Gli aspetti fiscali delle cene di Natale
di Laura MazzolaSovente, in prossimità delle festività natalizie, le imprese organizzano delle cene o pranzi per lo scambio degli auguri.
Tali “eventi” rientrano nel novero delle prestazioni gratuite di servizi.
In particolare, detta tipologia di spesa, alla luce di quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/E/2009, si può considerare di rappresentanza solo nel caso in cui non siano presenti esclusivamente i dipendenti dell’impresa.
Nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria, all’interno del par. 4 del documento citato, afferma: «Nel caso di spese sostenute per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività nazionali o religiose ovvero in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti, ai fini della qualificazione delle medesime come spese di rappresentanza […], si ritiene necessario documentare la tipologia di destinatari delle spese. Si ritiene, in particolare, che non siano qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente i dipendenti dell’impresa, in quanto le spese non possono considerarsi sostenute nell’ambito di “significative attività promozionali” dei prodotti dell’impresa e per carenza, in definitiva, del requisito della ragionevolezza».
Pertanto, le casistiche che si possono presentare sono di 2 tipologie:
- cena o pranzo con la presenza esclusiva dei dipendenti;
- cena o pranzo con la presenza di dipendenti e di altri soggetti.
Nella prima ipotesi, la spesa non può essere qualificata di rappresentanza; ne deriva che potrebbe rientrare tra le erogazioni liberali rivolte alla generalità dei dipendenti.
Di conseguenza, in tale prima ipotesi, la spesa risulta deducibile dal reddito d’impresa nei limiti:
- del 75% del costo, in quanto relativa a spese di vitto, ex art. 109, comma 5, TUIR; e
- del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, ex art. 100, comma 1, TUIR.
In merito all’IVA, l’imposta risulta essere indetraibile, in quanto relativa a un costo per i dipendenti in assenza del requisito dell’inerenza.
Ai fini IRAP, invece, il costo risulta essere indeducibile, in quanto è riconducibile ai costi per lavoro dipendente.
Nella seconda ipotesi, ovvero in presenza, all’evento, di altri soggetti terzi oltre ai dipendenti, la spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza e, pertanto, è deducibile al 75% del costo sostenuto e nei limiti previsti dall’art. 108, comma 2, TUIR.
Permane, inoltre, l’indetraibilità ai fini IVA e l’indeducibilità ai fini IRAP.
Per quanto riguarda i professionisti, le cene o pranzi natalizi organizzati per i dipendenti sono sempre considerati spese per la somministrazione e sono deducibili nei limiti:
- del 75% del costo, in quanto relative a spese di vitto; e
- fino a un massimo del 2% del totale dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, ex art. 54-septies, comma 1, TUIR.
Diversamente, le cene o i pranzi organizzati anche con la presenza di soggetti terzi, sono considerati spese di rappresentanza, e sono deducibili nei limiti:
- del 75% del costo;
- e fino a un massimo dell’1% del totale dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, ex art. 54-septies, comma 2, TUIR.
In tali ipotesi l’IVA è indetraibile.


