Trust familiare, conferimenti di pacchetti azionari di controllo, applicabilità dell’azione di riduzione: Cassazione n. 5073/2023
di Cosimo ZuccaroElisa FamàL’ordinanza n. 5073/2023, della Corte di Cassazione, sancisce l’applicabilità dell’azione di riduzione in capo al legittimario leso anche nel caso in cui la “disposizione” ritenuta lesiva sia un trust.
Trust familiare, conferimenti di pacchetti azionari di controllo di S.p.A., successione ab intestato del disponente, lesione dei diritti dei legittimari, azione di nullità del trust e degli atti di disposizione versus azione di riduzione, legittimazione attiva e passiva, liberalità indiretta, mandato a donare e atipicità dell’istituto del trust, norme inderogabili, queste sono solo le principali questioni giuridiche dibattute nei 2 gradi del giudizio di merito approdato poi in Cassazione e che sono state sinteticamente esposte nel presente contributo.
Le Suprema Corte si distingue per la capacità di sintesi e per l’enunciazione – la prima a quanto consta sul tema – dell’applicabilità dell’azione di riduzione anche nel caso in cui il legittimario assuma di essere stato leso dall’atto istitutivo di trust e dagli atti di dotazione del medesimo, statuendo che «le disposizioni patrimoniali correlate e conseguenziali al trust, ove in ipotesi lesive della riserva del legittimario, debbano essere aggredite unicamente con l’azione di riduzione».
Il caso
Tizio costituisce a Londra con la moglie, con cui ha avuto 2 figli, un trust in cui conferisce le partecipazioni di controllo di un gruppo di società. Deceduto ab intestato Tizio, la causa viene intentata dalla figlia minorenne nata fuori dal matrimonio (i.e. dalla di lei madre, quale esercente la potestà genitoriale) per la declaratoria di nullità (a vario titolo) dell’atto istitutivo di trust e degli atti di dotazione in quanto volti a determinare la lesione dei diritti successori dell’attrice.
Il primo grado di giudizio
Citati in giudizio avanti al Tribunale di Udine sono la moglie e i figli (legittimi) del de cuius e i trustee, affinché: «a) dichiari nulli per illiceità della causa e comunque per frode alla legge i negozi attraverso cui il defunto affidò ai trustees del trust le partecipazioni societarie di cui era titolare, sia direttamente che tramite interposta persona o società fiduciarie, in quanto preordinati a ledere i suoi diritti successori o comunque a renderne difficile se non impossibile l’esercizio; b) dichiari nullo il trust per causa illecita e frode alla legge o, comunque, non riconoscibile in Italia per ciò che attiene alla volontà negoziale; c) dichiari nulli per mancanza di causa tutti i negozi finalizzati a porre le partecipazioni societarie sotto il controllo dei trustees in quanto preordinati a ledere i suoi diritti successori; d) dichiari che tutti i cespiti intestati ai trustee erano rimasti nella titolarità del disponente e quindi facevano parte del suo asse ereditario»[1].
A quanto si legge nell’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di conoscere in via pregiudiziale la vicenda sia pure nei termini ristretti della decisione relativa alla giurisdizione del giudice italiano, positivamente affermata dalla Suprema Corte.
Altra questione pregiudiziale che sembra esser stata incidenter risolta in primo grado è quella dell’interesse ad agire dell’attrice a fronte del fatto che il trust oggetto di contestazione appariva come un trust discrezionale e – si leggerà più avanti nell’ordinanza in commento – con durata di 80 anni dopo la morte del disponente. Nell’ordinanza in commento viene così riassunto quanto valutato dal Tribunale di Udine: «Alla luce dei poteri riservati ai trustee, si era poi al cospetto di un trust discrezionale (parte I, art. 4: “Discretionary trust of capital and income”), che permetteva ai trustee di pagare il capitale del trust a tutti i beneficiari o ad uno di loro, a vantaggio di tutti o di uno soltanto, nelle proporzioni e nel modo da loro ritenuto opportuno (parte I, art. 6.1: “The Trustees may pay or apply the whole or any part. of the capital of the Trust Fund to or for the benefit of all or such of the Beneficiaries, in such share and in such manner generally as the Trustees shall in their discretion think fit.”)».
E così prosegue l’ordinanza nel ripercorrere la vicenda processuale: «Tale precisazione giustificava, in termini di interesse ad agire, la proponibilità delle domande da parte della figlia e, quindi, erede legittimaria, in ragione del rilievo per cui il trust discrezionale non garantisce all’erede legittimario quella quota certa e determinata del patrimonio del de cuius che le attribuisce inderogabilmente il diritto italiano».
La precisazione non è di poco conto e tocca l’aspetto della lesione qualitativa della quota di legittima che spetta al legittimario, su cui si tornerà infra, per cui: «Ancorché il comportamento futuro dei trustee avrebbe potuto determinare un vantaggio economico per l’attrice, potendole essere riservata una quota del capitale in trust anche superiore rispetto alla quota di legittima, tuttavia, ricorreva l’interesse della parte a chiedere il ripristino di una condizione di certezza e ritenuta dalla parte stessa preferibile rispetto ad una situazione di incertezza»[2].
A quanto si legge nell’ordinanza in commento – nella parte dedicata allo svolgimento della vicenda processuale –, affermata la legittimazione attiva e l’interesse ad agire della figlia minore a far dichiarare la eventuale nullità degli atti che avessero determinato la riduzione del patrimonio relitto del de cuius, il Tribunale di Udine ritenne le domande attoree infondate quanto alla nullità: «del trust perché non riconoscibile in Italia, per contrarietà ai limiti posti dall’ordinamento interno al “mandato a donare” (art. 778 c.c.) e per violazione delle norme inderogabili che riguardano “i testamenti e la devoluzione dei beni successorii, in particolare la legittima” (art. 15, comma 1, lett. c, della Convenzione dell’Aja 1.7.1985, ratificata dalla L. 16.10.1989, n. 364), ed il Tribunale reputava che la risoluzione di tale questione assorbisse anche quella relativa alla eventuale nullità degli atti con cui il gruppo di società fu posto sotto l’egida del trust, in quanto solo con riferimento al trust, e non anche agli altri atti negoziali, si poneva un profilo di nullità intrinseca, che prescinde dal collegamento funzionale con gli altri atti».
Il Tribunale di Udine si limitò a esaminare le domande dell’attrice relative:
- alla nullità del trust perché non riconoscibile in Italia;
- alla nullità del trust per contrarietà ai limiti posti dall’ordinamento interno al “mandato a donare” (art. 778, c.c.); e
- alla nullità del trust per violazione delle norme inderogabili che riguardano i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima (art. 15, comma 1, lett. c), Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985, ratificata dalla Legge n. 364/1989),
e ritenne che la risoluzione di tali questioni assorbisse anche quella relativa alla eventuale nullità degli atti di dotazione con cui il controllo del gruppo di società del de cuius fu posto sotto l’egida del trust, «in quanto solo con riferimento al trust, e non anche agli altri atti negoziali, si poneva un profilo di nullità intrinseca, che prescinde dal collegamento funzionale con gli altri atti» (così si legge nell’ordinanza in commento). E anche in punto di atti oggetto di impugnativa da parte di un legittimario si tornerà infra.
Il Tribunale di Udine, ribadito che non si era di fronte a un trust interno, con riferimento alla nullità di cui al precedente punto 1): «reputava che non vi fosse nessun ostacolo alla riconoscibilità e validità in astratto dal trust, occorrendo al più verificare se la sua “causa concreta” si rivelasse contraria ai principi e alle norme inderogabili del nostro ordinamento».
Con riferimento alla nullità del trust per contrarietà ai limiti posti dall’ordinamento interno al «mandato a donare» (art. 778, c.c.), secondo il Tribunale di Udine: «Non ricorreva la pretesa violazione delle norme in materia di mandato che, pur contemplando la possibilità di donare a favore di persona scelta da un terzo nell’ambito di una pluralità di persone indicate dal donante o rientranti in una determinata categoria di persone (art. 778, comma 2, c.c.), prevedono l’estinzione del mandato in caso di morte del mandante (art. 1722, n 4, c.c.), mentre l’atto istitutivo del trust “Buncher” prevede una durata massima del vincolo di 80 anni (sopravvivendo dunque al de cuius), con facoltà di estinzione anticipata solo a discrezione dei trustee. Ma secondo il Tribunale l’istituzione di un trust è atto diverso dal mandato a donare e, quindi, una volta ammessane l’astratta riconoscibilità nell’ordinamento interno, il riconoscimento non può essere negato o limitato soltanto perché la disciplina del trust risulta difforme da quella di altro e diverso istituto dell’ordinamento interno, la cui differente disciplina non può di per sé essere considerata un tertium comparationis per giudicare la validità del trust».
Con riferimento, infine, alla nullità del trust per violazione delle norme inderogabili che riguardano i testamenti e la devoluzione dei beni successori, il Tribunale rilevava che non si trattava di verificare se il trust avesse comportato una lesione della legittima spettante all’attrice – non essendo stata proposta azione di riduzione –, bensì di accertare se il trust fosse stato rivolto allo scopo, o avessero comunque avuto l’effetto, di eludere o rendere inattuabile la tutela dell’erede legittimaria. E su questo punto il Tribunale ritiene che la risposta debba essere negativa dovendo ritenersi che la “causa concreta” del trust fosse squisitamente «imprenditoriale e commerciale e non patrimoniale e successoria». Il Tribunale aggiunge altresì: «Quanto all’ulteriore considerazione per cui l’illegittimità della costituzione del trust “Buncher” sarebbe comunque ricollegabile all’effetto oggettivo di rendere impraticabile l’esercizio dell’azione di riduzione, perché essendo l’attrice tra i (possibili) beneficiari delle discrezionali elargizioni dei trustee, non sarebbe in condizione di denunciare, finché perdura il trust, una effettiva concreta e misurabile lesione della sua legittima, il Tribunale rilevava che, una volta istituito il trust, ogni singolo atto di trasferimento di cespiti ai trustee (perché lo gestiscano secondo le regole del trust) è a tutti gli effetti un atto di disposizione patrimoniale astrattamente assoggettabile ad azione di riduzione (purché, ovviamente, sussistano tutti i relativi presupposti e, in primo luogo, che si tratti di un atto di liberalità, non necessariamente in forma di donazione: art. 809, comma 1, c.c.)».
L’appello
Nel giudizio di appello, promosso dalla figlia minore, la Corte d’Appello di Trieste nel merito rilevava che: «anche a voler in astratto ipotizzare che il trasferimento della partecipazione azionaria del de cuius al trust fosse volto a pregiudicare i futuri diritti della legittimaria, l’ordinamento italiano non sanziona tale condotta con la nullità, avendo apprestato diversi rimedi, finalizzati a rendere inefficaci gli atti lesivi. Stante l’assimilazione degli atti denunciati a delle liberalità indirette, la reazione dell’attrice ben poteva trovare soddisfacimento nell’esercizio dell’azione di riduzione, che però nella specie non risultava essere stata proposta. Né poteva accedersi alla tesi dell’appellante secondo cui doveva negarsi il riconoscimento in Italia del trust in quanto lesivo dei diritti successori, posto che la tutela di tali diritti riceve adeguata assicurazione proprio tramite il ricorso all’azione di riduzione».
Il giudizio avanti alla Corte di Cassazione
Il ricorso in Cassazione si fonda su 3 motivi di ricorso, che vengono dalla Corte trattati congiuntamente e dichiarati infondati, il primo e il terzo, e inammissibile il secondo, per giungere alla statuizione, centrale nella vicenda in esame, in base alla quale la Corte di Cassazione ritiene che deve: «affermarsi, conformemente alla soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito, che il rimedio assicurato al legittimario che assuma essere stato leso dal trust e dai suoi atti di dotazione, resti quello del ricorso all’azione di riduzione».
L’ordinanza n. 5073/2023, della Corte di Cassazione
L’ordinanza in commento identifica i tratti fondamentali del trust oggetto di impugnativa quale:
- atto inter vivos;
- discrezionale riguardo all’individuazione dei beneficiari e riguardo alla misura delle attribuzioni; e
- con durata di 80 anni ed effetti post mortem del disponente.
Questi 3 aspetti assumono tutti un’importante specifico rilievo nella vicenda in esame, come nel prosieguo di volta in volta si evidenzierà.
Così individuati i tratti distintivi del trust, i giudici di legittimità inquadrano anzitutto il trust familiare tra quei negozi che realizzano una liberalità: e, infatti, le attribuzioni ricevute dai beneficiari a opera del trustee danno luogo a un arricchimento voluto dal settlor per spirito di liberalità nei loro confronti. L’ordinanza in commento si pone esattamente nel solco dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18831/2019, espressamente citata, laddove afferma che il trust inter vivos, con effetti post mortem, quale quello oggetto della vicenda giudiziaria in esame: «deve essere qualificato come donazione indiretta, rientrante, in quanto tale, nella categoria delle liberalità non donative ai sensi dell’art. 809 c.c., poiché l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio che ne costituisce la dotazione avviene per atto del “trustee”, cui il disponente aveva trasferito la proprietà, sicché l’avvenuta fuoriuscita del “trust fund” dal patrimonio di quest’ultimo quando era ancora in vita esclude la natura “mortis causa” dell’operazione, nella quale l’evento morte rappresenta mero termine o condizione dell’attribuzione, senza penetrare nella giustificazione causale della stessa (Cass. S.U. n. 18831 del 12/07/2019)».
Il trust in Italia: cenni in tema di effetti segregativi
Come noto, il trust, istituto di origine anglosassone che ha trovato riconoscimento in Italia tramite la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (avvenuta a opera della Legge n. 364/1989), può essere ricondotto nel novero dei negozi di destinazione, nei quali tipicamente un soggetto destina tutte o alcune delle proprie sostanze a un interesse meritevole di tutela e in vista di un’attribuzione a uno o più beneficiari secondo il “programma” dedotto nell’atto istitutivo del trust.
Anche l’ordinanza in commento evidenzia come: «il meccanismo del trust si componga di due segmenti, in quanto nel primo il disponente fissa le finalità del trust, attribuisce al trustee i beni in trust e fissa il contenuto dell’incarico gestorio, uscendo poi definitivamente di scena, mentre nel secondo segmento, si verifica l’attribuzione programmata, che lega il trustee allo scopo del trust ovvero alla figura dei beneficiari».
A voler essere precisi, nel primo segmento si possono distinguere (anche se spesso sono contestuali), un atto di istituzione del trust che contiene le regole del trust e uno o più (contestuali o successivi) atti di destinazione con cui i beni vengono conferiti nel trust.
L’effetto del conferimento in trust dei beni è segregativo, nel senso che i beni escono “definitivamente” (anche se in alcuni casi non “perpetuamente”, come nei casi ad esempio di revoca, o di trust con beneficiario il disponente stesso o eventi patologici, in cui i beni potranno rientrare nel patrimonio del disponente) dal patrimonio del disponente per entrare in proprietà del trustee che tuttavia non ne dispone in modo pieno, essendo vincolato alle finalità e al programma impresso nell’atto di istituzione del trust.
L’attribuzione a uno o più beneficiari, che avviene nel secondo segmento di cui si compone il meccanismo del trust, non è immediata come avviene nella donazione di uno o più beni di cui il donatario diventa immediatamente proprietario, o nel patto di famiglia, quando l’imprenditore trasferisce in vista del passaggio generazionale la proprietà dell’azienda o delle quote societarie a uno o più discendenti che ne divengono proprietari. Nel trust l’attribuzione è normalmente dilazionata/frazionata, rinviata/condizionata o anche rimessa a vario titolo alla decisione del trustee. Il trust dà vita, come i negozi di destinazione, a un rapporto di durata, nel quale il trust fund viene destinato secondo le finalità individuate dal settlor per essere attribuito, poi, ai beneficiari, in base ai termini e alle condizioni previste nell’atto istitutivo del trust, al più tardi al termine finale di durata del trust stesso[3].
Per fare gradualmente zoom avvicinandoci alla vicenda in esame, vista l’ampia gamma di sfumature di cui il trust può connotarsi, si evidenzia che il trust può essere costituito con atto inter vivos o mortis causa, e questa differente costituzione influirà sulle norme che potranno trovare applicazione. Inoltre, il trust, come i negozi di destinazione a cui va ricondotto, trovano causa nella presenza di uno o più interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. La presenza di tale interesse meritevole di tutela è molto importante in considerazione dell’effetto segregativo dei beni conferiti in trust che si determina. Molto frequentemente vengono costituiti trust familiari, per la protezione e gestione del patrimonio per il futuro della famiglia e in funzione successoria[4].
I trust familiari quali liberalità non donative: l’insegnamento delle SS.UU. del 2019
Ed ecco che, venendo al caso affrontato dall’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione correttamente qualifica il trust in esame come trust familiare. La Corte riconduce il trust familiare nell’ambito delle liberalità, e in particolare delle liberalità non donative (art. 809, c.c.), nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18831/2019, essendoci un arricchimento (benché futuro) dei beneficiari, retto da un interesse non patrimoniale del settlor.
Come noto: «si ha donazione indiretta, o atipica, quando le parti, per conseguire il risultato tipico della donazione contrattuale, vale a dire l’arricchimento del donatario e il depauperamento del donante, fanno ricorso a strumenti giuridici diversi dalla donazione, che ugualmente consentono di produrre, in via mediata, effetti economici di liberalità. L’espressione donazioni indirette, peraltro, rappresenta una terminologia di comodo, che non intende alludere ad una categoria giuridica unitaria ma ad una serie di condotte eterogenee poste in essere con la finalità di raggiungere gli stessi effetti economici del contratto di donazione»[5].
È in ogni caso necessario il positivo riscontro dell’animus donandi, come costantemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità[6].
Sono tipicamente liberalità non donative i contratti a favore di terzo, e tra di essi tipicamente il contratto di assicurazione sulla vita con beneficiario diverso dall’assicurato, ovvero tutti i casi – comuni alla prassi – in cui un soggetto in vario modo procura per un altro soggetto l’acquisto di un bene con denaro proprio[7].
E lo sono anche i trust familiari (accertato lo spirito di liberalità, che peraltro anima i trust in funzione successoria).
Trust e lesione della legittima: l’azione di riduzione
Partendo dall’inquadramento del trust familiare come donazione indiretta, l’ordinanza aggiunge un tassello: se il trust familiare è trust inter vivos con effetti post mortem qualificabile come donazione indiretta, allora le conseguenze di un tale inquadramento sono 2.
Anzitutto, trattandosi di arricchimento del beneficiario attuato per spirito di liberalità “proveniente” dal disponente è potenzialmente[8] in grado di determinare una lesione dei diritti dei legittimari quando si aprirà la successione, esattamente come tutte le donazioni (anche indirette).
In secondo luogo, trattandosi di donazione indiretta (in cui sia l’atto istitutivo di trust che gli atti di dotazione siano atti inter vivos), saranno applicabili le norme sulle donazioni, ma certamente non avranno ingresso le norme dettate in tema di atti mortis causa, salvo quelle espressamente richiamate dalla disciplina delle donazioni. L’art. 809, c.c. dispone che: «Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni [c.c. 803] per integrare la quota dovuta ai legittimari».
E così dunque troveranno applicazione le norme – rientranti nell’architettura delle norme sulle successioni – a tutela dei legittimari in quanto espressamente richiamate dall’art. 809, c.c., testé citato, mentre non troveranno applicazione altre norme quale ad esempio quella dell’art. 549, c.c.[9], che vieta l’apposizione di oneri e condizioni alla legittima (invocata dalla ricorrente nella vicenda in esame).
Diversamente si dovrebbe opinare nel caso in cui l’atto istitutivo di trust sia atto inter vivos ma l’atto di dotazione sia atto mortis causa o addirittura nel caso in cui entrambi (atto di istituzione di trust e atto di dotazione) sia atti mortis causa. Nel primo caso, risulta applicabile il rimedio di cui all’art. 549, c.c., ma come osservato da attenta dottrina[10]: «risulta applicabile, invece, in maniera diretta ma, questo, soltanto nel caso (improbabile) in cui la dotazione del trust sia posta a carico dello stesso legittimario (attraverso un onere o un sublegato a carico del medesimo). Solo in questo caso potrà dirsi integrato un peso a carico della legittima. Come accennato, però, è assai improbabile che il de cuius attribuisca, a titolo di eredità o legato, il suo patrimonio (o una parte) al legittimario (cui egli non vuole attribuire la titolarità e la gestione diretta, preferendogli il trustee) e – contemporaneamente – disponga l’obbligo o l’onere di dotare il trust a carico del legittimario stesso. Quando, invece, il “peso” della dotazione del trust è posto a carico di soggetti diversi dal legittimario leso o dell’intera eredità, la norma proprio per questi motivi non trova applicazione, e l’unico rimedio applicabile rimarrà quello della riduzione. Al di là delle ipotesi di scuola, quindi, l’azione di riduzione costituisce il principale rimedio volto a reintegrare i diritti di legittima anche avverso le disposizioni mortis causa di dotazione di trust già istituiti inter vivos».
Nel secondo caso (atto istitutivo di trust e atto di dotazione entrambi mortis causa) l’individuazione del rimedio applicabile dovrebbe centrarsi sull’art. 549, c.c., con il rebus di come sarebbe sanzionata la violazione del divieto: «In situazioni come questa non è chiaro se l’art. 549 c.c. sia in grado di “far saltare” le previsioni volte a limitare l’attribuzione immediata di diritti al beneficiario- legittimario. Se così fosse, il trustee sarebbe tenuto ad attribuire al beneficiario il contenuto della sua posizione immediatamente, senza dover più attendere i termini e le condizioni del trust. Un passaggio dell’ordinanza di commento sembra andare in tal senso. Sul punto, tuttavia, sembra prudente attendere ulteriori chiarimenti da parte della giurisprudenza»[11].
Lesione quantitativa e qualitativa della legittima
La lesione della legittima può qualificarsi sia in termini quantitativi, ossia in termini di valori numerici attribuiti al legittimario, sia in termini qualitativi, ossia relativamente alla “libertà” della quota di legittima. Il principio cardine dell’ordinamento vuole che la legittima debba essere soddisfatta con beni in piena proprietà e disponibilità, non assoggettati a vincoli, oneri o condizioni che ne limitino il godimento o il potere dispositivo, anche se il valore economico di tali beni sia astrattamente capiente. Normalmente tale lesione qualitativa viene riportata al disposto dell’art. 549, c.c., che vieta per l’appunto al testatore di apporre oneri o condizioni alla legittima, pur senza esplicitarne la patologia (nullità o inefficacia, o altro?) né i rimedi esperibili[12]. Ma quando, come nel caso di una lesione di legittima operata da un atto inter vivos, non trovano applicazione le norme sugli atti mortis causa, come per l’appunto l’art. 549, c.c., dovrebbe ritenersi che la tutela – inderogabile – della quota di legittima passi attraverso l’azione di riduzione.
Segue: lesione quantitativa e la problematica valutazione del trust/degli atti di dotazione ai fini della riunione fittizia e risultato dell’azione di riduzione
Tema non affrontato dall’ordinanza in commento ma di sicuro interesse per l’interprete e per l’esplicazione dell’azione di riduzione è quello relativo al valore della liberalità che ha origine nel trust familiare. Acclarato che il trust familiare del tipo di quello oggetto dell’ordinanza in commento è da considerarsi una donazione indiretta, ci si domanda quale è il valore da conteggiare nel donatum ai fini dell’operazione di riunione fittizia e dell’imputazione propedeutiche all’accertamento della lesione o meno della legittima.
In tema di successioni, la regola generale è che il valore da prendere in considerazione per le operazioni di riunione fittizia e imputazione è quello determinabile al momento dell’apertura della successione[13]. Facendo piana applicazione di questo principio, dovrebbe essere preso in considerazione il valore che i beni conferiti in trust hanno alla data di apertura della successione.
Peraltro, considerato che i trust familiari del tipo di quello oggetto di causa sono considerati donazioni indirette, si evidenzia che in tema di donazioni indirette, superando un orientamento risalente che considerava oggetto della donazione indiretta ciò di cui si era depauperato il disponente, si è affermata, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9282/1992[14], l’opinione, oramai dominante, secondo cui oggetto della donazione indiretta è ciò che di cui si è arricchito il donatario, ciò che è entrato nel suo patrimonio.
Trasferita quest’impostazione nel caso del trust, il valore da tenere in considerazione sarebbe quello del fondo in trust alla data di apertura della successione. Questo però significherebbe, trascurare del tutto la gestione “dinamica” del trust (nei trust a gestione dinamica, poco cambiando in quelli a gestione “statica”). C’è chi, valorizzando norme che nell’ordinamento danno rilievo alla gestione successiva allo spossessamento del donante, ha proposto di seguire il principio secondo il quale: «la consistenza da tenere in considerazione – ai fini di riunione fittizia, imputazione e collazione – è quella assunta dal fondo in trust al momento della dotazione, ma valorizzato e attualizzato al momento di apertura della successione, senza tener conto di eventuali deterioramenti imputabili al trustee e con detrazione di eventuali migliorie»[15].
Un altro rilevante tema non affrontato dall’ordinanza in commento è quello relativo al risultato dell’azione di riduzione. Esercitata l’azione di riduzione, fatta l’operazione di riunione fittizia e acclarata in ipotesi la lesione della legittima, come concretamente viene soddisfatto il legittimario leso (o pretermesso)?
È stato affermato in dottrina che andrebbero distinti anche a tali fini i casi di trust “statico” e trust “dinamico”, di talché: «Se alla morte del disponente la gestione del trustee sia stata di tipo statico, e dunque, il bene costituito in trust sia tuttora presente nel fondo in trust, divenuta senza causa l’attribuzione al trustee, detto bene sarà recuperato al patrimonio del disponente (id est, all’asse ereditario), e su di esso potranno essere fatte valere le pretese del legittimario. Laddove, invece, come dovrebbe avvenire nella più parte dei casi, la gestione del trustee sia stata dinamica, il legittimario potrà pretendere il valore patrimoniale dell’investimento operato dal disponente, investimento che, andando oltre la disponibile, ha determinato la lesione dei diritti del legittimario»[16].
Su entrambe queste rilevanti questioni relative alla valorizzazione dell’apporto in trust ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione e al risultato dell’azione di riduzione aspettiamo che la giurisprudenza sia chiamata a pronunciarsi.
Segue: lesione qualitativa e azioni esperibili
L’ordinanza in commento riguarda un caso in cui le attribuzioni sono rimesse alla discrezionalità del trustee, sono dilazionate nel tempo, non è dato sapere da quanto esposto nell’ordinanza in quale modo sono dilazionate, ma è certo che il trust ha una durata di 80 anni. Orbene, ipotizzato che le partecipazioni conferite nel trust superino la disponibile del de cuius, i legittimari si troverebbero all’apertura della successione a non poter disporre della parte di legittima loro spettante per legge.
A parere degli scriventi, sarebbe stato interessante che l’ordinanza in commento si fosse pronunciata sulla lesione qualitativa della legittima per effetto delle disposizioni limitative alla libertà di disporre dei legittimari.
Cosa va “ridotto”: l’atto istitutivo di trust, gli atti di dotazione o entrambi?
Considerato che l’azione di riduzione è volta a ottenere la dichiarazione di inefficacia delle liberalità che – sulla base della riunione fittizia – risultino essere state lesive della quota di legittima spettante, gli scriventi sono concordi nel ritenere che il funzionamento vada assimilato a quello dell’azione revocatoria[17] e che sulla base di tale assunto parrebbe corretto che «l’azione revocatoria vada rivolta non solo nei confronti degli atti dispositivi, quelli che logicamente hanno contenuto patrimoniale e producono la lesione, ma anche riguardo l’atto istitutivo del trust, cioè di quell’atto che contiene al suo interno l’intero assetto di interessi e che, funzionalmente, determina la lesione. Infatti, gli atti di apporto al trustee da parte del disponente sono strumentali all’incarico gestorio attribuitogli e l’atto di trasferimento non ha causa propria, ma trae la propria giustificazione causale nel regolamento contenuto nell’atto istitutivo di trust», ritenendo in conclusione sulla base di tale ricostruzione che «l’azione di riduzione andrà indirizzata non solo contro l’atto di dotazione (e di attribuzione ai beneficiari se già intervenuti), ma anche verso l’atto istitutivo»[18].
Chi è il legittimato passivo dell’azione di riduzione del “trust”
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, aggiunge un ultimo tassello, relativamente al legittimato passivo dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte di un trust (e in particolare del suo atto istitutivo e degli atti di dotazione, secondo la ricostruzione testé ipotizzata). Benché nel caso in esame l’azione di riduzione non fosse stata esperita, la Suprema Corte, a fronte di diverse opinioni sul punto, ritiene di adottare «un approccio elastico che si adegui alle peculiarità delle vicende del trust» e su tali basi ritiene non accoglibile la tesi che: «individua sempre nel trustee il destinatario dell’azione di riduzione, trattandosi peraltro, soprattutto laddove i beneficiari abbiano già ricevuto assegnazioni dal trustee, di conclusione che contrasta con il fatto che […] sono i beneficiari a fruire dell’arricchimento scaturente dal complessivo ricorso al meccanismo del trust, e debbono quindi essere le disposizioni dai medesimi ricevute a dover essere rese inefficaci».
E allora è un principio di ragionevolezza che porta la Corte a distinguere le diverse casistiche che si possono presentare stabilendo che:
- «se il trustee abbia già provveduto ad eseguire il programma del disponente, e ad esercitare, in caso di trust discrezionale, il proprio potere, allora l’azione di riduzione andrà rivolta nei confronti dei beneficiari»;
- «Ove invece il trust sia ancora “in fase di esecuzione”, non essendosi esaurito il programma destinatorio, di talché il trustee è ancora titolare del trust fund, al fine di ovviare alle difficoltà sopra evidenziate, appare ragionevole ammettere l’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti dello stesso trustee».
Prosegue l’ordinanza in commento evidenziando che: «Occorre però altresì reputarsi che sia del pari legittimato il beneficiario, anche in caso di trust non ancora completamente eseguito, nel caso in cui sia certa l’individuazione del beneficiario, perché in ipotesi già operata dal disponente».
Alcune brevi considerazioni conclusive
Alla luce di quanto sopra ampiamente esposto, gli scriventi ritengono che l’ordinanza n. 5073/2023, della Corte di Cassazione abbia certamente il pregio di aver ricostruito in maniera organica come vadano applicati taluni istituti giuridici interni all’ordinamento italiano di fronte al polimorfo istituto del trust. Confermata la ricostruzione dei trust familiari costituiti inter vivos come donazioni indirette, viene affermata la sovranità dell’azione di riduzione quale rimedio a disposizione del legittimario che assuma di essere stato leso dal trust e ne viene definita la controparte, individuata con oculato rinvio “mobile” a trustee e/o beneficiari.
Restiamo in attesa di pronunce che chiariscano gli effetti dell’esercizio dell’azione di riduzione in simili casi e altresì dei valori da considerare ai fini della riunione fittizia, primo step dell’azione di riduzione.
[1] Così efficacemente riassumono le domande nel merito formulate in primo grado dall’attrice D. Muritano – C. Romano, “Il trust discrezionale alla prova dell’azione di riduzione”, in Notariato, n. 3/2023, pag. 283.
[2] Cfr. Cass. n. 5073/2023.
[3] In tal senso cfr. R. Sansoni, “Tutela dei legittimari e trust: primo intervento della Cassazione, tra passi in avanti e aspetti ancora da chiarire”, in I Contratti, n. 6/2023, pag. 673.
[4] Si segnala che in tema di trust familiare la Suprema Corte, in una pronuncia che risale al 19 novembre 2012 stabilì che il trust costituito per ragioni familiari non rappresenta un’elusione fiscale. Infatti, è contestabile dal Fisco solo nel caso in cui l’unico scopo della sua creazione sia l’indebito risparmio d’imposta. La Corte accolse il ricorso di una contribuente alla quale era stata contestata dall’Amministrazione finanziaria un’elusione fiscale per aver costituito un trust su un immobile di famiglia.
[5] Così “Art. 809 c.c.”, in G. Bonilini – M. Confortini – C. Granelli (a cura di), Codice civile commentato, Torino, 2012.
[6] Ex multis, cfr. Cass. civ., n. 10991/2013.
[7] Ex multis, per la riconduzione delle donazioni miste alle donazioni indirette cfr. Cass. civ., n. 23297/2009, n. 1955/2007, n. 19601/2004, n. 5333/2004, n. 642/2000 e n. 1214/1997.
[8] Si pensi al caso in cui nel trust dovessero essere stati conferiti solamente beni complessivamente rappresentanti la quota disponibile, ovvero al caso in cui le attribuzioni programmate nell’atto istitutivo di trust dovessero essere tali da far in modo che ogni legittimario risulti soddisfatto nella propria quota di riserva (sommato anche quanto eventualmente ricevuto in vita). Risulta tuttavia impervio determinare a priori i conferimenti in trust in modo tale da non ledere la legittima per lo iato temporale che spesso si può creare tra gli atti di dotazione del trust e l’apertura della successione. Sul risultato dell’azione di riduzione del trust si veda infra.
[9] L’art. 549, c.c., dispone che «Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel Titolo IV di questo Libro» (i.e. le norme sulla divisione).
[10] Cfr. R. Sansoni, op.cit.
[11] Cfr. R. Sansoni, op.cit.
[12] Il tema delle conseguenze della violazione del divieto di cui all’art. 549, c.c., sono dibattute – cfr. “Art. 549 c.c.”, in G. Bonilini – M. Confortini – C. Granelli (a cura di), Codice civile commentato.
[13] Questo è il criterio dettato dall’art. 556, c.c., cui rinviano le norme sulle donazioni di cui agli artt. 747, c.c., per i beni immobili e 750, c.c., per i beni mobili.
[14] La citata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato, con riferimento a uno dei più classici esempio di donazione indiretta, ossia quello di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e di intestazione dello stesso bene a un altro soggetto, il seguente principio di diritto: «Nella ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e di intestazione dello stesso bene ad un altro soggetto, che il disponente ha inteso in tal modo beneficiare, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l’attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell’immobile, poiché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest’ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario. Conseguentemente il conferimento, ai sensi dell’art. 737 c.c., avrà ad oggetto l’immobile e non il denaro impiegato per l’acquisto».
[15] Cfr. R. Sansoni, op.cit. L’Autore evidenzia altresì che «Questo, in definitiva, è il principio che deve guidare la valutazione delle liberalità derivanti dal trust nel caso di gestione “dinamica” del fondo. Quello che precede sembra suscettibile di eccezione soltanto nei casi in cui l’atto istitutivo, oltre a prevedere la gestione dinamica del fondo, preveda, altresì, che al beneficiario vada attribuito un bene specifico. Si pensi al caso in cui l’atto istitutivo stabilisca che il trustee debba impiegare il fondo in trust per acquistare un immobile da attribuire, poi, ad un beneficiario e, all’apertura della successione del disponente, quest’immobile risulti acquistato dal trustee o già attribuito al beneficiario. In casi come questo la liberalità nei confronti del beneficiario è strutturata sin dall’origine (programmaticamente) per aver ad oggetto l’immobile (o altro bene specifico), sì che in questa circostanza il valore che appare coerente da prendere in considerazione è quello dell’immobile (rectius, del bene specifico acquistato o già attribuito al beneficiario) al momento di apertura della successione. Questa situazione, quindi, si presta alle medesime conclusioni sopra viste per i trust a gestione “statica”, l’attività del trustee, infatti, è meramente esecutiva della volontà programmatica del disponente».
[16] D. Muritano – C. Romano, “Il trust discrezionale alla prova dell’azione di riduzione”, in Notariato, n. 3/2023, pag. 283.
[17] Cfr. in R. Sansoni, op.cit.
[18] Cfr. in R. Sansoni, op.cit.


