La verifica di cassa del revisore negli enti locali
di Manuela SodiniLa verifica di cassa del revisore in un ente locale rientra fra le funzioni dell’organo di revisione così come previsto dall’art. 239, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dove sono comprese da un lato attività di carattere consultivo mediante la resa di pareri, dall’altro attività di carattere accertativo come la verifica di cassa (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, n. 94/2024).
L’art. 239, TUEL, rinvia all’art. 223 che, in proposito, stabilisce quanto segue: «l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’articolo 233».
Dunque, è l’art. 223, TUEL, a stabilire la periodicità trimestrale della verifica di cassa.
Quanto al contenuto di tale attività accertativa, la disposizione si riferisce alla verifica della tesoreria e agli altri agenti contabili, oltre al tesoriere.
Nel tempo le funzioni dell’organo di revisione in un ente locale si sono dilatate non poco rispetto alle previsioni contenute nell’art. 223, TUEL, ed è, quindi, opportuno che il revisore svolga tale attività tenendo presente i molteplici compiti nel frattempo assegnati dalle norme e dai Principi contabili all’organo di controllo.
L’armonizzazione contabile ha posto al centro l’analisi della liquidità dell’ente (artt. 180, 195 e 222, TUEL, con riferimento a cassa vincolata e anticipazioni di tesoreria).
Come è del resto noto, laddove i crediti vengano sovrastimati e le entrate non vengano puntualmente accertate e riscosse, si crea uno sbilanciamento dei flussi finanziari con conseguente necessario ricorso alla cassa vincolata e poi all’anticipazione di tesoreria con relativa corresponsione degli interessi passivi.
Effettuare una verifica di cassa significa, non certo e non solo, verificare la riconciliazione tra le giacenze di cassa presso il tesoriere e le scritture contabili dell’ente, ma soprattutto interrogarsi sui flussi di cassa: riscossioni e pagamenti.
A tal fine, molto utile allo scopo è il controllo che il revisore può fare in autonomia accedendo direttamente e liberamente, senza password, a SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti. L’interrogazione di SIOPE permette di scaricare documenti in PDF o in Excel riferiti agli incassi e pagamenti con molteplici periodicità: giornaliera, mensile, trimestrale, semestrale e annuale.
Dall’esame di tali prospetti il revisore può acquisire preziose informazioni su:
- incassi delle entrate nel periodo selezionato ripartite per titoli (titoli 1,2,3 entrate correnti, titoli 4 entrate in conto capitale, 6 accensione prestiti, 7 anticipazione di tesoreria);
- pagamenti di spese nel periodo selezionato ripartiti per titoli (titolo 1 spese correnti, titolo 2 spese in conto capitale, titolo IV spese per rimborso quota capitale dei prestiti, titolo 5 chiusura delle anticipazioni ricevute dal tesoriere);
- verificare l’entità dell’eventuale utilizzo degli incassi vincolati per spese correnti, ai sensi dell’ 195, TUEL, gli utilizzi in termini di cassa e i relativi reintegri sono contabilizzati, rispettivamente, al titolo 9 dell’entrata e al titolo 7 della spesa. In caso di insufficienza di fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195, TUEL, il tesoriere provvede all’utilizzo delle risorse vincolate per pagare spese correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile, ai sensi dell’art. 222, TUEL; successivamente con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;
- verificare l’entità dell’eventuale utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, ai sensi e nei limiti dell’ 222, TUEL.
In proposito, si ricorda quanto sia importante, nella verifica di cassa, dare evidenza delle verifiche effettuate dal revisore rispetto alla cassa vincolata, la stessa Corte dei Conti, nei questionari che sottopone all’organo di revisione, chiede se l’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Il revisore in linea con le indicazioni della giurisprudenza contabile dovrebbe richiedere all’ente di adottare annualmente al 1° gennaio la determina con cui si stabilisce l’importo della giacenza vincolata di tesoreria, anche se non previsto espressamente da nessuna disposizione normativa. Infatti, la determinazione della giacenza di cassa vincolata risulta funzionale alla riduzione dei rischi di successiva emersione di insufficienza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, n. 94/2024).
In proposito, è opportuno ricordare che l’art. 6, comma 6-octies, D.L. n. 60/2024, ha novellato la materia e definitivamente stabilito che la disciplina dei vincoli è limitata solo alle voci finanziate da: mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione e, dunque, con riguardo alla composizione del risultato contabile di amministrazione, il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solamente per le entrate riferite a: mutui, a prestiti e a contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione.
Il revisore, in sede di verifica di cassa, dovrebbe verificare in autonomia le tempistiche di pagamento attraverso l’interrogazione del sito, sezione “Amministrazione Trasparente”, portando all’attenzione dell’ente eventuali casi di ritardo nella pubblicazione.
Allo stesso tempo dovrebbe dare atto nella propria verifica trimestrale dell’adozione della determina del Responsabile del servizio finanziario di aggiornamento trimestrale dei flussi di cassa, così come previsto dall’art. 6, comma 2, D.L. n. 155/2024, e verificarne la coerenza con le previsioni di cassa contenute nella prima annualità del bilancio di previsione.
Un altro aspetto, che dovrebbe essere oggetto di verifica, sono gli agenti contabili (oltre al tesoriere): il loro censimento, la resa del conto, la determina di parifica e la trasmissione a SIRECO una volta approvato il rendiconto.
Sempre in occasione della verifica di cassa, i revisori dovrebbero dare atto delle risultanze che emergono periodicamente dai controlli interni, anche al fine di pianificare proprie attività di verifica su aspetti che presentano eventuali criticità, del resto le risultanze del controllo di regolarità amministrativa e contabile sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.


