La fusione per incorporazione di una S.r.l. in una APS: inquadramento civilistico e applicazioni operative
di Patrizia SideriL’introduzione dell’art. 42-bis, c.c., operata dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), ha rappresentato un passaggio fondamentale nel processo di apertura del diritto societario alle operazioni straordinarie che coinvolgono enti non societari: la norma consente, infatti, ad associazioni, fondazioni e altri enti del Libro I, inclusi gli enti del Terzo settore, di partecipare a trasformazioni, fusioni e scissioni, mediante il rinvio alle disposizioni previste per le società, in quanto compatibili.
Nel contesto degli Enti del Terzo Settore (ETS), l’art. 42-bis, c.c., si coordina con il Codice del Terzo Settore, imponendo una lettura sistematica che tenga conto:
- dell’assenza di scopo di lucro;
- del divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili;
- della necessaria destinazione del patrimonio a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La fusione per incorporazione di una società di capitali (S.r.l.) da parte di una APS si colloca, quindi, in un’area di confine tra disciplina societaria e disciplina degli enti non profit, richiedendo particolare attenzione nella costruzione dell’operazione e nella redazione degli atti.
Analisi del caso concreto: APS incorporante e S.r.l. immobiliare incorporata
Nel caso oggetto di analisi, la fusione per incorporazione riguarda:
- una APS già iscritta al RUNTS, operante nel settore ricreativo e culturale;
- una S.r.l., proprietaria di immobili, con oggetto sociale la gestione immobiliare.
La fusione determina:
- l’estinzione della S.r.l. senza liquidazione;
- il trasferimento del patrimonio immobiliare all’APS;
- il vincolo di destinazione del patrimonio ex art. 8, CTS;
- l’assenza di qualsiasi attribuzione patrimoniale ai soci della S.r.l..
Articoli del Codice civile applicabili alla fusione APS–S.r.l.
Relativamente al perimetro operativo disegnato dalla norma, l’art. 42-bis, c.c., opera come norma di rinvio: gli articoli del Codice civile applicabili sono, infatti, quelli in materia di fusione societaria, opportunamente adattati alla natura non lucrativa dell’ente incorporante, come sinteticamente riportato nella tabella seguente:
Tabella – Articoli del Codice civile richiamati dall’art. 42-bis, c.c.
| Articolo c.c. | Contenuto | Applicazione nel caso APS–S.r.l. |
| 42-bis | Trasformazioni, fusioni e scissioni di enti non societari | Norma abilitante: consente all’APS di partecipare alla fusione |
| 2501 | Nozione di fusione | Applicabile senza adattamenti |
| 2501-ter | Progetto di fusione | Applicabile, con esclusione di rapporto di cambio |
| 2501-quater | Situazione patrimoniale | Rinunciabile; dati contabili richiamati a fini informativi |
| 2501-quinquies | Relazione degli amministratori | Rinunciabile con consenso unanime |
| 2501-sexies | Relazione degli esperti | Inapplicabile/ rinunciabile per assenza di cambio |
| 2501-septies | Deposito documentazione | Applicabile |
| 2502 | Decisione sulla fusione | Assemblea straordinaria S.r.l. e APS |
| 2503 | Opposizione dei creditori | Applicabile, ma termine rinunciabile |
| 2504 | Atto di fusione | Necessario atto pubblico |
| 2504-bis | Effetti della fusione | Applicabile anche agli ETS |
Quando la fusione APS–S.r.l. è uno strumento utile
La fusione per incorporazione di una S.r.l. in una APS può risultare particolarmente efficace in diverse situazioni operative:
- a) Razionalizzazione di strutture giuridiche storiche
Molte APS derivano da associazioni storiche che, nel tempo, hanno affiancato società immobiliari di servizio. La fusione consente di ricondurre il patrimonio alla struttura associativa, eliminando duplicazioni e costi di gestione e beneficiando delle specifiche agevolazioni previste per gli enti del Terzo settore in ambito di esenzione dei redditi di fabbricati e di esenzione IMU, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
- b) Recupero di società inattive
Nel caso di S.r.l. inattive, la fusione rappresenta un’alternativa alla liquidazione, evitando:
- costi liquidatori;
- problematiche fiscali di dismissione immobiliare;
- dispersione del patrimonio.
- c) Coerenza tra patrimonio e finalità istituzionali
Quando gli immobili sono già utilizzati per attività associative, la fusione consente di allineare titolarità giuridica e utilizzo effettivo, rafforzando la coerenza con il CTS.
- d) Rafforzamento patrimoniale dell’APS
L’incorporazione di una S.r.l. patrimonializzata può migliorare la solidità economica dell’APS, con effetti positivi anche in termini di accesso a contributi e finanziamenti e soprattutto in termini di possibilità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
Cronoprogramma della fusione senza rinuncia ai termini
In assenza di rinunce, la procedura segue integralmente i termini previsti dal Codice civile.
Cronoprogramma ordinario
| Fase | Termine |
| Redazione progetto di fusione | |
| Approvazione progetto da parte degli organi amministrativi | |
| Deposito progetto e documenti ex art. 2501-septies c.c. | |
| Attesa minima prima della delibera assembleare | 30 giorni |
| Delibere assembleari | |
| Decorrenza termine opposizione creditori | |
| Termine per opposizione creditori | 60 giorni |
| Stipula atto di fusione | |
| Iscrizione e efficacia della fusione |
Durata complessiva dell’operazione in assenza di circa 90–100 giorni.
Termini rinunciabili
Il Codice civile consente, con consenso unanime dei soci, di rinunciare ai seguenti termini:
| Termine | Norma | Rinunciabilità |
| Attesa 30 giorni tra deposito e delibera | 2501-ter | Rinunciabile |
| Situazione patrimoniale | 2501-quater | Rinunciabile |
| Relazioni amministratori | 2501-quinquies | Rinunciabile |
| Relazione esperti | 2501-sexies | Rinunciabile |
| Opposizione creditori (60 gg) | 2503 | Rinunciabile |
La possibilità di rinuncia rappresenta un elemento strategico, soprattutto nei casi – come quello analizzato – in cui non esiste rapporto di cambio e il patrimonio è già funzionale alle attività associative.
Considerazioni conclusive
La fusione per incorporazione di una S.r.l. da parte di una APS, se correttamente strutturata, costituisce uno strumento giuridico evoluto per la riorganizzazione patrimoniale degli enti del Terzo settore, in cui l’introduzione dell’art. 42-bis, c.c., consente di porre in essere operazioni di riorganizzazione e di rafforzamento patrimoniale degli enti non profit.


