14 Ottobre 2025

Conferme sulla non iscrivibilità alla Gestione separata del farmacista

di Alessandro Bonuzzi
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L’aspetto previdenziale di un lavoratore autonomo o di un imprenditore viene spesso messo in secondo piano nelle analisi di convenienze e di opportunità, rispetto al piano fiscale.

Eppure, tanto in un’ottica di massimizzazione del risparmio d’imposta, quanto in un’ottica di visione a medio-lungo termine ai fini pensionistici, si tratta di un elemento tutt’altro che trascurabile.

Il corretto inquadramento previdenziale è, peraltro, fondamentale per non incorrere in contestazioni mosse da parte degli enti preposti e perciò evitare sanguinose conseguenze in termini di esborso di denaro. La valutazione, certamente, deve essere condotta caso per caso.

Con particolare riferimento alla figura del farmacista professionista che svolge la propria attività con partita IVA, si è già avuto modo di rappresentare in un contributo precedente (“Farmacista professionista non iscrivibile alla Gestione Separata Inps” del 25.09.2024) che egli, sotto il profilo previdenziale, è tenuto ad assolvere in via esclusiva il contributo Enpaf. Infatti, l’iscrizione all’Enpaf e il pagamento del relativo contributo è obbligatorio e automatico per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.

Tale contributo deve essere generalmente assolto nella misura piena. Tuttavia, l’Ente previdenziale contempla specifiche casistiche in cui l’iscritto può decidere di versare il contributo in forma ridotta. D’altro canto, il farmacista può decidere di versare la contribuzione in misura doppia o tripla rispetto a quella base. Evidentemente, chi sceglie di assolvere il contributo previdenziale in misura ridotta o potenziata otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta o incrementata.

Si deve ritenere, dunque, che l’Enpaf rappresenti il solo ente previdenziale verso cui il farmacista professionista è tenuto a versare il contributo pensionistico.

Lo ha stabilito a chiare lettere anche la recente sentenza n. 6898/2025 del 18/09/2025 del Tribunale di Milano, Sez. lavoro. La questione controversa atteneva alla legittimità dell’iscrizione d’ufficio della ricorrente, una farmacista iscritta all’Ordine e all’Enpaf, alla Gestione separata INPS ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, e alla conseguente richiesta di pagamento dei contributi previdenziali per l’anno 2018.

A detta del giudice, la disciplina normativa, in materia, prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i soggetti che esercitano per professione abituale, anche non esclusiva, attività di lavoro autonomo, non soggetta ad altra forma di contribuzione obbligatoria. Si dà il caso, infatti, che per effetto di interpretazione autentica a opera dell’art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata i soggetti che, in base agli statuti e regolamenti delle rispettive Casse professionali, risultano tenuti al versamento contributivo obbligatorio.

Preso atto del fatto che la ricorrente nell’anno 2018 risultava iscritta all’Ordine dei Farmacisti e all’Enpaf, Ente previdenziale di categoria, e aveva versato per tale annualità i contributi previdenziali in misura ridotta, avendone i requisiti, il giudice ha dichiarato illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS per l’anno 2018, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

La sentenza è particolarmente apprezzabile, in quanto esclude l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS anche per il farmacista professionista che versa il contributo Enpaf in misura ridotta.

Nel caso affrontato, il contributo versato all’Enpaf viene qualificato come un contributo previdenziale ridotto, previsto dallo statuto dell’Ente e correlato a una posizione pensionistica già attiva, escludendo qualsiasi possibile assimilazione al contributo integrativo o al contributo solidaristico, non utili ai fini pensionistici.