APS e ODV: tassazione diretta e regime forfetario
di Patrizia SideriIl regime di imposizione diretta previsto dal Codice del Terzo settore (oltre, anche CTS), trova applicazione a partire dal 2026, in particolare a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; in particolare, gli enti del Terzo settore (oltre anche ES) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare applicano le disposizioni di cui al Titolo X a partire dal 1° gennaio 2026, mentre gli enti del Terzo settore con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare applicano le nuove disposizioni a partire dal nuovo periodo d’imposta che ha inizio nel 2026.
A tal fine, le associazioni di promozione sociale (APS) e delle società di mutuo soccorso (ODV) dovranno verificare i requisiti dei particolari regimi che la norma riserva loro – rispettivamente con gli artt. 84 e 85, CTS – al fine di impostare correttamente gli adempimenti per il 2026.
Innanzitutto, ricordiamo che agli ETS, dalla data di operatività del Titolo X del Codice, non sono più applicabili due importanti norme agevolative in precedenza fruibili: l’art. 148, TUIR, relativamente alle agevolazioni a favore degli enti associativi e la Legge n. 398/1991, relativa al regime forfetario; normative che sono stati in parte sostituite dallo specifico regime fiscale riservato alle associazioni di promozione sociale e alle società di mutuo soccorso, rispettivamente dagli artt. 84 e 85, CTS.
Relativamente alle ODV; l’art. 84, CTS, prevede che non siano commerciali le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- l’esenzione dei redditi degli immobili destinati ad attività non commerciali, applicabile anche agli enti filantropici.
L’art. 85, CTS, ricalcando in parte l’art. 148, TUIR, prevede le seguenti principali agevolazioni particolari a favore delle APS, per le attività svolte in diretta attuazione deli scopi istituzionali:
- la non commercialità IRES delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici a favore degli associati e dei familiari conviventi, oltre che dei tesserati di altre APS che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale; questa agevolazione è applicabile anche alle società di mutuo soccorso;
- la non commercialità IRES delle vendite di beni acquisiti a titolo gratuito senza impiego di mezzi concorrenziali;
- l’esenzione dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva ad attività non commerciali.
- la non commercialità IRES della somministrazione di alimenti e bevande e dell’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, ove le attività siano svolte da associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. e), Legge n. 287/1991, iscritte nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno.
In particolare, l’attività di somministrazione deve effettuata presso la sede in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari e devono essere rispettate le seguenti condizioni: l’attività deve essere strettamente complementare alle attività di interesse generale svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, deve essere svolta nei confronti di associati, loro familiari e tesserati e non ci si deve avvalere di strumenti pubblicitari a soggetti terzi.
Nel nuovo assetto normativo, l’art. 86 introduce un regime forfetario opzionale per la determinazione del reddito d’impresa relativamente alle attività commerciali svolte dalle APS e dalle ODV – a prescindere dalla loro qualifica quali enti non commerciali ai sensi dell’art. 79, commi 5 e 5-bis – e consente di determinare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività pari all’1% per le organizzazioni di volontariato e al 3% per le associazioni di promozione sociale.
L’accesso al regime forfetario è subordinato al rispetto di una soglia di ricavi commerciali, fissata in 85.000 euro, da verificare con riferimento al periodo d’imposta precedente e da calcolare in base al principio di cassa o di competenza utilizzato dalle associazioni per la redazione del bilancio annuale.
Il regime previsto dall’art. 86, CTS, a favore delle APS e ODV prevede ulteriori semplificazioni:
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili di natura tributaria;
- esonero dall’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi ed emolumenti erogati (vige l’obbligo di indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all’atto del pagamento, la relativa ritenuta d’acconto);
- esonero dall’obbligo di certificazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. hh), D.P.R. n. 696/1996.
Si evidenzia che, a fronte del regime forfetario ai fini dell’imposizione diretta, non vi è una parallela disposizione di applicazione iva con modalità forfetarie; le APS e ODV che applicano il regime forfetario dell’art. 86, CTS, possono però fruire di una importante agevolazione ai fini IVA che consiste nel non addebitare l’IVA in rivalsa, da cui scaturisce il mancato diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, mentre sono soggette alle regole ordinarie in ambito di operazioni intracomunitarie, importazioni e esportazioni, al pari dei contribuenti persone fisiche che applicano il regime forfetario.
Si rende pertanto necessario, in questa fase di avvio del 2026, valutare se le attività svolte dalle APS e dalle ODV siano conformi al dettato normativo per poter essere considerate attività non commerciali e se le attività commerciali eventualmente svolte consentano l’adesione al regime forfetario previsto dall’art. 86, CTS.


