25 Settembre 2025

Rivalutazione civilistica e successiva scelta per la rilevanza fiscale

di Euroconference Centro Studi Tributari
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La società Alfa conduce un’attività alberghiera in forza di un contratto di affitto di azienda che include sia l’attività alberghiera che l’immobile di cui essa non è proprietaria.

Alfa nel 2020 effettua la rivalutazione del proprio “dominio internet” di sua proprietà: la rivalutazione viene effettuata ai soli fini civilistici senza affrancamento né del saldo attivo da rivalutazione né della corrispondente riserva di patrimonio netto.

Nel bilancio 2020, in Nota integrativa, viene specificato che la rivalutazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 110, D.L. n. 104/2020 e, poiché è stata effettuata ai soli fini civilistici, non ne è stata data indicazione nel quadro RQ in UNICO 2021/redditi 2020.

È possibile presentare oggi una dichiarazione integrativa dell’UNICO 2021/redditi 2020 compilando il quadro RQ e ravvedendo l’imposta sull’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (3,0%) in modo da rendere la riserva di patrimonio netto “in sospensione d’imposta” e conseguentemente beneficiare dell’agevolazione di oggi per l’affrancamento? Ovvero, poiché Alfa operava e opera nel settore alberghiero, è possibile qualificare comunque la rivalutazione del “dominio internet” nell’ambito dell’agevolazione di cui all’art. 6-bis, D.L. n. 23/2020 ne considerare la riserva di patrimonio netto formatasi in conseguenza della rivalutazione quale “riserva in sospensione d’imposta” potendo così procedere oggi all’affrancamento?

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