28 Luglio 2025

Scissione senza obbligo di perizia di stima anche con aumento di capitale sociale della beneficiaria

di Fabio Landuzzi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 2506-ter, c.c., dispone che «quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell’organo amministrativo menziona, ove prevista, l’elaborazione della relazione di cui all’articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata». Nella prassi, ogni qualvolta dalla scissione si generi un aumento del capitale sociale della beneficiaria in ragione del trasferimento stesso del compendio scisso, si pone, quindi, il tema di tradurre in concreto gli effetti della prescrizione appena riportata, ovvero se sia veramente necessario accompagnare l’operazione da una relazione giurata di stima, quando non vi è in verità alcun altro disposto normativo che lo imponga.

La questione è stata affrontata e trattata dal Consiglio notarile di Milano nella massima n. 182, la quale, dopo aver evidenziato come il lessico della disposizione appaia non propriamente brillante – si fa infatti uso del termine “conferimento”, mentre si regolamenta la scissione – sgombra da subito il campo dal rischio di equivoci; e lo fa precisando che la norma detta in realtà un obbligo di contenuto informativo da inserire nella relazione degli amministratori, solo quando la relazione di stima ex art. 2343, c.c., è stata predisposta. Quindi, la norma di per sé non introduce affatto un obbligo generalizzato di redazione della perizia ogni qualvolta viene aumentato il capitale della beneficiaria.

Altro aspetto critico della norma è che questa fa riferimento solo al caso dell’aumento del capitale sociale in forza della scissione, dando quindi per presupposto che la beneficiaria sia esistente, come se questa ipotesi non si applicasse al caso della beneficiaria di nuova costituzione che, per definizione, crea il proprio capitale proprio in esito della scissione. Una conclusione che appare poco razionale.

Ma ciò che rileva è che il comma 2 dell’art. 2506-ter, c.c., non introduce nuovi o diversi obblighi, sicché la predisposizione della perizia giurata ex art. 2343, c.c., è richiesta solo nel caso di scissione di società di persone a favore di una beneficiaria in forma di società di capitali, o di imputazione a capitale del disavanzo da concambio nel caso della “scissione mediante incorporazione”, quando cioè la scissione determina la creazione di nuovo capitale ai fini dell’aumento del capitale stesso della beneficiaria, o della sua costituzione, mediante imputazione di plusvalori latenti non iscritti nel bilancio della scissa (caso trattato nella massima n. 72 dello stesso Notariato di Milano).

L’interpretazione a cui accede la massima n. 182 si basa anche sull’assunto che l’inciso “ove prevista contenuto nella norma sia riferito proprio alla relazione di stima, e non alla relazione degli amministratori; al di fuori dei casi in cui la relazione di stima viene prevista da altra norma, viene quindi meno la necessità del suo richiamo.

Qualora, poi, ricorresse l’obbligo della relazione di stima, il suo assolvimento avverrebbe indicando il Registro Imprese presso il quale la relazione è depositata, indicazione da riportare nella relazione degli amministratori ove si faccia ricorso in sede di scissione a favore di una beneficiaria costituita in forma di Società per azioni alla procedura alternativa di valutazione di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c., e venga, quindi, utilizzata una relazione di stima non predisposta ad hoc, ma già adoperata in una precedente operazione, l’unica necessità sarebbe che detta relazione di stima sia stata depositata presso un registro delle imprese ove possa essere reperibile.

In caso di rinuncia o di esonero dalla relazione dell’organo amministrativo, questa indicazione potrà essere compiuta direttamente nel progetto di scissione.

Infine, secondo la massima succitata, sebbene non sia del tutto condiviso in dottrina, la prescrizione in oggetto sarebbe poi applicabile solo nel caso di scissione con beneficiaria una società per azioni, in quanto il richiamo del comma 2 è compiuto all’art. 2343, c.c., e non anche all’art. 2465, c.c.. Ragioni di prudenza, tuttavia, potrebbero consigliare che, al ricorre delle condizioni oggettive di innesco del dovere informativo riguardo alla relazione di stima, anche in caso di beneficiaria in forma di S.r.l., questa prescrizione venga ottemperata.