5 Settembre 2025

Mini IRES anche per le società che aderiscono al Concordato preventivo biennale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Le società di capitali che aderiscono al Concordato preventivo biennale possono fruire della c.d. mini IRES del 20%, e applicano l’aliquota ridotta alla quota di imponibile soggetta a tassazione ordinaria. È quanto emerge dalla lettura della Relazione illustrativa al D.M. 7 agosto 2025, contenente le disposizioni attuative delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024. Si ricorda preliminarmente che la Legge di bilancio 2025 ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES ordinaria, in presenza di numerose condizioni, che possono essere così riassunte:

  • un primo gruppo di condizioni di natura “patrimoniale”, riferite alla necessità di accantonamento di almeno l’80% dell’utile dell’esercizio 2024. A tale proposito il Decreto attuativo, e la Relazione, precisano che per “accantonamento” deve intendersi tutto ciò che non è distribuzione dell’utile, con la conseguenza che la condizione è rispettata anche qualora l’utile sia utilizzato in tutto o in parte a copertura perdite, nonché per la parte accantonata a riserva legale o ad altre riserve vincolate (per legge o per statuto);
  • un secondo gruppo di condizioni riguarda l’effettuazione di investimenti in beni 4.0 o 5.0 in misura almeno pari al maggiore tra: il 30% della quota predetta di utile accantonato riferito al 2024, il 24% dell’utile 2023 (in presenza di perdita nel 2023 tale parametro non opera) e l’importo di 20.000 euro;
  • un terzo gruppo di condizioni riguardanti l’incremento della base occupazionale.

Sono poi previste delle cause di decadenza dall’agevolazione, qualora si proceda alla distribuzione dell’utile accantonato entro 31 dicembre 2026, o si dismettano i beni oggetto di investimento agevolato entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato effettuato (fatta salva la possibilità di sostituzione dell’investimento con altro bene agevolato).

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’agevolazione spetta ai soggetti IRES che svolgono attività per le quali il relativo reddito è determinato in modo analitico, in relazione al periodo d’imposta 2025. Sono, invece, esclusi quei soggetti che determinano il reddito con modalità forfettarie, quali le società che fruiscono della “tonnage tax”, le società agricole che determinano il reddito in base alla redita catastale, e le società non operative (di comodo) di cui all’art. 30, Legge n. 724/1994. Tale ultima esclusione non pare del tutto giustificata, in quanto tali società determinano il reddito con modalità ordinarie, ma qualora non superino i ricavi minimi presunti devono “adeguare” il reddito imponibile applicando delle percentuali ad alcuni asset di bilancio.

Nella Relazione al Decreto è contenuta un’importante precisazione in merito alle società che aderiscono al Concordato preventivo biennale, alle quali spetta la riduzione dell’aliquota IRES da applicarsi sul reddito concordato con il Fisco. Tale modalità di determinazione del reddito, infatti, non è assimilabile a un regime forfettario. È, inoltre, precisato che, qualora la società aderente al concordato opti per l’imposta sostitutiva (che si applica sulla differenza positiva tra reddito concordato e reddito relativo al periodo d’imposta antecedente al biennio interessato dall’accordo), l’IRES del 20% si applica solo alla quota di imponibile assoggettata a IRES ordinaria.

La conclusione pare logica e anche conveniente per il contribuente che aderisce al concordato, poiché il “mix” tra imposta sostitutiva e IRES ridotta consente di ridurre in modo significativo il carico fiscale. Da ultimo, si segnala che, poiché l’aliquota ridotta IRES del 20% riguarda il periodo d’imposta 2025, sono interessate sia le società che hanno aderito al concordato per il biennio 2024/2025, sia quelle che decideranno di aderire, entro il prossimo 30 settembre, per il biennio 2025/2026.