13 Gennaio 2026

Collegamento RT-pos in cerca di certezze

di Alessandro Bonuzzi
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Per tutti gli esercenti dotati di almeno un registratore telematico (RT), l’anno 2026 porta con sé un nuovo adempimento. Si tratta dell’obbligo di collegare i RT con i pos presenti in negozio.

Il provvedimento n. 424470/E/2025 ha stabilito che:

  • il collegamento RT-pos non è fisico;
  • non è necessario aggiornare o sostituire i RT;
  • il collegamento consiste in un abbinamento via web da effettuare all’interno dell’Area riservata del portarle Fatture e corrispettivi dell’esercente attraverso una nuova funzionalità.

L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026, tuttavia, lo stesso potrà essere operativo solo nei primi giorni del mese di marzo 2026, quando sarà rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate la nuova funzionalità. Da quella data si avranno 45 giorni di tempo per abbinare tutti i pos con i RT presenti; invero, tale scadenza vale per i pos già disponibili nel mese di gennaio 2026. Per i pos a disposizione decorso il mese di gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del pos ed entro l’ultimo giorno lavorativo di tale mese (quindi, per un pos disponibile dal 5 febbraio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6 aprile 2026 ed entro il 30 aprile 2026).

Ne deriva che il nuovo obbligo scatterà effettivamente al più presto verso la metà del mese di aprile 2026. Nel frattempo, l’esercente deve “limitarsi” a indicare nel documento commerciale la corretta modalità di pagamento: in contanti o con strumento elettronico. L’auspicio è che l’Agenzia delle Entrate intervenga anzitempo al fine di fornire gli opportuni chiarimenti ai molteplici dubbi che stanno emergendo in questo primo periodo di vigenza della disciplina, ancorché di fatto sospesa.

Tra le incertezze palesate dagli esercenti, ad esempio, vi è quella circa l’obbligatorietà del collegamento con il RT anche per il pos utilizzato solo per incassare vendite certificate con fattura e non con documento commerciale. Al riguardo, si deve rilevare che sulla base delle disposizioni ad oggi conosciute l’obbligo di abbinamento parrebbe valere per tutti i pos utilizzati per il pagamento dei corrispettivi e quindi anche per i pos utilizzati solo o anche per l’incasso di corrispettivi da fatture e, pertanto, non soggetti all’obbligo di registrazione e trasmissione a mezzo del RT.

Un altro dubbio sul tema espresso specificamente dalle farmacie riguarda l’incasso mensile della distinta dell’autorità sanitaria locale. Siccome l’accredito della somma avviene generalmente a mezzo bonifico, la corretta modalità di pagamento da indicare nel documento commerciale dovrebbe essere con strumento elettronico. Peraltro, il gestionale di alcune farmacie propone come modalità di pagamento alternative “pos” e “pagamento elettronico”; in tal caso, a maggior ragione, si dovrebbe ritenere corretta la modalità “pagamento elettronico”.

In merito alla modalità di pagamento, occorre poi considerare la decorrenza dell’aspetto sanzionatorio. L’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, prevede che dal 1° gennaio 2026 debbano essere memorizzati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi anche i dati dei pagamenti elettronici. Pertanto, fin dall’inizio del 2026, vige l’obbligo di rilevare e inviare i dati di pagamento elettronico, con la conseguenza che anche l’omissione o l’errata trasmissione di tali dati è punita con la sanzione amministrativa pari a 100 euro per ciascuna violazione che non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, entro un massimo di 1.000 euro mensili.

In altri termini, sulla base del nuovo quadro normativo, la non corretta indicazione della modalità di pagamento (contanti anziché pos) rappresenterebbe una violazione sanzionabile già dal 1° gennaio 2026, perfino laddove l’errore sia dovuto a un cambio di volontà del cliente (interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). Nelle ipotesi in cui sia tempestivamente riscontrata la non corretta indicazione del mezzo di pagamento utilizzato è possibile procedere all’annullamento del documento commerciale con l’indicazione errata della modalità di pagamento.