Forfettario: 5 verifiche da effettuare a inizio anno
di Fabio SartoriI primi giorni di gennaio rappresentano il passaggio cruciale in cui si verifica, in concreto, la tenuta del regime forfettario, prima ancora della sua effettiva applicazione. Chi ha applicato il regime forfettario nel 2025, infatti, può mantenerlo anche nel 2026 soltanto se, alla luce dei dati dell’esercizio appena concluso, rispetta i requisiti richiesti e non integra i presupposti di esclusione previsti dalla normativa. Allo stesso modo, chi intende adottare il forfettario dal nuovo anno non può limitarsi a “spuntare una casella”: deve verificare ex ante che la propria posizione soggettiva, i redditi pregressi, i rapporti economici e l’assetto partecipativo non facciano scattare una preclusione.
Il punto è pratico prima che teorico: se si avvia l’anno emettendo la prima fattura in regime forfettario senza aver effettuato i controlli preliminari, si corre il rischio di scoprire solo dopo – magari a distanza di mesi o in sede di controllo – che il regime non spettava. In tale evenienza, le conseguenze non sono indifferenti: occorre riqualificare l’intero periodo con applicazione del regime ordinario, rideterminare imposte e adempimenti (in particolare l’IVA), e gestire le inevitabili ricadute operative e finanziarie. Tradotto: una scelta “sbagliata” a gennaio può trasformarsi, in seguito, in un costo futuro certo.
Per questo è opportuno impostare subito una mini–due diligence, una sorta di audit di apertura esercizio, breve, ma rigoroso, da svolgere prima iniziare a fatturare in gennaio. L’obiettivo non è introdurre un appesantimento procedurale fine a sé stesso, bensì presidiare il rischio mediante controlli selettivi, strutturati e sequenziali, così da assicurare tracciabilità, coerenza documentale e difendibilità ex post delle scelte e dei comportamenti adottati.
Cornice normativa e funzionamento
Il forfettario è un regime “semplice” negli adempimenti, ma “complesso” nei presupposti. Disciplinato dall’art. 1, commi 54–89, Legge n. 190/2014, il forfettario configura una modalità semplificata di determinazione del reddito imponibile, fondata sull’applicazione di coefficienti di redditività e su un apparato contabile-amministrativo attenuato. Esso è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni e presuppone, in termini giuridici, la coesistenza di requisiti positivi e l’assenza delle cause ostative, tipizzate dal comma 57 della medesima disposizione.
La Legge di bilancio 2026 non muta l’architettura dell’istituto: interviene prorogando, anche al 2026, l’innalzamento della soglia relativa ai redditi da lavoro dipendente o assimilati, già previsto per il 2025. L’intervento è mirato e, proprio per questo, richiede una lettura sistematica: la soglia non è un requisito isolato, bensì un tassello di un più ampio perimetro di compatibilità.
Sul piano della ratio legis, la misura mira a governare la platea dei contribuenti “ibridi”, nei quali coesistono, nel medesimo periodo d’imposta, redditi da lavoro dipendente (o da pensione) e redditi da attività autonoma/impresa.
La finalità è duplice: consentire la permanenza nel regime a chi, pur avendo redditi da dipendente/assimilati non marginali, mantiene un’attività con partita IVA di dimensione contenuta; al contempo, preservare la natura selettiva dell’agevolazione, evitando che divenga un contenitore indistinto per situazioni sostanzialmente estranee alla semplificazione.
La soglia dei 35.000 euro
La causa ostativa correlata ai redditi da lavoro dipendente/assimilati ha conosciuto, negli anni, una stratificazione che impone cautela interpretativa. La soglia “ordinaria” è stata a lungo collocata a 30.000 euro, con alternanza di interventi che dimostra come il Legislatore utilizzi tale parametro quale leva di policy fiscale. Con la manovra per il 2025, il limite è stato elevato a 35.000 euro. La Legge di bilancio 2026 conferma espressamente l’efficacia dell’innalzamento, cristallizzando la soglia più alta per un ulteriore periodo d’imposta.
Il criterio d’imputazione è retrospettivo: per stabilire la spettanza del forfetario nel 2026 si guarda ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025. Ne discende un corollario pratico: le scelte che incidono sui redditi 2025 (conguagli, prosecuzione o cessazione del rapporto, variazioni contrattuali) si riflettono direttamente sulla possibilità di applicare il regime nel 2026. In altri termini, la “fotografia” dell’anno precedente condiziona l’inquadramento dell’anno successivo.
La regola operativa è semplice nella formulazione e severa nelle conseguenze: se nel 2025 la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi ad essi assimilati supera 35.000 euro, l’applicazione del regime forfetario nel 2026 è, in via ordinaria, preclusa. La condizione negativa opera ipso iure: non necessita di un provvedimento di diniego e non ammette margini di discrezionalità. Ne deriva che il contribuente, ove permanga nel regime nonostante il superamento, si espone a una riqualificazione ex post, con effetti sulla determinazione del reddito e sugli adempimenti connessi.
La verifica deve essere eseguita su base documentale, principalmente mediante Certificazione Unica. È frequente, nella prassi, la presenza di più CU (successione di rapporti, pluralità di sostituti d’imposta, coesistenza di pensione e lavoro). Per una gestione prudenziale, è opportuno ricostruire l’ammontare complessivo già prima della chiusura dell’esercizio, così da presidiare in anticipo l’esito della soglia.
Eccezione di irrilevanza in caso di cessazione del rapporto entro il 31 dicembre
Accanto alla regola generale, la disciplina prevede una clausola di neutralizzazione: il superamento della soglia non rileva qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Applicando tale criterio al 2026, la cessazione deve essere intervenuta entro il 31 dicembre 2025. L’effetto è netto: la soglia, pur superata, non produce la preclusione e il contribuente può, in astratto, validare il regime, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
L’operatività della clausola impone, tuttavia, una particolare attenzione al concetto di cessazione “effettiva”. La data rilevante coincide con il termine concreto del rapporto, includendo l’eventuale periodo di preavviso: non è sufficiente la mera comunicazione di dimissioni o licenziamento se la cessazione effettiva si colloca successivamente. In chiave difensiva, è consigliabile conservare un corredo probatorio coerente: lettera di dimissioni/licenziamento, comunicazione obbligatoria, buste paga finali e documentazione sul preavviso, così da rendere opponibile la data di cessazione in caso di verifica.
Percorso di verifica consigliato: la check list di inizio anno
Concentrare l’attenzione su un singolo parametro quantitativo è riduttivo. La permanenza (o l’ingresso) nel forfettario richiede, infatti, una verifica complessiva dell’assetto del contribuente, perché l’ordinamento prevede una serie di condizioni che, se presenti, rendono il regime inapplicabile anche in presenza di ricavi contenuti.
Per ridurre il rischio di decadenza, è opportuno adottare un percorso di controllo ex ante, con la costruzione di un fascicolo interno che consenta, all’occorrenza, di dimostrare la correttezza delle scelte. In particolare, si suggerisce di procedere ai seguenti controlli:
- requisiti di base e soglie. Verificare che, con riferimento al 2025, i ricavi/compensi complessivi non abbiano superato 85.000 euro (ragguagliati ad anno in caso di attività iniziata in corso d’anno), poiché tale soglia condiziona l’accesso o la permanenza nel regime per l’anno successivo. Per il 2026 è opportuno impostare un controllo periodico dei ricavi/compensi progressivi, perché il superamento di 100.000 euro determina la cessazione immediata del regime dal momento in cui la soglia viene oltrepassata, con applicazione delle regole ordinarie, inclusa l’IVA, alle operazioni effettuate successivamente. Congiuntamente, occorre verificare che nel 2025 i redditi da lavoro dipendente e assimilati non abbiano ecceduto 35.000 euro, ferma restando la necessità di valutare l’eventuale eccezione in caso di cessazione del rapporto di lavoro nell’anno precedente. Va, inoltre, controllato il rispetto del limite di 20.000 euro relativo alle spese complessive lorde sostenute nel 2025 per lavoro dipendente, collaborazioni e somministrazione di lavoro, il cui superamento preclude l’applicazione del forfettario. Sul piano operativo, è essenziale ricostruire i totali 2025 in modo coerente e documentabile, prestando particolare attenzione alle poste che più frequentemente alterano i conteggi: fatture emesse o registrate in ritardo, note di credito, storni, conguagli, rettifiche di fine anno e componenti “una tantum”. Un controllo tempestivo consente di intercettare eventuali superamenti di soglia o incoerenze prima dell’emissione delle prime fatture dell’anno;
- cause di esclusione partecipative. Accertare che non ricorrano le cause ostative legate a partecipazioni e controllo societario. In particolare, il regime forfettario non è applicabile se, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, il contribuente partecipa a società di persone (comprese le società semplici con reddito di impresa o lavoro autonomo), ad associazioni o a imprese familiari o aziende coniugali. Escludono l’accesso anche le partecipazioni in società di persone di Va inoltre verificato che il contribuente non controlli, direttamente o indirettamente, una S.r.l. oppure una associazione in partecipazione, quando tali soggetti esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta dalla persona fisica;
- regimi IVA e attività incompatibili. Verificare che, nell’attività effettivamente svolta, non siano applicati regimi speciali IVA o altri regimi “forfetari” di determinazione del reddito incompatibili: in tali casi, il forfettario non è utilizzabile e, se il contribuente esercita più attività, anche una sola attività “incompatibile” può impedire l’applicazione del regime per l’intero perimetro. Tipicamente il controllo va concentrato su settori e fattispecie che, per disciplina propria, operano con IVA “speciale” (ad esempio: agenzie di viaggio, agriturismo, intrattenimenti e, nel commercio, la cessione di libri, la rivendita di beni usati quando si applica il regime del margine, vendite a domicilio, ecc.). In parallelo, occorre controllare che la tipologia di operazioni non rientri tra quelle che determinano esclusione “per oggetto”: in particolare, va verificato che non si effettuino, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati (o porzioni), terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi intra UE;
- rapporti con committenti. Analizzare i principali clienti/committenti, anche in ottica previsionale, e verificare che l’attività non sia svolta in modo prevalente nei confronti dell’attuale rapporto di lavoro subordinato oppure a favore di chi ha rivestito il ruolo di datore nei 2 anni precedenti, né verso soggetti a essi riconducibili (ad esempio, società del medesimo gruppo, controllate/controllanti o realtà riferibili al medesimo centro decisionale). Se emerge una concentrazione rilevante su un unico committente, è opportuno predisporre una breve nota di valutazione del rischio che dia evidenza dell’effettiva autonomia del professionista/impresa, dell’assenza di elementi tipici della subordinazione e dell’esistenza di una propria organizzazione (mezzi, tempi, struttura dei costi). Nella stessa nota è utile rappresentare la presenza di una clientela plurima oppure, in alternativa, un piano operativo per riequilibrare progressivamente la distribuzione dei compensi nel corso dell’anno;
- residenza fiscale e profili soggettivi. Verificare la residenza fiscale, poiché il regime forfettario è, in via ordinaria, riservato ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia. In caso di non residenza, l’accesso è possibile solo al ricorrere di condizioni specifiche: il contribuente deve essere residente in uno Stato UE oppure in uno Stato SEE e deve risultare che almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto sia generato in Italia. Per SEE si intende lo Spazio Economico Europeo (European Economic Area – EEA), che include, oltre agli Stati membri dell’Unione Europea, anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Pertanto, l’espressione “UE/SEE” ricomprende Unione Europea oppure Norvegia/Islanda/Liechtenstein; la Svizzera non rientra nel SEE. La Svizzera, sebbene geograficamente sia in Europa, non rientra nel SEE, avendo rifiutato l’adesione nel 1992.
Alcuni esempi per capire meglio
Vediamo a seguire alcune casistiche che possono accadere e quali soluzioni si possono applicare.
Caso 1 (prevalenza di compensi verso l’ex datore di lavoro)
Un contribuente avvia o prosegue l’attività in forfettario, ma durante l’anno fattura in misura prevalente (oltre il 50% dei compensi) al medesimo soggetto che è stato datore di lavoro nei due anni precedenti, oppure a società o soggetti a lui “riconducibili”. In questa situazione opera una causa ostativa specifica: il regime forfettario non è applicabile, perché la norma mira a evitare che un rapporto di lavoro venga di fatto “traslato” in partita IVA mantenendo la stessa controparte economica.
Caso 2 (partecipazione in società trasparente)
Un professionista apre la partita IVA e vorrebbe adottare il forfettario, ma mantiene una quota in una SNC (o in un’associazione tra professionisti): anche se l’attività individuale è residuale, la partecipazione fa scattare l’esclusione al regime agevolato.
Caso 3 (limite superato con eccezione)
Un contribuente applica il forfetario nel 2025 e, nello stesso anno, percepisce redditi da lavoro dipendente/assimilati pari a 36.000 euro. Il limite è oltrepassato perché è superiore a 35.000 euro e quindi non potrà accedere al regime nel 2026. Se, tuttavia, il rapporto fosse cessato prima del termine del 31 dicembre 2025 (es. per licenziamento) il regime agevolato resta applicabile per eccezione.
Caso 4 (regimi speciali IVA incompatibili)
Un contribuente vuole aprire una libreria per la cessione di manuali tecnico giuridici nelle adiacenze del tribunale. Il regime non è applicabile in quanto la vendita di libri è attività che ricade in regimi speciali IVA (art. 74, comma 4, lett. c), D.P.R. n. 633/1972). Anche se ricavi e struttura sono minimi, l’applicazione del regime speciale IVA è incompatibile con il forfettario.
Caso 5 (residenza fiscale)
Un cittadino americano non residente in Italia, che lavora per lunghi periodi su Milano, valuta di avviare un’attività di consulenza in regime forfettario. Il regime agevolato in via generale non è applicabile. Sarebbe ammesso solo se il contribuente fosse residente UE/SEE con almeno il 75% del reddito complessivo prodotto in Italia.
Conclusione
La conferma o l’accesso al regime forfettario per il 2026 prevede un controllo preventivo da eseguire con rigore metodologico prima di iniziare a fatturare. Per farlo correttamente, non basta verificare un solo requisito: occorre accertare che siano rispettate tutte le condizioni richieste e che non sia presente alcuna causa di esclusione. Un audit tempestivo, supportato da documenti e dati verificabili, riduce in modo significativo il rischio di contestazioni e di uscita dal regime. Per questo è opportuno impostare una check-list di verifica (vedi allegato a seguire) a inizio anno e conservarne evidenza nel proprio fascicolo.
Check-list Forfettario 2026
Audit di inizio anno – modello operativo per accesso o permanenza nel regime
Finalità: verificare, prima dell’emissione delle prime fatture dell’anno, che risultino rispettate le condizioni richieste e che non sia presente alcuna causa di esclusione. La check-list è pensata per essere compilata e conservata nel fascicolo del contribuente (con evidenze documentali).
- Requisiti di base e soglie
☐ Verifica soglia ricavi/compensi € 85.000 (anno precedente): controllare che, nell’anno precedente, i ricavi/compensi complessivi (sommando eventuali attività) non abbiano superato € 85.000, ragguagliati ad anno; in caso contrario il regime forfettario non è applicabile per l’anno in corso.
☐ Monitoraggio soglia “uscita immediata” € 100.000 (anno in corso): se in corso d’anno i ricavi/compensi superano € 100.000, il regime forfettario cessa immediatamente dal momento del superamento; dalle operazioni successive si applicano le regole ordinarie, inclusa IVA.
☐ Verificare la corretta determinazione dei ricavi/compensi 2025 ed eventuali anomalie (fatture tardive, note di credito, rettifiche di fine anno, storni, conguagli) che possano alterare i totali.
☐ Verifica “redditi da lavoro dipendente/assimilati” (soglia € 35.000): controllare che nell’anno precedente tali redditi non superino € 35.000; verificare l’eventuale eccezione in caso di cessazione del rapporto entro il 31/12 dell’anno precedente.
☐ Verifica limite “costi del lavoro” (anno precedente): controllare che le spese complessive lorde per lavoro dipendente, collaborazioni e lavoro somministrato non superino € 20.000.
- Cause di esclusione partecipative
☐ Non sussiste partecipazione a società di persone (SNC/SAS/SS con reddito di impresa/lavoro autonomo, anche di fatto) o associazioni professionali o imprese familiari o aziende coniugali.
☐ Verificata l’assenza di controllo (diretto o indiretto) di s.r.l. con attività riconducibile a quella svolta come persona fisica.
- Regimi IVA e attività incompatibili
☐ Accertata l’assenza di regimi speciali IVA o altri regimi di determinazione forfetaria incompatibili con il regime forfettario (agenzie di viaggio, agriturismo, intrattenimenti, editoria, rivendita di beni usati con regime del margine, vendite a domicilio ecc.).
☐ Verificato che l’attività non consista, in via esclusiva o prevalente, in cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato), terreni edificabili o intra Ue di mezzi di trasporto nuovi.
☐ Verificato l’inquadramento dell’attività (codice ATECO e descrizione prestazioni/cessioni) in coerenza con la realtà operativa.
- Rapporti con committenti
☐ Analizzati i principali clienti/committenti 2026 (anche previsionali) con prospetto compensi per controparte.
☐ Accertato che l’attività non sia svolta in via prevalente verso l’attuale datore di lavoro o verso ex datori dei due anni precedenti, né verso soggetti a essi riconducibili.
☐ Se esiste un committente dominante: predisposta nota sintetica di risk assessment (autonomia, organizzazione, pluralità clienti o piano di diversificazione).
- Residenza fiscale e profili soggettivi
☐ Verificata la residenza fiscale ai fini dell’applicazione del regime.
☐ In caso di non residenza: verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità (residenza UE/SEE, produzione in Italia di almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto).
Adempimenti di avvio e presidio documentale
☐ Confermata la corretta applicazione dell’imposta sostitutiva (aliquota ordinaria o start-up, se spettante).
☐ Predisposte le diciture in fattura e la gestione del bollo (ove dovuto).
☐ Predisposto e archiviato il fascicolo evidenze (CU/prospetti, visure, prospetto clienti, note interne).
Esito dell’audit
☐ Esito positivo: condizioni verificate e regime applicabile nel 2026.
☐ Esito con riserve: sono presenti profili di rischio da gestire (specificare in nota).
☐ Esito negativo: regime non applicabile; valutare transizione al regime ordinario e adempimenti conseguenti.
Data: ____________ Responsabile verifica: __________________________


