24 Giugno 2016

La tenuta dei libri per le società in semplificata

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 al comma 1 stabilisce che i soggetti indicati alla lettera c) del primo comma dell’articolo 13, ovverosia le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 597/1973, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto.

La convenienza nella scelta di costituire una società di persone è dovuta principalmente alle agevolazioni presenti nella normativa fiscale, nello specifico lo stesso regime di contabilità semplificata, poi sono rilevanti sicuramente i minori costi di avvio e di gestione. Altresì merita di essere considerata, quale parametro valutato opportuno ai fini sopra citati, la semplicità con cui si riesce a limitare l’accesso a soci estranei.

Comunque sia, ciò che si ritiene più vantaggioso è proprio il regime fiscale semplificato, nel quale tuttavia non si trova un riscontro immediato riferito alla disciplina civilistica, la quale nell’articolo 2214 del codice civile sancisce che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Lo stesso deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Pertanto, come afferma la Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel contributo del 15 giugno 2015: “a prescindere da quale sia la funzione primaria delle scritture contabili, ben può sostenersi che le stesse svolgano un ruolo fondamentale nella vita dell’impresa, non solo perché contribuiscono a rendere razionale ed efficiente l’organizzazione e la gestione della stessa ma, altresì, perché è solo dal loro esame che i soci e i terzi  possono rilevare le operazioni e i principali accadimenti intervenuti nel patrimonio aziendale”.

Alla luce di quanto è stato dichiarato opportuno nei confronti dei soci e dei terzi, sono necessarie le seguenti considerazioni:

  • gli amministratori, secondo l’articolo 2260 del codice civile, sono solidalmente  responsabili  verso  la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa;
  • i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

Tralasciando in questa sede l’approfondimento dell’aspetto legato alle possibili responsabilità degli amministratori, risulta fondamentale accertarsi circa la complementarietà delle due norme, ovverosia dell’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 2214 del codice civile. La sentenza della Cassazione che si vuole riportare è la numero 28923 del 2012, nella quale, sebbene i giudici confermino l’autonomia della disciplina fiscale rispetto a quella civilistica, i medesimi attestano che il richiamo ai libri previsti dalla legge dell’articolo 18 D.P.R. 600/1973 si riferisce agli obblighi regolati dall’articolo 2214 cod. civ. e non alle scritture contabili previste dalle leggi fiscali. Ciò che tuttavia è necessario osservare, per comprendere meglio il contesto di tali decisioni, è che le sentenze trattate si riferiscono all’ambito dei reati fallimentari ed in particolare alle fattispecie di bancarotta, nello specifico esiste un orientamento consolidato, come da pronuncia del Tribunale di Trento del 09/05/2013, secondo cui “anche le imprese sottoposte ad un regime tributario di contabilità semplificata sono obbligate alla tenuta delle scritture e dei libri di cui all’articolo 2214, cod. civ., ed in modo particolare del libro giornale e del libro degli inventari che lo stesso articolo 2214, cod. civ., indica come scritture contabili obbligatorie per chi esercita un’attività commerciale”, sia ai fini civili sia a quelli penali previsti dalla legge fallimentare”.