11 Febbraio 2026

Il valore della delega di firma è relativo solo alle imposte

di Fabio Campanella
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la tematica connessa alla delega rilasciata dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate ai funzionari per la firma degli avvisi di accertamento. La genesi della questione è risalente nel tempo e ha avuto inizio con la sentenza della CTP di Milano n. 3222/25/2015, a cui sono seguite numerose sentenze di merito e di legittimità, non sempre di medesimo parere; la Cassazione, ad esempio, con un primo orientamento adottato con la sentenza n. 22803/2015 aveva escluso la possibilità di rilasciare una delega in bianco, senza l’indicazione nominativa dei funzionari delegati, orientamento poi sostituito da quello di segno opposto adottato con la sentenza n. 11013/2019, con l’ordinanza n. 28850/2019 e con l’ordinanza n. 21839/2024 che, invece, escludeva la necessità di individuazione personale del delegato, ritenendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita dal funzionario.

Con l’ordinanza n. 651 del 12 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha risolto il dubbio interpretativo riguardante il limite di valore dell’atto impositivo rispetto al quale ogni funzionario è autorizzato a firmare su delega del Direttore provinciale e, in particolare, se detto limite è riferibile solo alle imposte accertate o, di contro, anche agli interessi liquidati e alle sanzioni irrogate. Il Supremo Collegio, definendo il giudizio, ha adottato il seguente principio di diritto: «l’avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell’ufficio, è nullo, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi richiama implicitamente il citato art. 42, se il contenuto della delega di firma, emessa dal capo dell’ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto, in relazione al limite quantitativo in essa determinato; tuttavia tale limite, indicato senza specificazioni, va riferito all’importo delle imposte recuperate, senza che rilevino sanzioni ed accessori, fatta salva l’ipotesi di atti relativi alla esclusiva irrogazioni di sanzioni, il cui valore è costituito dalla somma di queste».

Il Supremo Collegio ha osservato che il limite di delega, ancorché indicato senza specificazioni, non possa che riferirsi al solo importo delle imposte recuperate – senza che rilevino sanzioni e interessi – come agevolmente ricavabile dal complessivo sistema procedurale tributario che con l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 4-bis e dall’abrogato art. 17-bis del medesimo Decreto Legislativo, indicano a vari fini il criterio da seguire per la determinazione del valore delle controversie processual-tributarie, riferendolo al solo valore del tributo accertato al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, fatta salva l’ipotesi delle controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il cui valore è costituito dalla somma di queste.

Già con la precedente ordinanza n. 32386 del 3 novembre 2022, la Cassazione aveva ribadito la nullità dell’avviso di accertamento emesso sulla scorta della firma del capo ufficio controlli, in luogo del capo area accertamento, in quanto la delega rilasciata ai funzionari delimitava puntualmente per valore lo scaglione in relazione al quale era attribuito a ciascuno dei 2 il potere di firma dell’accertamento e tale limite imposto dal vertice dell’amministrazione non era stato rispettato.

Con questo ultimo arresto interpretativo la Corte ha fatto ulteriormente chiarezza su uno dei requisiti della delega di firma, costringendo – d’ora in avanti – le difese private che assistono i contribuenti a dover analizzare con ancora maggiore attenzione e rigore gli atti di delega di firma depositati in giudizio dall’Agenzia delle Entrate a seguito di contestazione attorea di nullità dell’atto impugnato per violazione di delega di firma, con particolare riguardo al valore dello scaglione, in relazione al quale il funzionario era eventualmente autorizzato a firmare l’atto emesso, da confrontare con la totalità delle imposte accertate nell’atto e facendo rilevare le eventuali violazioni della delega nelle successive memorie depositate in giudizio o direttamente nella discussione orale.

La Corte ha chiarito incidentalmente anche il perimetro della contestazione di omessa pronuncia, denunciabile in Cassazione quale error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., ribadendo che secondo costante orientamento di legittimità, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio secondo il Collegio, pertanto, non ricorre quando la decisione – adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte – comporti il rigetto o il mancato esame pur in assenza di una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi in tal caso una statuizione implicita di rigetto della domanda non espressamente esaminata in rapporto all’incompatibile impostazione logico-giuridica della complessiva pronuncia.