronuncia non si ferma all’esclusione dal regime. L’Agenzia chiarisce anche come gestire fiscalmente queste somme “fantasma”, che sono state incassate e poi restituite. Il contribuente non può semplicemente ometterle dalla dichiarazione dei redditi 2024 correggendo autonomamente l’errore dell’ASP. Al contrario, dovrà dichiarare l’intero importo percepito nel 2024 (inclusa la parte errata), versare le relative imposte (sostitutive o ordinarie) e successivamente presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente per recuperare le imposte pagate sulle somme che ha restituito nel 2025.


