La holding società semplice: opportunità e criticità
di Ennio VialLa società semplice può rappresentare un interessante veicolo per la detenzione di partecipazioni societarie. Si tratta, in sostanza, del caso della società semplice holding.
La struttura presenta indubbiamente diversi aspetti interessanti, ma anche diversi profili di criticità. Per quanto concerne gli elementi di interesse, possiamo evidenziare come la società semplice non sia obbligata alla tenuta delle scritture contabili e si ponga come veicolo che garantisce una certa riservatezza.
In relazione a questo secondo aspetto, a condizione che si sia disposti a esporsi a un modesto profilo sanzionatorio, omettendo l’iscrizione al Registro Imprese, la società semplice garantisce l’anonimato dei detentori dei beni in essa conferiti/apportati. Si tratta, quindi, di un veicolo che potrebbe anche essere utilizzato per garantire la riservatezza dei soci.
Invero, sotto questo profilo, bisogna tener conto che se la società semplice partecipa in una società di capitali, in conseguenza dell’obbligo che incombe sulla società di capitali di individuare i propri titolari effettivi, implicitamente, con buona probabilità, troveranno evidenza anche i soci della società semplice, che ragionevolmente saranno i titolari effettivi della società di capitali partecipata.
Un profilo di interesse è legato al fatto che, ovviamente, la stessa non è soggetta a revisione contabile. Sul punto, si ricorda, infatti, che, l’art. 2477, c.c., stabilisce che quando una società controlla un’altra società tenuta alla revisione contabile, deve anch’essa munirsi dell’organo di controllo. La norma, tuttavia, trova applicazione per le società di capitali.
Di contro, la società semplice, tuttavia, si presta a una forma di gestione della liquidità inefficiente, in quanto i dividendi che le varie società di capitali da essa partecipate dovessero distribuire, sconterebbero la ritenuta alla fonte del 26%, ovviamente sul presupposto che i soci della stessa semplice siano delle persone fisiche che operano nella loro sfera privata. Si perderebbe, quindi, il vantaggio della PEX.
Un ulteriore profilo di criticità connesso alla holding società semplice è rappresentato dalla difficoltà che si incontra nella costituzione della stessa.
Infatti, la procedura più classica è sicuramente rappresentata dal conferimento di partecipazioni. Tuttavia, nonostante la riforma dell’art. 177, commi 2 e 2-bis, appare ancora oltremodo incerto che la società semplice possa essere società conferitaria di un’operazione di conferimento a realizzo controllato. Ciò in quanto, se tutto sommato la norma sembra aver sdoganato in modo inequivocabile le società di persone nel ruolo di conferitarie, rimane il (forse insormontabile) problema legato alla necessità di individuare l’incremento del patrimonio netto, sul quale calcolare la plusvalenza in capo al socio conferente.
Ebbene, il fatto che il realizzo controllato richieda di confrontare l’incremento del patrimonio netto della società conferitaria, con il costo fiscalmente riconosciuto del socio, unitamente al fatto che nella società semplice non vi è obbligo di tenuta di scrittura contabili, si potrebbe forse ritenere, quantomeno per ragioni prudenziali, che il regime di realizzo controllato non possa in questi casi trovare applicazione.
Si potrebbe sostenere, invero, che l’incremento del netto potrebbe emergere da una contabilità tenuta su base volontaria o eventualmente anche dallo stesso atto di conferimento dove, ad esempio, l’incremento del netto potrebbe essere rappresentato dal capitale sociale e da un’ulteriore riserva da conferimento. La questione, tuttavia, appare oltremodo incerta.
Infine, sotto il profilo della tutela del patrimonio, la società semplice, in qualità di società di persone, beneficia dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui le quote sono impignorabili. Si deve tuttavia ricordare come, in base all’art. 2270, comma 2, c.c., il creditore particolare del socio possa chiedere la liquidazione della quota.


