IRES premiale: il requisito degli investimenti e le clausole di salvaguardia
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa Legge di bilancio 2025 ha introdotto, in via transitoria e in attesa dell’attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111/2023), una misura di fiscalità premiale nota come “IRES premiale”. Questa agevolazione consiste in una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES (portandola al 20% dall’ordinario 24%), applicabile per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (generalmente, l’esercizio 2025). L’accesso al beneficio è subordinato al ricorrere congiunto di specifiche condizioni, tra cui l’accantonamento di almeno l’80% dell’utile 2024 e il rispetto di vincoli occupazionali, ma soprattutto l’effettuazione di investimenti “rilevanti”.
Quest’ultimi devono riguardare beni strumentali nuovi, acquisiti anche tramite contratti di locazione finanziaria, e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La tipologia di beni agevolabili riguarda:
- beni 4.0 (Allegati A e B, Legge n. 232/2016): tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il requisito di interconnessione deve sussistere sin dall’origine, ma può essere realizzato in un momento successivo, e deve permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza;
- beni 5.0: tali beni, oltre all’interconnessione, devono garantire una riduzione dei consumi energetici. Tale riduzione non deve essere inferiore al 3% della struttura produttiva localizzata in Italia o, in alternativa, non inferiore al 5% dei processi interessati dall’investimento (sono escluse le spese di formazione del personale, in quanto non rappresentano “beni”).
Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero, generalmente, entro il 31 ottobre 2026 per i soggetti “solari”). Ai fini della competenza, si applicano le regole ordinarie di cui all’art. 109, TUIR. L’accesso all’IRES premiale è condizionato non solo alla tipologia di beni, ma anche al rispetto di un ammontare minimo di investimenti. L’ammontare minimo è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti 3 importi:
- 30% dell’utile 2024 accantonato (il 30% della quota di utile accantonato a riserva, che deve essere almeno pari all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024);
- 24% dell’utile 2023 (il 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023). Si noti che l’utile 2023 costituisce solo un parametro di calcolo dell’importo minimo, e può essere considerato anche se già distribuito;
- 20.000 euro (importo minimo fisso).
La fruizione del beneficio è subordinata al mantenimento dei beni oggetto degli investimenti. I beni devono essere mantenuti per un periodo che termina entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. Ad esempio, per gli investimenti realizzati nel 2025, il periodo di sorveglianza termina al 31 dicembre 2030; per gli investimenti realizzati entro ottobre 2026, termina al 31 dicembre 2031.
La decadenza si verifica se i beni sono dismessi o ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero. Per quanto riguarda la delocalizzazione all’estero, si considera il bene destinato stabilmente all’estero se utilizzato fuori dal territorio nazionale per la maggior parte di ciascun periodo d’imposta (con ragguaglio negli esercizi di acquisizione ed estromissione) a partire da quello di acquisizione. Si ricorda, infine, che la decadenza può essere evitata in caso di realizzazione a titolo oneroso (vendita) del bene oggetto dell’investimento rilevante, a condizione che l’impresa effettui un investimento sostitutivo nello stesso periodo d’imposta del realizzo. Il bene sostitutivo deve essere nuovo, strumentale e avere caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.


