Affitto del terreno e momento di rilevanza ai fini della decadenza ppc
di Luigi ScappiniLa Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 32136/2025, è tornata a occuparsi delle cause di decadenza dall’agevolazione per l’acquisto dei terreni ex art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, meglio nota come piccola proprietà contadina, nell’ipotesi di concessione in affitto.
L’agevolazione, come noto, introdotta a sistema a decorrere dal 2010 per effetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, convertito con Legge n. 25/2010, prevede l’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1%.
Soggetti beneficiari sono i coltivatori diretti e gli IAP regolarmente iscritti alla previdenza agricola, nonché i soggetti a essi equiparati.
Le operazioni agevolate consistono negli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare).
Parimenti agevolati sono i trasferimenti, sempre a titolo oneroso, di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla L.P. di Bolzano n. 17/2001, da loro abitualmente coltivati.
È previsto, inoltre, che per tali operazioni, gli onorari dei notai sono ridotti alla metà.
Il Legislatore, con evidente intento antielusivo, ha previsto la decadenza dall’agevolazione se, prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto, i terreni, alternativamente:
- siano ceduto volontariamente;
- non siano più direttamente condotti o coltivati.
In deroga a tale previsione, l’art. 11, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 228/2001, non prevedono la decadenza se nel corso del quinquennio si verifichi:
- l’alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore;
- l’alienazione o la concessione il godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’ 2135, c.c..
Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 32136/2025, il terreno, in vigenza del quinquennio di monitoraggio, era stato concesso in locazione a un terzo, con la contestuale costituzione del diritto di superficie su parte dei predetti terreni per l’installazione di aerogeneratori, per la realizzazione di una centrale eolica, sotto la condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, e, al contempo, sotto la condizione risolutiva della mancata presentazione dell’istanza per la suddetta autorizzazione unica entro un termine stabilito.
La CTR confermava la decisione di prime cure con cui i giudici avevano respinto il ricorso affermando la decadenza in ragione della stipula del contratto di locazione, circostanza per cui il contribuente ha, di fatto, rinunciato a condurre il terreno, con conseguente venir meno dei requisiti di legge richiesti, indipendentemente dal fatto che il contratto prevedesse o meno una condizione sospensiva e indipendentemente anche dal fatto che detta condizione si sia poi verificata o meno.
Infatti, a parere dei giudici di prime cure, la richiesta di applicazione della norma agevolativa comporta l’impegno, da parte del contribuente, a non compiere qualsiasi operazione che possa essere di intralcio alla realizzazione dell’oggetto del contratto, compresi, nel caso di specie, i diritti di locazione e di edificazione concessi alla società beneficiata.
A conferma di tale impostazione, i giudici di legittimità sottolineano come la ratio che sottende alla causa di decadenza non è riconducibile alla natura e nemmeno all’incidenza della condizione sospensiva o risolutiva, bensì alla mera stipula del contratto di affitto o di locazione.
Infatti, tale scelta sottende la implicita volontà di cessare la coltivazione diretta dei terreni (in senso conforme la sentenza n. 6688/2014).
A chiusura, i giudici affermano che «La concessione in godimento a terzi dei terreni acquistati con i benefici fiscali della c.d. “piccola proprietà contadina” assume rilevanza, non ex se, quale titolo contrattuale precluso dalla disciplina sanzionatoria finalizzata a garantire l’effettività degli obiettivi perseguiti con l’agevolazione, quanto piuttosto quale indice sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario».
In senso conforme le sentenze n. 30684/2024, n. 12500/2023, n. 22556/2022 e n. 41225/2021.


