21 Novembre 2025

Arriva il credito per gli investimenti in agricoltura e scompare quello per la ZES

di Luigi Scappini
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L’attuale versione della Legge di bilancio per il 2026, che ha iniziato il suo percorso di approvazione, se da un lato introduce una norma ad hoc per gli investimenti nel settore dell’agricoltura, pesca e acquacoltura, dall’altro elimina il credito connesso alla c.d. ZES unica in agricoltura.

In passato, infatti, con l’art. 1, commi 544546, Legge, n. 207/2024 (Legge di bilancio per il 2025), il Legislatore aveva esteso il contributo di cui all’art. 16-bis, D.L. n. 124/2023, nei confronti delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, PMI attive nel settore della pesca e acquacoltura, per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti o impiantate nella ZES per il MezzogiornoZES unica.

L’attuale Legge di bilancio per il 2026, introduce un credito di imposta specifico per le imprese che operano nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Il credito, nella misura del 40%, è riconosciuto per gli investimenti, nel limite di 1 milione di euro, in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. Inoltre, in deroga a tale lasso temporale, sono ammessi all’agevolazione anche gli investimenti che vengono effettuati nel più lungo termine del 30 giugno 2027, a condizione che, entro il 31 dicembre 2026, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito per molti aspetti riprende i principi e criteri di cui al precedente introdotto con il D.L. n. 178/2020.

Anche in questo caso è ammesso procedere all’investimento tramite un leasing finanziario, nel qual caso, ai fini della verifica del rispetto della spesa massima ammissibile al beneficio, viene previsto che il costo, cui fare riferimento, è quello sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Parimenti, viene confermato il meccanismo di recapture in caso di cessione a terzi o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.

Il credito può cumularsi con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto; tuttavia, è espressamente previsto che il credito non può essere applicato agli investimenti che beneficiano già del crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (previsto sempre dalla Legge di bilancio per il 2026), nonché del credito di imposta di cui all’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020, esteso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, dall’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024.

Viene previsto che il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, nel rispetto del dettato di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997; inoltre, non si rendono applicabili le limitazioni di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, all’art. 34, Legge n. 388/2000, e all’art. 31, D.L. n. 78/2010.

Non può tacersi del fatto che prevedere quale unica modalità di fruizione del credito di imposta per gli investimenti la compensazione, rappresenta una forte limitazione per un settore, quale quello agricolo, che, per effetto del sistema impositivo creato, porta spesso ad aversi un’assenza di IVA a debito, di IMU e una residua IRPEF da versare. Su tale ultima imposta, infatti, la bozza di Legge di bilancio per il 2026 prevede la proroga dell’esenzione parziale per i coltivatori diretti e gli IAP regolarmente iscritti alla previdenza agricola, originariamente introdotta con l’art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016.

A questo deve aggiungersi che, sempre l’attuale versione della Legge di bilancio per il 2026, prevede, con decorrenza 1° luglio 2026, la sospensione della possibilità di procedere a compensazione dei contributi INPS con crediti d’imposta.

In questo modo viene altresì inibito un possibile utilizzoalternativoin compensazione determinando, forse, una situazione di accumulo di credito come già verificatosi in passato, il che non rappresenta, insieme al limite di spesa individuato in complessivi 2.100.000 euro per l’anno 2026, un’incentivazione agli investimenti verso un‘agricoltura sempre più tecnologica e rispettosa dell’ambiente.