4 Settembre 2015

I criteri di territorialità dei servizi digitali nei rapporti B2B e B2C

di Marco Peirolo
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La recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 75 del 28 agosto 2015 ha confermato che, per le operazioni di commercio elettronico diretto, il luogo impositivo è quello in cui il cliente risulta stabilito, sia che agisca come “business” che come “consumer”.

Ciò nondimeno risulta utile riepilogare i criteri di territorialità applicabili, a partire dal 1° gennaio 2015, alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici anche alla luce dei criteri presuntivi definiti dal Reg. UE n. 282/2011.

Il D.Lgs. n. 42/2015, modificando l’art. 7-sexies, comma 1, lett. f) e g), del D.P.R. n. 633/1972, ha previsto che sono imponibili ai fini IVA in Italia, se rese a committenti che non agiscono in veste di soggetti passivi d’imposta:

  • le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero (lett. f);
  • le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero, sempreché tali prestazioni siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea (lett. g).

Ai fini del coordinamento della nuova disciplina, il citato D.Lgs. n. 42/2015 ha inoltre abrogato le lett. h) e i) del primo comma dell’art. 7-septies del D.P.R. n. 633/1972.

Le modifiche recepiscono l’art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE, il quale ha riscritto l’art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE in modo da garantire – attraverso l’applicazione dell’IVA nello Stato membro del committente – che i servizi in esame siano tassati nel luogo di effettivo consumo.

Sempre sul piano comunitario, dal 1° gennaio 2015 è stato riformulato anche l’art. 59-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale è ora previsto che, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare:

  • il luogo delle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, situato all’interno del loro territorio, come se fosse situato al di fuori dell’Unione europea qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori dell’Unione (lett. a);
  • il luogo delle prestazioni dei medesimi servizi, situato al di fuori dell’Unione europea, come se fosse situato all’interno del loro territorio qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione abbiano luogo all’interno del loro territorio (lett. b).

Come si desume dal citato art. 7-sexies, comma 1, lett. f) e g), del D.P.R. n. 633/1972, il legislatore nazionale ha esercitato, con esclusivo riferimento ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, la facoltà prevista dalla lett. a) dell’art. 59-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, avendo escluso da imposizione le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione quando il loro utilizzo, da parte del committente italiano, avviene al di fuori dell’Unione europea. Di conseguenza, la territorialità delle prestazioni di servizi fornite per via elettronica resta “agganciata” al domicilio e alla residenza del committente che non agisce in qualità di soggetto passivo.

Dal descritto quadro normativo si evince che, anche dal 1° gennaio 2015, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei rapporti “B2B” continuano ad essere territorialmente rilevanti in Italia se il cliente opera nell’esercizio d’impresa, arte o professione, cioè in applicazione dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Anche se, a seguito delle modifiche novellate dal D.Lgs. n. 42/2015, le regole territoriali applicabili ai servizi “B2C” sono state equiparate a quelle relative ai servizi “B2B”, resta imprescindibile individuare il luogo di localizzazione del cliente non soggetto passivo ed, in proposito, assumono particolare rilevanza le presunzioni contenute nell’art. 13-bis del Reg. UE n. 282/2011, nonché quelle definite:

  • dall’art. 24 del Reg. UE n. 282/2011, in caso di pluralità di luoghi di stabilimento;
  • dagli artt. 24-bis, 24-ter, 24-quinquies e 24-septies del Reg. UE n. 282/2011, nel caso in cui il luogo di stabilimento, l’indirizzo permanente o la residenza abituale sia impossibile da determinare o non si possa determinare con certezza (si veda il contributo dello scorso 20 luglio).

Rinviando l’esame delle presunzioni di localizzazione di cui agli artt. 13-bis e 24 del Regolamento ad un successivo contributo, occorre ricordare che, alla luce delle nuove regole territoriali, altrettanto imprescindibile è l’esigenza di verificare lo status del committente in modo da individuare il soggetto tenuto ad assolvere l’imposta nel Paese di consumo e ad adempiere ai connessi obblighi “formali”.

Anche a questo riguardo, per determinare la qualifica del destinatario delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, è necessario ricorrere ai criteri presuntivi definiti dall’art. 18 del Reg. UE n. 282/2011 (si veda il contributo dello scorso 27 luglio).