6 Febbraio 2026

La  rottamazione-quinquies letta attraverso le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

di Gianfranco Antico
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Come affermato dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8065 del 30 agosto 2023, non può essere sottovalutato l’effetto che le risposte alle FAQ producono sui destinatari, a partire dall’affidamento nei confronti di chi (l’Amministrazione) fornisce le risposte. In definitiva, le risposte alle FAQ, pur nella loro atipicità, si pongono a metà strada tra le disposizioni di carattere normativo, per loro natura (almeno di regola) generali e astratte e inidonee quindi a prevedere ogni loro possibile applicazione concreta, e il singolo esercizio della funzione amministrativa da parte di una Pubblica amministrazione.

Attraverso, quindi, le diverse FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla data del 20 gennaio 2026 delineiamo il progetto posto in essere dalla Legge di bilancio 2026art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025che ha introdotto la c.d. rottamazione-quinquies.

FAQ n. 1: la rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992 dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Sempre che riferiti alle fattispecie sopra elencate, sono rottamabili anche i carichi già oggetto:

  • delle prime 3 rottamazioni o del “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione agevolata;
  • della rottamazione-quater o della Riammissione alla rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

 

FAQ n. 2: sono esclusi dalla nuova definizione tutti i debiti diversi da quelli indicati nella FAQ n. 1. Per quanto riguarda i carichi già indicati nelle domande di adesione alla rottamazione-quater o alla Riammissione alla rottamazione-quater, sono esclusi quelli che, seppur rientranti nelle sopra citate fattispecie, sono ricompresi in piani di pagamento per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.

 

FAQ n. 3: non sono “rottamabili” le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, dalla polizia locale del Comune.

 

FAQ n. 4: non è possibile aderire alla rottamazione-quinquies per carichi affidati dagli enti locali e dalle Regioni. Pertanto, sono escluse le cartelle relative alla tariffa dei rifiuti del Comune e le cartelle per bollo auto.

 

FAQ n. 5: i debiti derivanti da attività di accertamento non sono rottamabili.

 

FAQ n. 6: per procedere alla definizione agevolata, il contribuente deve manifestare la sua volontà, presentando la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica.

 

FAQ n. 7: è possibile presentare la domanda di adesione utilizzando i 2 servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito internet:

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte, selezionando quelli per i quali si intende aderire, senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
  • in area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento. È necessario specificare l’indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione. Se si presenta la domanda in area riservata, il servizio propone esclusivamente i carichi “definibili”, mentre, se si presenta la domanda in area pubblica, il contribuente potrà inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della rottamazione-quinquies e quindi “definibile”.

 

FAQ n. 8: è possibile richiedere anche il Prospetto informativo in area riservata, con le credenziali sopra indicate, oppure con il form in area pubblica, allegando in quest’ultimo caso, la documentazione di riconoscimento. Il Prospetto informativo contiene l’elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell’INPS che possono essere “definiti” e l’importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).

 

FAQ n. 9: è possibile rottamare anche le cartelle che pendono in contenzioso. Tuttavia, nella domanda di adesione alla rottamazione-quinquies è necessario indicare la rinuncia ai contenziosi.

 

FAQ n. 10: una volta presentata la domanda di adesione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una “Comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda contenente o l’ammontare complessivo delle somme dovute; o la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale prescelta; o i moduli di pagamento precompilati; o le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni. Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile esclusivamente all’interno della propria area riservata.

 

FAQ n. 11: in seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti “definibili”:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda. Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi dell’ 28-ter, D.P.R. n. 602/1973 (condizione di “regolarità” del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ) e dell’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 (ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo), nonché per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

FAQ n. 12: il contribuente estingue i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada, la definizione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

 

FAQ n. 13: il debitore può scegliere come pagare in fase di presentazione della domanda di adesione. In un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento.

 

FAQ n. 14: per pagare sono disponibili i seguenti canali:

  • sito istituzionale;
  • app EquiClick;
  • domiciliazione sul conto corrente secondo le indicazioni che verranno riportate nella Comunicazione delle somme dovute;
  • moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat;
  • sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

 

FAQ n. 15: la “decadenza” dai relativi benefici si determina in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:

  • della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
  • di 2 rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale. In tali ipotesi:
    • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
    • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
    • i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.

 

FAQ n. 16: nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa.

 

FAQ n. 17: nel caso di pagamento rateale, il contribuente può rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza. Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata. Esempio: nel caso di una rottamazione-quinquies dilazionata in 3 rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l’ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza. Pertanto, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà la decadenza dal beneficio della rottamazione e la ripresa delle attività di recupero.

 

FAQ n. 18: una volta presentata la domanda di adesione, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.

 

FAQ n. 19: la presentazione della domanda di adesione determina, limitatamente ai “carichi definibili” che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31 luglio 2026, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti (“non rottamabili”), potrà utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull’App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.