7 Luglio 2025

Solidarietà del cessionario per il pagamento dell’IVA

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

L’art. 60-bis, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, dispone che il cessionario, soggetto agli adempimenti previsti dal decreto IVA, è solidalmente obbligato al pagamento dell’IVA qualora il cedente non versi all’Erario l’imposta relativa ai beni venduti ad un prezzo inferiore al loro “valore normale”. L’obbligato solidale può, tuttavia, documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

In attuazione del primo comma, del citato art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972, la responsabilità solidale opera esclusivamente per i beni specificamente individuati dal D.M. 22 dicembre 2005, come integrato dal D.M. 31 ottobre 2012 e dal D.M. 10 gennaio 2018, vale a dire per:

  • gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
  • i prodotti di telefonia e loro accessori;
  • i personal computer, componenti e accessori;
  • gli animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche;
  • gli pneumatici nuovi di gomma, nonché gli pneumatici rigenerati o usati di gomma e le gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”);
  • carburante per autotrazione.

Come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 31057/2018), l’introduzione dell’art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972, è diretta, attraverso la solidarietà dal lato passivo dell’obbligazione tributaria, a contrastare le c.d. frodi carosello. Tale norma è stata novellata in conformità all’art. 21, par. 3, dell’abrogata Direttiva n. 77/388/CEE (c.d. VI Direttiva), ora art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, che nella sentenza relativa alla causa C-384/04 (Federation of Technological Industries e a.), ha affermato che la disciplina considerata permette ad uno Stato membro di adottare una normativa ai sensi della quale un soggetto passivo –  a favore del quale sia stata effettuata una cessione di beni (o una prestazione di servizi) e che era a conoscenza del fatto o aveva ragionevoli motivi per sospettare che la totalità o parte dell’IVA dovuta per tale cessione o prestazione (ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva)  non sarebbe stata versata- può essere obbligato a versare l’imposta in solido con il debitore.

L’art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972, in tema di solidarietà nel pagamento dell’imposta, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede l’obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente. La disciplina in esame, pertanto, non implica la rettifica della detrazione operata dal cessionario, con applicazione dell’obbligazione solidale per il semplice fatto, avente rilevanza giuridica, dell’omesso versamento dell’imposta da parte del cedente, senza che sia richiesto lo svolgimento di un’attività accertativa.

In tal senso, deve escludersi che il vincolo di solidarietà sia precluso in considerazione della mancata previsione, da parte dell’art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972, del potere di riscossione da parte dell’ufficio, così come deve negarsi che tale norma presupponga lo svolgimento di una prodromica attività di accertamento nei confronti del cessionario, responsabile solidalmente per l’omesso versamento dell’imposta da parte del cedente (Cass., n. 31057/2018, cit.).

Dal tenore letterale della norma in esame, risulta che:

  • la solidarietà passiva è posta a garanzia della sola imposta non versata dal cedente e sorge, salvo prova contraria, quando il prezzo della cessione è inferiore al “valore normale”. Di conseguenza, la responsabilità solidale dell’acquirente, per l’IVA non versata dal cedente, è limitata al pagamento dell’imposta e non comporta, quindi, l’applicazione di sanzioni al di fuori dell’ipotesi di concorso ex 9, D.Lgs. n. 472/1997 (circolare n. 10/E/2005, risposta 9.8 e circolare n. 41/E/2005, par. 6);
  • l’aver corrisposto un prezzo inferiore al “valore normale” deve trovare un riscontro oggettivo in motivazioni ovviamente diverse dal mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente (circolare n. 41/E/2005, par. 6);
  • la solidarietà passiva, essendo limitata ai soggetti tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, ad applicare l’IVA, implica che restano esclusi dalla responsabilità solidale tutti quei contribuenti che, non essendo soggetti IVA, non potrebbero essere ammessi a dimostrare documentalmente che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta; si tratta, cioè di soggetti nei confronti dei quali l’Amministrazione finanziaria non può, di conseguenza, esercitare un’azione di recupero dell’imposta non applicata (circolare n. 10/E/2005, risposta 9.7).