26 Ottobre 2015

Patent box: il calcolo del beneficio fiscale

di Alessandro Bonuzzi
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Il decreto del Ministero dello sviluppo economico – elaborato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – 30 luglio 2015, entrato in vigore con la pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 20 ottobre 2015 che lo ufficializza, dà attuazione alla disciplina della patent box in vigore dal 2015.

Trattasi di un regime opzionale di tassazione a cui possono aderire tutte le imprese per i redditi derivanti dall’utilizzazione di beni immateriali quali opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. La novella mira ad incentivare:

  • la collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all’estero,
  • il mantenimento degli stessi sul suolo nazionale se già ivi posseduti,
  • l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Il beneficio fiscale si sostanzia in una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap pari al 30 per cento – nel 2015 (40 per cento nel 2016 e 50 per cento dal 2017) – di una quota parte del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del bene immateriale. In sostanza, ai fini del calcolo del bonus occorre seguire i seguenti passaggi:

  1. individuare i beni immateriali agevolabili;
  2. individuare l’ammontare del reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale;
  3. determinare la quota di reddito agevolabile in base alla percentuale di spese di ricerca e sviluppo (costi qualificati) rispetto alle spese complessive afferenti il bene (costi complessivi);
  4. determinare la variazione in diminuzione da indicare in sede di compilazione del modello dichiarativo.

Qui di seguito si analizzano le singole fasi.

 

I beni agevolabili

Per l’appunto i beni immateriali agevolabili sono i software protetti da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, nonché disegni, modelli, informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali giuridicamente tutelabili.

 

Il reddito agevolabile

Il reddito agevolabile è individuato in modo differente a seconda di come avviene lo sfruttamento del bene. Se quest’ultimo è concesso a terzi in licenza d’uso, il reddito si sostanzia nei relativi canoni conseguiti al netto dei costi – diretti e indiretti – ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta. Diversamente, in caso di uso diretto, il reddito agevolabile è costituito dal contributo economico – cd. reddito figurativo – del singolo bene immateriale al risultato fiscale dell’impresa. Per calcolare il reddito figurativo è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile; la quantificazione è effettuata di concerto con l’Agenzia delle Entrate.

 

La quota di reddito agevolabile

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti direttamente o tramite Università e società terze per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (cd. costi qualificati) e i costi complessivi afferenti il bene medesimo (cd. costi complessivi). La formula è la seguente:

Quota di reddito agevolabile = costi qualificati/costi complessivi*reddito agevolabile

Rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo: la ricerca di base, la ricerca applicata, l’ideazione e la progettazione di prodotti e servizi (design), la realizzazione del software protetto da copyright, le ricerche di mercato, l’adozione di sistemi anticontraffazione e, infine, il marketing e la pubblicità necessari all’affermazione del prodotto sul mercato.

L’ammontare dei costi complessivi è dato dalla somma dei costi qualificati (indicati al numeratore) con le spese di ricerca e sviluppo derivanti da rapporti con consociate e le spese relative all’acquisizione del bene immateriale.

A beneficio dell’impresa, il numeratore può essere ulteriormente incrementato di un importo (cd. up-lift) corrispondente alla differenza tra i costi complessivi e i costi qualificati, ma fino a concorrenza del 30 per cento dei costi qualificati. Così, ponendo che i costi qualificati siano pari a 8.000 e i costi complessivi pari a 13.000, il coefficiente da applicare al reddito agevolabile risulta dal seguente rapporto 10.400/13.000, ove il numeratore è dato da 8.000+8.000*30% in quanto il 30 per cento di 8.000 è inferiore a 5.000 (=13.000-8.000).

Per il 2015, 2016 e 2017 il coefficiente (nell’esempio pari all’80 per cento) si calcola computando tutti i costi qualificati e complessivi sostenuti nell’esercizio e nei 3 precedenti senza distinzione per singolo bene. Quindi per il 2015 si devono considerare i costi – qualificati e complessivi – di competenza degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato per singolo bene avendo riguardo ai relativi costi qualificati e complessivi degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ciò in quanto, nel frattempo, l’impresa avrà implementato sistemi di rilevazione adeguati.

 

La variazione in diminuzione in dichiarazione

Da ultimo non resta altro che calcolare la variazione in diminuzione dal reddito d’impresa, pari al 30 per cento – nel 2015 – della quota del reddito agevolabile. Riprendendo i dati dell’esempio precedente, pertanto, con un reddito agevolabile di 100.000, una società di capitali godrà di un risparmio fiscale pari a 7.536 (=100.000*80%*30%*31,4%).