Il nuovo pignoramento presso terzi
di Gianfranco AnticoL’art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973, prevede che, salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto disposto dall’art. 545, commi 4, 5 e 6, c.p.c., in ordine ai crediti impignorabili, e dall’art. 72-ter, D.P.R. n. 602/1973, in ordine ai limiti di pignorabilità, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c., l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
- nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
L’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’Agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso Agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione, di cui all’art. 44, comma 1, D.Lgs. n. 112/1999 (norma in forza della quale l’Ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con Decreto Ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell’Ufficiale giudiziario).Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 72, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 (cioè si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del c.p.c.).Inoltre, l’art. 75-ter, D.P.R. n. 602/1973, titolato “Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo”, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, consente all’Agente della riscossione di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute. Soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici demandate a uno o più Decreti del MEF (non ancora pubblicati), nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge n. 212/2000, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.È in questo contesto normativo che si inseriscono i commi 117 e 118 dell’art. 1, Legge n. 199/2025, con cui il Legislatore è intervenuto sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all’Agente della riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, in modo da migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.
Infatti, come si legge nel Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, con l’obiettivo di attuare la riorganizzazione dell’Amministrazione fiscale, come definita dalla Riforma 1.12 del PNRR, il comma 117 della Legge n. 199/2025 inserisce all’art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2025, la lettera b-ter).
Con tale modifica, al fine di rendere più efficace la riscossione coattiva, l’Agente della riscossione può disporre, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture, emesse nel semestre precedente, dai debitori iscritti a ruolo – tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione – nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.
Si allarga, così, la platea dei soggetti che possono utilizzare tali dati (che sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi) prima consentita alla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica, all’Agenzia delle Entrate e alla stessa Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le attività di vigilanza e di controllo.
In tal modo, i corrispettivi delle fatture elettroniche potranno essere utilizzati anche dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, allo scopo di rendere più efficaci le procedure esecutive presso terzi, ai fini del contrasto alla c.d. evasione da riscossione.
Le modalità di attuazione della nuova disposizione introdotta saranno definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2026.


