16 Dicembre 2025

Affidamento degli impianti sportivi e art. 5, D.Lgs. n. 38/2021: l’ANAC restringe il perimetro del “diretto”

di Matteo Pozzi
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Il Parere ANAC n. 33 dell’8 ottobre 2025 interviene su uno dei punti più delicati della Riforma dell’impiantistica sportiva: la reale portata dell’affidamento diretto previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 38/2021. Dopo anni di applicazioni non uniformi da parte degli enti locali, l’Autorità ricostruisce un quadro interpretativo chiaro e coerente con il Codice dei contratti pubblici e con la normativa sui servizi pubblici locali. L’idea centrale è che l’art. 5 non costituisce una modalità alternativa o parallela alla gara, ma un’eccezione rigorosamente circoscritta e utilizzabile solo in casi particolari, quando non si può attivare alcuna forma di selezione comparativa. L’ANAC sottolinea come la gestione degli impianti sportivi pubblici debba essere letta alla luce di 3 normative che operano congiuntamente:

  • il D.Lgs. n. 38/2021, che disciplina la costruzione e la riqualificazione degli impianti e introduce forme di iniziativa privata;
  • il D.Lgs. n. 201/2022, che qualifica la gestione degli impianti a rilevanza economica come servizio pubblico locale da affidare tramite procedure competitive; e
  • il D.Lgs. n. 36/2023, che regola le concessioni di servizi, incluso il settore sportivo.

Poiché l’art. 5 non contiene una deroga espressa al Codice, esso deve essere interpretato nel rispetto dei principi generali di concorrenza, imparzialità, trasparenza e proporzionalità. Uno dei chiarimenti più significativi riguarda la c.d. “gestione gratuita”. ANAC precisa che la gratuità riguarda esclusivamente l’assenza del canone concessorio, non la struttura economica complessiva del rapporto. L’operazione rimane infatti una concessione di servizi: l’affidatario realizza interventi di riqualificazione, assume il rischio operativo e si remunera tramite i ricavi della gestione. Si tratta, quindi, di un contratto pubblico a titolo oneroso, che rientra nel perimetro del Codice dei contratti. L’affidamento diretto è possibile solo in presenza di requisiti cumulativi stringenti:

  • deve esistere un’unica proposta;
  • il progetto deve riguardare un impianto non più adeguato che necessita di interventi significativi;
  • la proposta deve perseguire finalità di inclusione e aggregazione sociale;
  • l’intervento deve essere sottosoglia UE;
  • l’interesse pubblico deve essere motivato in modo puntuale;
  • la proposta deve essere pubblicata preventivamente per garantire trasparenza e consentire eventuali manifestazioni di interesse.

Se manca anche solo uno di questi elementi, l’ente deve ricorrere a una procedura competitiva. ANAC ricostruisce, inoltre, un ordine logico all’interno dello stesso D.Lgs. n. 38/2021: prima si applica l’art. 4, che prevede l’iniziativa privata con gara e prelazione del promotore; poi l’art. 6, che consente la procedura comparativa con preferenza premiale per ASD e SSD; solo in ultima istanza, e se vi è unicità della proposta, può operare l’art. 5. Questo schema conferma che il Legislatore ha voluto offrire strumenti di apertura al privato, ma sempre all’interno di un quadro concorrenziale.

La posizione dell’ANAC è perfettamente allineata alla giurisprudenza amministrativa, che ha ripetutamente affermato l’illegittimità dell’art. 5 in presenza di pluralità di proposte, e all’AGCM, che ha ribadito la necessità di proteggere la concorrenza nel settore sportivo. Per gli enti locali, il parere comporta un cambio di passo: non è più possibile procedere con affidamenti diretti basati su prassi o consuetudini; occorre pubblicare la proposta, verificare l’assenza di alternative, motivare in modo articolato l’interesse pubblico, verificare il rispetto del Codice e del D.Lgs. n. 201/2022. L’affidamento diretto, quindi, non è uno strumento di semplificazione, ma una procedura eccezionale che richiede istruttorie più approfondite rispetto alla gara. Per ASD e SSD, l’art. 5 resta un’opportunità, ma richiede progetti completi, un piano economico-finanziario credibile e una chiara dimostrazione del valore sociale dell’intervento.

Crescerà il ricorso alla finanza di progetto e alle concessioni tradizionali, mentre diminuirà lo spazio per affidamenti diretti non motivati. Il Parere ANAC n. 33/2025 contribuisce, così, a definire un modello equilibrato: la gestione degli impianti sportivi resta ordinariamente soggetta a evidenza pubblica, mentre il diretto ex art. 5 opera solo come eccezione, da applicare con cautela e trasparenza, a beneficio della qualità degli impianti e dell’interesse pubblico.