10 Febbraio 2026

La fusione per incorporazione di una S.r.l. in una APS: inquadramento civilistico e applicazioni operative

di Patrizia Sideri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’introduzione dell’art. 42-bis, c.c., operata dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), ha rappresentato un passaggio fondamentale nel processo di apertura del diritto societario alle operazioni straordinarie che coinvolgono enti non societari: la norma consente, infatti, ad associazioni, fondazioni e altri enti del Libro I, inclusi gli enti del Terzo settore, di partecipare a trasformazioni, fusioni e scissioni, mediante il rinvio alle disposizioni previste per le società, in quanto compatibili.

Nel contesto degli Enti del Terzo Settore (ETS), l’art. 42-bis, c.c., si coordina con il Codice del Terzo Settore, imponendo una lettura sistematica che tenga conto:

  • dell’assenza di scopo di lucro;
  • del divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili;
  • della necessaria destinazione del patrimonio a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La fusione per incorporazione di una società di capitali (S.r.l.) da parte di una APS si colloca, quindi, in un’area di confine tra disciplina societaria e disciplina degli enti non profit, richiedendo particolare attenzione nella costruzione dell’operazione e nella redazione degli atti.

 

Analisi del caso concreto: APS incorporante e S.r.l. immobiliare incorporata

Nel caso oggetto di analisi, la fusione per incorporazione riguarda:

  • una APS già iscritta al RUNTS, operante nel settore ricreativo e culturale;
  • una S.r.l., proprietaria di immobili, con oggetto sociale la gestione immobiliare.

La fusione determina:

  • l’estinzione della S.r.l. senza liquidazione;
  • il trasferimento del patrimonio immobiliare all’APS;
  • il vincolo di destinazione del patrimonio ex art. 8, CTS;
  • l’assenza di qualsiasi attribuzione patrimoniale ai soci della S.r.l..

Articoli del Codice civile applicabili alla fusione APS–S.r.l.

Relativamente al perimetro operativo disegnato dalla norma, l’art. 42-bis, c.c., opera come norma di rinvio: gli articoli del Codice civile applicabili sono, infatti, quelli in materia di fusione societaria, opportunamente adattati alla natura non lucrativa dell’ente incorporante, come sinteticamente riportato nella tabella seguente:

 

Tabella – Articoli del Codice civile richiamati dall’art. 42-bis, c.c.

Articolo c.c. Contenuto Applicazione nel caso APS–S.r.l.
42-bis Trasformazioni, fusioni e scissioni di enti non societari Norma abilitante: consente all’APS di partecipare alla fusione
2501 Nozione di fusione Applicabile senza adattamenti
2501-ter Progetto di fusione Applicabile, con esclusione di rapporto di cambio
2501-quater Situazione patrimoniale Rinunciabile; dati contabili richiamati a fini informativi
2501-quinquies Relazione degli amministratori Rinunciabile con consenso unanime
2501-sexies Relazione degli esperti Inapplicabile/ rinunciabile per assenza di cambio
2501-septies Deposito documentazione Applicabile
2502 Decisione sulla fusione Assemblea straordinaria S.r.l. e APS
2503 Opposizione dei creditori Applicabile, ma termine rinunciabile
2504 Atto di fusione Necessario atto pubblico
2504-bis Effetti della fusione Applicabile anche agli ETS

 

Quando la fusione APS–S.r.l. è uno strumento utile

La fusione per incorporazione di una S.r.l. in una APS può risultare particolarmente efficace in diverse situazioni operative:

  1. a) Razionalizzazione di strutture giuridiche storiche

Molte APS derivano da associazioni storiche che, nel tempo, hanno affiancato società immobiliari di servizio. La fusione consente di ricondurre il patrimonio alla struttura associativa, eliminando duplicazioni e costi di gestione e beneficiando delle specifiche agevolazioni previste per gli enti del Terzo settore in ambito di esenzione dei redditi di fabbricati e di esenzione IMU, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.

  1. b) Recupero di società inattive

Nel caso di S.r.l. inattive, la fusione rappresenta un’alternativa alla liquidazione, evitando:

  • costi liquidatori;
  • problematiche fiscali di dismissione immobiliare;
  • dispersione del patrimonio.
  1. c) Coerenza tra patrimonio e finalità istituzionali

Quando gli immobili sono già utilizzati per attività associative, la fusione consente di allineare titolarità giuridica e utilizzo effettivo, rafforzando la coerenza con il CTS.

  1. d) Rafforzamento patrimoniale dell’APS

L’incorporazione di una S.r.l. patrimonializzata può migliorare la solidità economica dell’APS, con effetti positivi anche in termini di accesso a contributi e finanziamenti e soprattutto in termini di possibilità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

 

Cronoprogramma della fusione senza rinuncia ai termini

In assenza di rinunce, la procedura segue integralmente i termini previsti dal Codice civile.

Cronoprogramma ordinario

Fase Termine
Redazione progetto di fusione
Approvazione progetto da parte degli organi amministrativi
Deposito progetto e documenti ex art. 2501-septies c.c.
Attesa minima prima della delibera assembleare 30 giorni
Delibere assembleari
Decorrenza termine opposizione creditori
Termine per opposizione creditori 60 giorni
Stipula atto di fusione
Iscrizione e efficacia della fusione

Durata complessiva dell’operazione in assenza di circa 90–100 giorni.

Termini rinunciabili

Il Codice civile consente, con consenso unanime dei soci, di rinunciare ai seguenti termini:

Termine Norma Rinunciabilità
Attesa 30 giorni tra deposito e delibera 2501-ter Rinunciabile
Situazione patrimoniale 2501-quater Rinunciabile
Relazioni amministratori 2501-quinquies Rinunciabile
Relazione esperti 2501-sexies Rinunciabile
Opposizione creditori (60 gg) 2503 Rinunciabile

La possibilità di rinuncia rappresenta un elemento strategico, soprattutto nei casi – come quello analizzato – in cui non esiste rapporto di cambio e il patrimonio è già funzionale alle attività associative.

Considerazioni conclusive

La fusione per incorporazione di una S.r.l. da parte di una APS, se correttamente strutturata, costituisce uno strumento giuridico evoluto per la riorganizzazione patrimoniale degli enti del Terzo settore, in cui l’introduzione dell’art. 42-bis, c.c., consente di porre in essere operazioni di riorganizzazione e di rafforzamento patrimoniale degli enti non profit.