13 Novembre 2015

Il secondo acconto IRPEF 2015

di Federica Furlani
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Il prossimo 30 novembre scade in termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto per i soggetti Irpef, che può essere determinato con due diversi metodi:

  • metodo storico o
  • metodo previsionale.

Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell’acconto le persone fisiche che nel periodo di imposta 2014 risultano a debito per un importo superiore a €51,65.

In considerazione del fatto che gli importi in dichiarazione sono espressi in unità di euro:

  • se il rigo RN34 “Differenza” del modello Unico PF 2015 è ≥ € 52 è dovuto acconto;
  • se il rigo RN34 “Differenza” del modello Unico PF 2015 è ≤ € 51 non è dovuto acconto.

La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN34) e deve essere versato:

  • in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2015 se l’importo dovuto è inferiore a €257,52;
  • in due rate se l’importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a €257,52, di cui:
  • la prima, nella misura del 40%, doveva essere versata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • la seconda, nella misura del 60%, deve essere versata entro il prossimo 30 novembre 2015.

In alcuni casi particolari l’acconto determinato con il metodo storico deve essere ricalcolato.

In particolare:

  • in presenza di redditi dei terreni, l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato rivalutando i reddito dominicale e il reddito agrario del 30% in luogo della rivalutazione del 15%. Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata nel rigo dei terreni del quadro RA modello Unico PF), l’ulteriore rivalutazione è pari al 10% in luogo della rivalutazione del 5%;
  • in presenza di redditi di fabbricati, l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all’agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto (art. 4, co. 8, DL 150/2013), per usufruire dei quali è prevista l’indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righi dei fabbricati del modello Unico PF;
  • i soggetti non residenti devono calcolare l’acconto Irpef per l’anno 2015 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR (tranne per i non residenti Schumacker – art. 7 L.161/2014);
  • in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, co. 5, DL 1/2012);
  • in presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, L. 183/2011 che prevede che gli esercenti impianti di distribuzione di carburante che usufruiscono della deduzione forfetaria nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria (indicata nel modello Unico PF 2015 tra le “Altre variazioni in diminuzione” – codice “28”);

Al verificarsi di una delle situazioni sopra descritte, al fine del corretto calcolo dell’acconto, è necessario quindi procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente di rigo RN34.

Alternativamente al metodo storico, il contribuente può anche utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell’acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2015 o di minori redditi percepiti nel 2015) di dover versare una minore imposta, può essere conveniente determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta da versare.

Se poi però il versamento con il metodo previsionale risultasse inferiore a quanto dovuto a consuntivo in base al reddito effettivamente conseguito nel 2015, si applica la sanzione per insufficiente versamento pari al 30% di quanto non versato, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Irpef, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codici tributo: 4034 – IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

Per completezza si ricorda che non sono dovuti acconti con riferimento all’addizionale regionale Irpef e per quanto riguarda quella comunale, l’acconto unico andava versato entro il termine del saldo Irpef.