4 Settembre 2025

La verifica degli agenti contabili

di Manuela Sodini
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L’art. 223, Tuel (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), rubricato “Verifiche ordinarie di cassa” stabilisce che «l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’articolo 233».

Gli artt. 233 e 93, TUEL, stabiliscono che gli agenti contabili hanno l’obbligo annualmente di rendere il conto della propria gestione all’ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto mediante SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conto).

Anche l’ultimo questionario riferito al rendiconto 2024, di cui alla Delibera n. 8/SEZAUT/2025/INPR, sottoposto agli organi di revisione degli enti locali contiene domande riferite alla resa del conto e alla parifica.

In considerazione dei controlli che l’organo di revisione è chiamato ad effettuare sugli agenti contabili nell’ambito delle verifiche trimestrali, è opportuno chiarire prima di tutto chi sono gli agenti contabili e cosa fanno.

Per “Agente Contabile” si intende la persona fisica o la persona giuridica che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti al proprio rapporto di lavoro, è tenuto a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà dell’ente pubblico.

L’agente contabile ha un obbligo, di natura patrimoniale, di rendere il conto giudiziale all’amministrazione, la finalità della rendicontazione è quella di garantire alla Pubblica amministrazione la correttezza della gestione di denaro o di patrimonio pubblico di sua pertinenza e la realizzazione di tale garanzia obiettiva è affidata a organo indipendente dalla Pubblica amministrazione, cioè ad un giudice neutrale, la Corte dei Conti che interviene allorquando siano esauriti, cioè si siano svolti, i controlli interni presso ciascuna Amministrazione sulla predetta gestione.

A seconda della natura dei mezzi avuti in gestione, gli agenti contabili si identificano in: agenti contabili a denaro, nel caso di soggetti ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro, e agenti contabili a materia, nel caso di soggetti ai quali è affidato il maneggio di altri valori o beni della Pubblica amministrazione. Gli agenti contabili si distinguono in “interni”, trattasi di dipendenti dell’amministrazione, ed “esterni”, trattasi di terzi, quali il tesoriere e altri soggetti incaricati del servizio di riscossione delle entrate e della custodia dei beni dell’amministrazione.

Quindi, gli agenti contabili: riscuotono entrate, eseguono pagamenti, custodiscono danaro, beni, titoli.

Negli enti locali assumono la qualifica di agente contabile: il tesoriere, l’economo, il consegnatario di beni mobili con debito di custodia, il consegnatario di titoli azionari e partecipativi e il contabile delle riscossioni.

Per quanto attiene ai titoli partecipativi, la giurisprudenza ha statuito che: «… il mod. 22 debba riportare tutte le partecipazioni detenute dallente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni» e la loro valorizzazione deve essere effettuata in base al metodo del patrimonio netto; il consegnatario è da intendersi come il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di socio; quindi, nei Comuni l’agente contabile è il Sindaco.

Per quanto attiene ai concessionari della riscossione preme precisare che, in base all’art. 17, D.Lgs. n. 110/2024, l’obbligo di presentare il conto resta anche quando l’incasso delle somme avviene direttamente sul conto dell’ente creditore. Quindi, anche se i concessionari non incassano materialmente i soldi dell’ente pubblico, questi devono presentare il conto da trasmettere alla Corte dei Conti e la resa deve riguardare: crediti in carico al 1° gennaio, incassi, discarichi, crediti in carico al 31 dicembre.

Chiarito, in sintesi, chi sono e cosa fanno gli agenti contabili, per quanto attiene gli adempimenti, l’organo di revisione deve sapere: chi è stato nominato dall’ente responsabile del procedimento (art. 139, comma 2, D.Lgs. n. 174/2016, Codice di giustizia contabile), chi sono gli agenti contabili, acquisendone la nomina (benché esista la figura dell’agente contabile di fatto), acquisire la determina di parifica del conto resa dal responsabile del procedimento, l’approvazione e la trasmissione mediante SIRECO.

In particolare, il responsabile del procedimento è il soggetto che presso l’ente: cura l’iter di nomina degli agenti contabili, aggiorna l’anagrafe degli agenti presso la Corte dei Conti, verifica e controlla i conti e provvede mediante determina alla parifica, e trasmette i conti della gestione alla Corte dei Conti.

Infatti, annualmente, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, gli agenti contabili rendono il conto della propria gestione all’ente locale per la successiva trasmissione alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti territorialmente competente.

La parificazione è un’attività avente natura di atto di controllo interno finalizzata alla verifica della concordanza delle risultanze con le scritture contabili dell’ente e/o al rilievo di anomalie.

La c.d. parificazione del conto da parte dell’amministrazione costituisce fase imprescindibile ai fini della procedibilità del conto medesimo, tenuto conto che l’amministrazione è il primo destinatario dell’obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all’organo dal quale l’agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei Conti, estranea al rapporto contabile presso la quale il conto va successivamente depositato, previa parificazione del rendiconto, ovvero già munito dell’attestazione di parifica.

In base al principio di alterità, l’agente contabile e il responsabile del servizio finanziario, vale a dire il responsabile del procedimento, non devono coincidere; in tal caso, il conto dovrà essere sottoscritto per parifica da un organo superiore (Segretario comunale o Sindaco).