Differenziali dei bonus edilizi rilevanti nel reddito di lavoro autonomo
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa risposta n. 171/2025, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate affronta, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, ed in particolare nell’ambito del “nuovo” principio di onnicomprensività contenuto nell’articolo 54 Tuir, tre quesiti avanzati da un’associazione professionale tra commercialisti in merito al trattamento fiscale di: interessi attivi da conto corrente, premio di assicurazione professionale riaddebitato e differenziale da cessione di bonus edilizi. In relazione al primo aspetto, l’associazione chiede se gli interessi attivi maturati sul conto corrente debbano essere qualificati come redditi di lavoro autonomo o di capitale, anche in considerazione della riforma dell’articolo 54, TUIR.
L’istante ritiene che tali interessi, non essendo direttamente collegati all’attività professionale, debbano essere considerati redditi di capitale, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, in continuità con la disciplina previgente. L’Agenzia delle Entrate conferma questa impostazione, richiamando il nuovo comma 3-bis dell’articolo 54, TUIR (introdotto dal D.L. 84/2025), secondo cui “gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale” e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Pertanto, tali interessi sono tassati con ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 26, D.P.R. 600/1973, e non vanno inclusi tra i ricavi professionali. La risposta dell’Agenzia scioglie definitivamente i dubbi interpretativi sorti dopo la riforma del 2024, confermando che la natura finanziaria degli interessi prevale sulla loro mera percezione nell’ambito dell’attività professionale. Si evita così una duplicazione di tassazione e si assicura coerenza tra la disciplina dei professionisti e quella delle società semplici. Resta però aperta la questione della qualificazione di altri proventi finanziari non tipizzati, che potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti interpretativi.
Passando al secondo aspetto, l’associazione, stipulando una polizza professionale per sé e altri soggetti, sostiene il premio e poi riaddebita pro-quota la spesa ai coassicurati. Secondo l’istante la quota di premio effettivamente rimasta a carico dell’associazione è deducibile, mentre la parte riaddebitata non è deducibile, né il riaddebito è imponibile, mancando la relazione con l’attività professionale. L’Agenzia conferma, in linea con quanto già previsto per il riaddebito degli spazi comuni, che solo la quota di premio rimasta effettivamente a carico dell’associazione è deducibile dal reddito di lavoro autonomo, mentre le somme incassate a titolo di riaddebito non costituiscono provento rilevante ai fini del reddito di lavoro autonomo, in quanto non percepite in relazione all’attività artistica o professionale.
Anche in questo caso, la soluzione fornita è coerente con il principio di inerenza e con il nuovo principio di onnicomprensività: solo i costi e i ricavi effettivamente riferibili all’attività professionale rilevano ai fini fiscali. L’esclusione dal reddito dei riaddebiti “al puro costo” evita la tassazione di flussi meramente transitivi, confermando un orientamento consolidato anche in giurisprudenza.
Per quanto riguarda l’ultimo quesito, l’associazione ha acquistato un credito d’imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. Chiede se il differenziale (utile) sia tassabile come reddito di lavoro autonomo ed in quale periodo d’imposta vada imputato. L’istante ritiene che il differenziale non sia imponibile, non essendo corrispettivo di prestazione professionale, e che, se tassabile, debba essere imputato per cassa al momento dell’utilizzo in compensazione. L’Agenzia, richiamando anche la risposta n. 472/2023 (che all’epoca aveva escluso dal reddito tale differenziale in presenza del vecchio testo dell’articolo 54, TUIR), precisa che con il nuovo principio di onnicomprensività, assumono rilevanza tutte le somme e valori percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale”, con la conseguenza che il valore nominale del credito utilizzato in compensazione e il relativo costo di acquisto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. In merito al momento di imputazione (in base al principio di cassa), il costo è deducibile nell’anno di acquisto, mentre il valore nominale rileva per cassa negli anni di utilizzo in compensazione.
La risposta dell’Agenzia, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività di cui all’articolo 54, TUIR, segna un cambio di passo rispetto al passato: il differenziale positivo (utile) derivante dall’acquisto di crediti d’imposta a prezzo scontato è ora imponibile come componente positivo di reddito di lavoro autonomo. La soluzione adottata dall’Agenzia appare coerente con la ratio della riforma, volta a far emergere ogni beneficio economico connesso all’attività professionale, anche se non direttamente collegato a una prestazione verso terzi. La scelta di imputare il provento per cassa, in base all’effettivo utilizzo in compensazione, garantisce la coerenza temporale tra beneficio fiscale e imposizione, evitando anticipazioni di imposta su utili non ancora realizzati.


