Dies a quo del quinquennio in caso di passaggio di terreno da agricolo a cava
di Luigi ScappiniSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa Corte di Cassazione con 2 recenti arresti, sentenze n. 1026/2022 e n. 1404/2022, ha affermato il principio per cui i terreni classificati quali agricoli, una volta che, per effetto delle necessarie autorizzazioni amministrative, possono essere sfruttati quali cave estrattive, devono essere oggetto di una modifica nell’accatastamento, in quanto sono classificati quali D/1 “opifici”, come del resto previsto dalle stesse istruzioni DOCFA disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La necessità di tale cambio di classificazione catastale deriva dalla circostanza che, una volta terminato l’iter autorizzativo, il “terreno” è suscettibile di autonoma funzionalità e redditività.
La cessione o il conferimento della cava da parte di una persona fisica o di una società semplice genera una plusvalenza imponibile? E se sì, a quali condizioni?
Lo sfruttamento della cava, infatti, comporterà necessariamente l’utilizzo di una forma giuridica commerciale, infatti, nell’ipotesi di detenzione da parte di una società semplice, tale attività è inibita in quanto, come noto, tale forma societaria non può svolgere attività di natura commerciale.
In entrambi i casi, persona fisica e società semplice, la norma di riferimento è l’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, ai sensi del quale si considerano redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione.
In altri termini, il Legislatore individua nel quinquennio del possesso del bene il discrimine per poter considerare o meno l’operazione da cui deriva l’eventuale plusvalenza, quale meritevole di tassazione o meno.
Il possibile dubbio in merito alla cava che originariamente risultava accatastato quale terreno agricolo concerne il dies a quo da prendere in considerazione ai fini del conteggio del quinquennio.
In particolare, il dubbio potrebbe nascere in ragione del passaggio del bene dal Catasto terreni a quello urbano; tuttavia, a parere di chi scrive, a prescindere da tale modifica nel classamento, con conseguente venir meno della natura di terreno in ragione di quella di opificio, esso non incide sul dies a quo che rimane quello originario dell’entrata in possesso del terreno.
Tale conclusione deriva dalla circostanza che l’art. 67, TUIR, fa riferimento a un generico concetto di beni immobili tra i quali confluiscono sia i terreni che i fabbricati.
Discorso diverso, infatti, deve essere fatto per quei terreni che cambiano destinazione essendo stati oggetto o di un piano di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili o, ancora, dell’attribuzione della natura di edificabile.
In tali casi, la norma prevede regole impositive differenti, rispettivamente alle lett. a) e b) dell’art. 67, TUIR, prevendo l’imponibilità:
- per le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; e
- per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,
in entrambi i casi a prescindere dal periodo di possesso.
A conferma di tale impostazione, depone, sebbene riferita all’eventuale ricomprensione nel reddito agrario, la risoluzione n. 137/E/2002 in cui l’Agenzia delle Entrate ha affermato che «La cessione di un terreno divenuto edificabile in base ai nuovi strumenti urbanistici esula dal normale esercizio dell’impresa agricola e i relativi ricavi non possono ritenersi assorbiti dalla tassazione forfetaria del reddito agrario in quanto il valore economico dell’operazione è determinato proprio dalla perdita del carattere agricolo e dall’acquisizione della nuova qualificazione edificatoria del terreno, la quale risulta estranea alla determinazione della rendita catastale». In altri termini, la perdita della natura agricola del fondo, a prescindere dalla prosecuzione nell’utilizzo all’interno dell’azienda agricola, e l’acquisto di quella edificabile, fa sì che le regole di determinazione del reddito devono essere quelle stabilite per i terreni edificabili.
Nel caso differente di passaggio del bene da terreno agricolo a cava, e quindi a opificio, non si ha una modificazione, ai fini dei redditi diversi, della natura del bene, con conseguente applicazione delle regole ordinariamente previste per i beni immobili che individuano nel possesso ultra-quinquennale il discrimine ai fini dell’imponibilità o meno dell’eventuale plusvalenza che si origina.


