10 Febbraio 2026

Credito d’imposta ZES 2026: prenotazioni dal 31 marzo 2026

di Debora Reverberi
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Il provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 3882 del 30 gennaio 2026piena operatività al credito d’imposta ZES sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, approvando i modelli di comunicazione per la fruizione e integrativa.

La Legge n. 199/2025 (c.d. legge di bilancio 2026), commi dal 438 al 443, ha infatti prorogato il credito d’imposta ZES, di cui all’art. 16, D.L. n. 124/2023, sull’intero triennio 2026-2028.

Alcune novità caratterizzano l’attuale edizione dell’incentivo:

  • l’eliminazione del periodo di “vacatio” dal 16 novembre al 31 dicembre, con applicazione del credito d’imposta agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
  • un orizzonte temporale triennale con décalage dei limiti di spesa annuali da 2,3 miliardi nel 2026, a 1 miliardo nel 2027 e infine 750 milioni di euro nel 2028;
  • le nuove tempistiche di trasmissione della comunicazione integrativa (dal 3 al 17 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione degli investimenti) e il nuovo termine di pubblicazione della percentuale di riparto (27 gennaio dell’anno successivo).

L’estensione del perimetro della ZES alle zone assistite delle regioni Umbria e Marche, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è opera dell’art. 1, D.L. n. 171/2025, “Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle Regioni Marche e Umbria” e decorre dal 20 novembre 2025.

La Legge di bilancio 2026 conferma il tradizionale iter di accesso alla misura:

  • la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per la fruizione, contenente l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica (dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno);
  • la successiva trasmissione all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione, della comunicazione integrativa per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente inviata e per un ammontare non superiore a quello riportato nella comunicazione per la fruizione (dal 3 gennaio al 17 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione degli investimenti).

L’ammontare massimo del credito d’imposta, fruibile da ciascun beneficiario, è determinato, come di consueto, con il meccanismo di riparto: si moltiplica l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa per la percentuale di riparto notificata con Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate entro il 27 gennaio dell’anno successivo.

La percentuale di riparto è ottenuta rapportando il limite di spesa (ad esempio 2,3 miliardi per l’anno 2026) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Il provvedimento del Direttore delle Entrate del 30 gennaio 2026, che approva i modelli di comunicazione con le relative istruzioni, precisa al punto 1.5. che «Nella Comunicazione integrativa sono indicate anche le acquisizioni di beni agevolati, effettuate nell’anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), facenti parte di investimenti di durata pluriennale avviati a partire dal 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre del predetto anno di riferimento».

La Legge di bilancio 2026, ai commi 462466, ha, inoltre, prorogato il credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura”, riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, di cui al comma 1, art. 16-bis, D.L. n. 124/2023, che effettuano dal 1° gennaio al 15 novembre 2026 investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive site nella ZES unica, con un limite di spesa per l’anno 2026 di 50 milioni di euro.

Le imprese interessate saranno tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 31 marzo al 30 maggio 2026, la comunicazione per la fruizione;
  • dal 20 novembre al 2 dicembre 2026, la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione.

Per quanto riguarda, infine, l’incremento della percentuale di riparto stanziata in Legge di bilancio 2026, rispettivamente in relazione ai crediti ZES e ZES agricola su investimenti 2025, si segnala quanto segue:

  • la possibilità di beneficiare di un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella ZES, pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con la comunicazione integrativa per raggiungere una percentuale pari al 75% dell’importo richiesto, è riservata ai soggetti che non abbiano fruito, anche solo per un investimento indicato nell’integrativa, del credito Transizione 5.0 e presuppone l’invio di apposita comunicazione dal 15 aprile al 15 maggio 2026, su modello da emanare entro il 16 febbraio 2026 (commi 448452 della Legge di bilancio 2026);
  • la rimodulazione del credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura” per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, a circa il 59% dell’importo richiesto nell’integrativa, è automatica e già disponibile a cassetto fiscale, come da comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2026 (commi 460461 della Legge di bilancio 2026).