29 Settembre 2025

Le presunzioni di utilizzo delle riserve nella Mini IRES

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’introduzione della cosiddetta IRES premiale (introdotta dalla Legge di bilancio 2025, e attuata dal D.M. 8 agosto 2025) rappresenta una misura di fiscalità agevolata transitoria, valida per il solo periodo d’imposta 2025. Essa consiste in una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES, portandola al 20%, a condizione che l’impresa soddisfi specifici requisiti di natura patrimoniale, d’investimento e occupazionale.

L’accesso alla riduzione dell’aliquota IRES è subordinato al ricorrere di diverse condizioni, tra cui spicca l’obbligo di accantonamento di una quota minima dell’utile conseguito nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. La condizione impone che una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva. Conseguentemente, le società o gli enti che non abbiano conseguito un utile in tale esercizio sono precluse dall’accesso all’agevolazione.

Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2025 fornisce una definizione estensiva di ciò che si considera “utile accantonato a riserva”. Ai fini del Decreto, l’utile è considerato accantonato se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio. Rientrano in tale accezione:

  • l’utile destinato a qualsiasi riserva, a prescindere dalla sua “disponibilità” o dal fatto che la destinazione derivi da una disposizione di legge o statutaria. Esempi includono la riserva legale, la riserva statutaria, o la riserva straordinaria;
  • l’utile destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti;
  • l’utile destinato ad aumento di capitale, nonché quello semplicemente portato a nuovo.

È opportuno osservare che, se la delibera di approvazione del bilancio distribuisce ai soci una quota dell’utile 2024 tale da superare, unitamente agli eventuali acconti, il 20% del medesimo utile, la condizione di accesso viene meno.

Il corretto accantonamento dell’utile 2024 deve essere preservato per un periodo definito, la cui mancata osservanza determina la decadenza integrale dal beneficio (recapture). In particolare, i soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, qualora la quota di utile accantonato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi entro il 31 dicembre 2026 per i soggetti “solari”). Anche se la società accantona un utile 2024 superiore alla soglia minima dell’80% (ad esempio, il 95%), il vincolo fiscale ai fini della decadenza è limitato all’80%. Pertanto, eventuali distribuzioni che riducano la quota di utile accantonato fino alla predetta soglia minima (l’80%) non innescano la causa di decadenza.

Il D.M. 8 agosto 2025 introduce presunzioni fiscali relative all’ordine di utilizzo delle riserve sia per la copertura delle perdite che per la distribuzione, al fine di tutelare l’utile 2024 accantonato. In particolare:

  • se si utilizzano riserve per coprire perdite, si considerano prioritariamente utilizzate le riserve (o quote di esse) diverse da quelle costituite o incrementate con l’utile 2024 accantonato sottoposto a vincolo. Questa presunzione opera in ambito fiscale e mira a preservare l’integrità dell’utile 2024 vincolato, a prescindere dalla delibera assembleare.
  • sebbene il Decreto Ministeriale non preveda una specifica regola sull’ordine di distribuzione delle riserve in generale, l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita in un recente videoconferenza, ha affermato che opera una presunzione “fiscale” di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato. Di conseguenza, l’importo distribuito dovrebbe essere imputato prioritariamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale.

Si ricorda, infine, che per garantire la tracciabilità e il rispetto del vincolo fiscale, l’art. 7, comma 2, lett. a), D.M. 8 agosto 2025, impone un onere di monitoraggio: l’ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con gli utili accantonati sottoposti al vincolo fiscale, gli utili utilizzati a copertura perdite e le loro eventuali variazioni, devono essere distintamente indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per ciascuna voce del patrimonio netto. Questa indicazione, da includere nel modello Redditi 2026, permette di distinguere la quota vincolata (almeno l’80% dell’utile 2024) dalla parte liberamente utilizzabile.