15 Settembre 2025

Rimborsi IVA estero entro il 30 settembre 2025

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

Il 30 settembre 2025 scadrà il termine per le domande di rimborso dell’IVA relativa all’anno 2024, assolta in Italia dai soggetti non residenti o in altri Stati UE o extra-UE dai soggetti residenti nel territorio dello Stato.

L’art. 38-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, disciplina i rimborsi chiesti dagli operatori italiani per gli acquisti e le importazioni effettuati in altri Stati UE, mentre gli artt. 38-bis.2 e 38-ter sono relativi ai rimborsi chiesti, rispettivamente, dagli operatori di altri Stati UE e di Stati extra-UE per gli acquisti e le importazioni effettuati in Italia. Il rimborso a favore dei soggetti extra-UE è ammesso a condizione di reciprocità, attualmente esistente con la Norvegia, Israele, Svizzera e Regno Unito.

Le condizioni di rimborso sono essenzialmente identiche e, sul punto, nonostante le disposizioni richiamate prevedano il divieto di rimborso nel caso in cui il richiedente sia stabilito nello Stato di rimborso mediante una stabile organizzazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 33/E/2025, mutando il proprio orientamento, ha chiarito che il mero possesso della branch non è, di per sé, sufficiente a escludere la restituzione dell’IVA se non è accertata la realizzazione effettiva di operazioni imponibili nello Stato di rimborso da parte della stabile organizzazione.

Tale indicazione è coerente con l’art. 3, lett. a), Direttiva n. 2008/9/CE, e l’art. 1, Direttiva n. 86/560/CEE (c.d. XIII Direttiva CEE), che riconoscono il diritto al rimborso se il richiedente, nello Stato di rimborso, non possiede una stabile organizzazione dalla quale sono effettuate operazioni commerciali ed è in linea con la posizione della Corte di Giustizia UE (sent. 25 ottobre 2012, cause C-318/11 e C-319/11 e sent. 16 luglio 2009, causa C-244/08).

Nessun dubbio, invece, sull’irrilevanza, nello Stato di rimborso, della posizione IVA del soggetto richiedente, aperta mediante la nomina di un rappresentante fiscale o attraverso l’identificazione diretta, purché sussistano le condizioni di rimborso in assenza di cause ostative alla sua erogazione.

In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sent. 11 giugno 2020, causa C-242/19 e sent. 6 febbraio 2014, causa C-323/12) e della Corte di Cassazione (ord. n. 21684/2020), nonché, da ultimo, anche la prassi amministrativa (risposte n. 359/E/2021 e n. 248/E/2022). Ai fini del rimborso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture d’acquisto, da un lato, devono essere intestate alla partita IVA del soggetto non residente e, dall’altro, non devono confluire nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dalla posizione IVA italiana del soggetto estero.

Riguardo alle ulteriori condizioni di rimborso, il richiedente, nel periodo di riferimento della domanda, non deve avere effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato di rimborso, fatta eccezione per:

  • i servizi non imponibili di trasporto internazionale e relativi servizi accessori;
  • le cessioni e le prestazioni il cui debitore d’imposta è il cessionario o il committente, in applicazione del meccanismo del reverse charge;
  • le operazioni effettuate ,ai sensi dell’ 74-septies, D.P.R. n. 633/1972, cioè con il regime OSS UE.

Il rimborso è precluso in relazione all’IVA che, in conformità alla legislazione dello Stato di rimborso, sia stata erroneamente addebitata in fattura (CGUE, 18 giugno 2009, causa C-566/07 e CGUE, 15 marzo 2007, causa C-35/05).

L’erogazione del rimborso presuppone che l’imposta sia detraibile nel Paese del richiedente, fermo restando che le eventuali limitazioni oggettive al diritto di detrazione, previste dallo Stato di rimborso, si applicano anche nei confronti del soggetto richiedente.

In caso di pro rata, che dà luogo a una indetraibilità di tipo soggettivo, il rimborso può essere chiesto in misura proporzionalmente corrispondente alle operazioni imponibili, per le quali sia ammessa la detrazione dell’imposta. In tal caso, il richiedente, nell’istanza presentata all’Amministrazione finanziaria del proprio Stato, deve indicare la percentuale di detrazione provvisoriamente applicata nell’anno in corso; dopodiché, se il pro rata definitivo è diverso da quello provvisorio, comunicato in sede di richiesta di rimborso, il richiedente deve presentare, entro l’anno solare successivo, una dichiarazione correttiva che confluisce nella nuova richiesta di rimborso relativa all’anno in corso o, nel caso in cui il medesimo non presenta una richiesta di rimborso, deve trasmettere una dichiarazione separata, correttiva dell’istanza presentata nell’anno precedente, attraverso il portale elettronico predisposto dal proprio Stato UE.

Riguardo ai rimborsi chiesti da soggetti stabiliti all’interno della UE sono previsti ulteriori specifici presupposti che devono essere riscontrati in sede di controllo propedeutico nello Stato membro del richiedente.

In particolare, le Autorità fiscali dello Stato membro del richiedente non inoltrano l’istanza allo Stato membro di rimborso nel caso in cui sia accertato che il richiedente, nel periodo di riferimento:

  • non sia stato un soggetto passivo IVA, non avendo svolto un’attività d’impresa, arte o professione;
  • abbia effettuato esclusivamente operazioni attive esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’IVA;
  • abbia beneficiato della franchigia fiscale prevista per le piccole imprese, oppure del regime forfettario per il settore agricolo.