13 Ottobre 2025

Al via le iscrizioni al registro dei revisori della sostenibilità

di Greta Popolizio
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. n. 125/2024, che attua la Direttiva europea sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, attribuisce ai revisori legali abilitati il compito di esprimere un giudizio sulla conformità della rendicontazione attraverso la relazione ex art. 14-bis, D.Lgs. n. 39/2010.

L’avvio del registro dei revisori della sostenibilità in Italia si articola in 3 fasi distinte.

Fase 1: Procedura d’urgenza per revisori già attivi
La prima fase, avviata il 4 marzo 2025 e conclusasi il 30 settembre 2025, ha riguardato esclusivamente i revisori legali già operanti presso società di revisione incaricate della attestazione della Dichiarazione non finanziaria (DNF), con riferimento ai bilanci dell’esercizio 2024.

Fase 2: disciplina transitoria

La disciplina transitoria, delineata dall’art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 125/2024, consente ai revisori legali iscritti nel Registro entro il 1° gennaio 2026 di ottenere l’abilitazione con modalità semplificate se in possesso di almeno 5 crediti formativi maturati interamente nel 2024 o nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. Con determina del 25 settembre 2025, la Ragioneria Generale dello Stato ha fissato al 1° ottobre 2025 il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione per i soggetti in possesso dei requisiti della fase transitoria, con possibilità di presentazione anche oltre il 31 dicembre 2025 se i requisiti sono stati maturati entro tale data.

Fase 3: regime definitivo e nuovo iter formativo

Per chi si iscrive al Registro dopo il 1° gennaio 2026 o per chi non abbia utilizzato la finestra transitoria, l’abilitazione segue l’iter ordinario previsto dal D.M. 19 febbraio 2025, pubblicato in G.U. n. 51 del 3 marzo 2025, che introduce un meccanismo progressivo con requisiti di formazione specifici e obblighi di trasmissione periodica delle informazioni al MEF. A regime, rilevano anche l’obbligo di collaborazione su incarichi di attestazione durante un tirocinio di almeno 3 anni o, in alternativa, per un periodo minimo di 8 mesi, e il superamento di prove d’esame nelle materie aggiuntive relative alla sostenibilità, subordinatamente all’entrata in vigore delle regole sul tirocinio specifico e all’aggiornamento del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63.

Procedura di istanza fase transitoria

Dal 1° ottobre 2025, l’istanza si presenta esclusivamente online tramite il modulo RLS-01, presente nell’area riservata del portale istituzionale del registro di revisione tenuto dal MEF, in parte precompilato con i dati presenti nel Registro, previa verifica dei crediti e aggiornamento dell’indirizzo PEC senza il quale non è consentita la compilazione. La domanda richiede assolvimento dell’imposta di bollo di 16 euro tramite marca o PagoPA, versamento del contributo fisso di segreteria di 50 euro solo via PagoPA, sottoscrizione digitale o autografa con documento di identità in corso di validità e protocollazione automatica, con invio del numero di protocollo alle caselle indicate.

Il revisore deve, quindi, accertare la presenza di crediti contraddistinti con identificativo iniziale “D” nell’area formazione della propria area riservata, in quanto sono quelli riconosciuti come caratterizzanti ai fini della sostenibilità. Nel caso di incongruenze o crediti non caricati, è necessario attivare il canale con l’ente formatore o la società di revisione responsabile della trasmissione verso il MEF per evitare ritardi o rigetti dell’istanza; non è consentita la procedura di autocertificazione. Per una gestione efficace dell’abilitazione, risulta poi determinante l’aggiornamento della PEC (senza la quale il modulo dell’istanza non si attiva) e la corretta esecuzione dei pagamenti tramite PagoPA, riducendo i tempi di protocollazione e di verifica.

Una volta abilitato, il revisore esprime un giudizio sulla conformità della rendicontazione obbligatoria, in base all’art. 14-bis, D.Lgs. n. 39/2010, verificando il rispetto delle regole di redazione secondo i principi ESRS, la corretta marcatura digitale per l’identificabilità del documento e l’osservanza degli obblighi informativi della tassonomia europea. L’attività si inserisce in un quadro di obblighi graduali, con estensione del perimetro delle imprese interessate secondo il calendario CSRD ridefinito, che prevede l’estensione alle grandi imprese a partire dall’esercizio 2027.