Assegnazione agevolata dei beni ai soci entro il 30 settembre 2025
di Alessandro BonuzziIl 30 settembre 2025 è il termine ultimo per procedere all’assegnazione agevolata dei beni ai soci riproposta dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), nonché per versare il 60% dell’imposta sostitutiva dovuta per l’operazione.
La facoltà riguarda tutte le tipologie di società commerciali, rivolgendosi ai soci che rivestono tale qualifica all’atto dell’assegnazione e fin dal 30 settembre 2024 oppure entro il 30 gennaio 2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.
Oggetto di assegnazione agevolata ai soci possono essere i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
Rientrano, dunque, nella disciplina agevolativa, gli immobili strumentali per natura concessi in locazione o in comodato gratuito e perciò non utilizzati direttamente, bensì riconducibili a un’attività di gestione passiva che prevede al più la mera percezione di canoni di locazione o di affitto. Diversamente, gli immobili oggetto di un’attività gestoria attiva, in cui è contemplata l’offerta di una serie di servizi complementari e funzionali alla locazione, come può avvenire, ad esempio, per i villaggi turistici, sono esclusi dall’agevolazione.
La disciplina di favore può altresì riguardare gli immobili merce e gli immobili abitativi posseduti dalla società, c.d. beni patrimonio, che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 90, TUIR.
Per le società in liquidazione, gli immobili possono, in linea generale, rientrare nell’assegnazione agevolata, considerato che è rispettata la finalità di favorire la fuoriuscita dei beni non direttamente utilizzati nello svolgimento delle attività tipicamente imprenditoriali. Sono assegnabili in via agevolata anche gli immobili appartenenti alla società immobiliari di gestione, purché non siano oggetto di una gestione attiva per la presenza di servizi complementari e funzionali all’utilizzazione.
Rientrano, poi, nel perimetro applicativo dell’assegnazione agevolata i beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’attività. Sono, dunque, escluse dal beneficio, ad esempio, le autovetture delle imprese di noleggio.
L’assegnazione deve avvenire nel rispetto del principio della par condicio tra i soci, avendo riguardo alle quote di partecipazione al capitale sociale. La par condicio, però, è comunque rispettata qualora a un socio sia attribuito un immobile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro, che rappresenti una distribuzione di utili o una restituzione di capitale.
L’operazione agevolata prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP dell’8%, da applicare sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sale al 10,5% per le società considerate di comodo in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
Inoltre, laddove per effetto dell’assegnazione siano annullate riserve in sospensione d’imposta, sulle stesse trova applicazione l’imposta sostitutiva del 13%.
L’imposta sostitutiva dovuta deve essere versata in 2 tranche:
- la prima rata entro il 30 settembre 2025 pari al 60% dell’imposta sostitutiva complessiva;
- la seconda rata entro il 30 novembre 2025 pari al rimanente 40%.
Infine, si deve ricordare che, secondo l’Agenzia delle Entrate, i benefici fiscali correlati alla disciplina agevolativa sono condizionati all’indicazione nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi (modello Reddito 2026) dei dati fiscali dell’operazione. La circolare n. 26/E/2016 afferma, infatti, che «l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi, dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva».


