6 Febbraio 2026

Tax free shopping: le novità della Legge di bilancio 2026

di Marco Peirolo
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I commi 934 e 935, art. 1, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) modificano la disciplina della non imponibilità IVA prevista per le cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare dei soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea.

 

Procedure di sgravio dell’IVA

Ai sensi dell’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, lo sgravio dell’IVA a favore dei viaggiatori extra-comunitari può essere riconosciuto dal dettagliante italiano in base a una duplice modalità, vale a dire:

− in sede di cessione, emettendo fattura senza applicazione dell’imposta, che quindi deve essere scorporata dal prezzo di vendita; salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 – laddove non sia presentata la documentazione prevista a comprova dell’uscita dei beni dall’Unione Europea; ovvero

− con rimborso successivo dell’imposta all’acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite apposita società intermediaria, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione Europea nei termini indicati – previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti (di cui all’art. 25, D.P.R. n. 633/1972).

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 93/E/2019, ha chiarito che il cedente, se richiesto dall’acquirente prima dell’emissione dello scontrino telematico, deve emettere la fattura e non può rifiutarla.

Tuttavia, il citato art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, rimette al cedente la scelta se far pagare il prezzo del bene al netto dell’IVA, ovvero se attendere la prova dell’avvenuta uscita dei beni prima di restituire l’imposta.

Spetta, invece, al cessionario la scelta di avvalersi o meno dell’ausilio delle società di “tax free” per ottenere un rimborso più veloce.

 

Novità della Legge di bilancio 2026

In primo luogo, all’art. 38-quater, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633/1972, introdotti dall’art. 1, comma 935, Legge di bilancio 2026, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario, con l’indicazione degli estremi del passaporto – fino al 31 dicembre 2025 pari a 4 mesi – viene sostituito con uno più lungo (6 mesi) dal momento di compimento dell’operazione; allo stesso modo, anche in caso di rimborso dell’imposta, previsto quando il cedente non si sia avvalso della facoltà di emettere la fattura senza imposta, il termine per la restituzione al cedente dell’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale non è più di 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, ma di 6.

In base all’art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, il dettagliante può non applicare l’imposta a seguito della richiesta del viaggiatore extra-comunitario, a condizione che:

− sia emessa fattura;

− i beni siano trasportati al di fuori dell’Unione Europea entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione della cessione, che coincide con la data di emissione della fattura.

In particolare, il dettagliante deve:

− emettere fattura senza addebitare l’IVA;

− riportare nella fattura:

  • la dicitura “operazione non imponibile” e l’eventuale indicazione della relativa norma di riferimento (comunitaria o nazionale);
  • gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente che attesti il domicilio o la residenza al di fuori dell’Unione Europea; dal 1° gennaio 2006, gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente possono essere apposti anche dall’acquirente dopo l’emissione della fattura, purché prima dell’ottenimento del visto doganale;

− dal 1° gennaio 2026, ottenere, entro la fine del sesto mese successivo alla vendita, l’esemplare della fattura vistato dalla dogana di uscita;

− annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi distintamente rispetto alle altre operazioni.

In alternativa alla procedura esposta, l’art. 38-quater, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, prevede che il dettagliante può chiedere al viaggiatore extra-comunitario il pagamento dell’IVA, a quest’ultimo rimborsata una volta ricevuto dal dettagliante stesso l’esemplare della fattura di vendita vidimata dalla dogana di uscita.

In questa ipotesi:

− il dettagliante emette la fattura con addebito della relativa imposta;

− il viaggiatore:

  • trasporta i beni fuori dall’Unione Europea entro 3 mesi dall’effettuazione della cessione; e
  • dal 1° gennaio 2026, entro il terzo mese successivo, restituisce al dettagliante l’esemplare della fattura con il visto dalla dogana di uscita;

− il dettagliante:

  • rimborsa l’imposta al viaggiatore tramite accredito su conto corrente, a mezzo assegno bancario, ecc.; e
  • può recuperare l’imposta restituita attraverso la variazione in diminuzione di cui all’ 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, da annotare nel registro degli acquisti.

In secondo luogo, in base al nuovo art. 4-bis, comma 2-bis, D.L. n. 193/2016, introdotto dall’art. 1, comma 934, Legge di bilancio 2026, al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli viene attribuito il potere di emanare, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’IVA contestualmente all’uscita dei beni dal territorio doganale comunitario. La disposizione prevede anche che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture elettroniche emesse dal cedente e intestate al medesimo cessionario. In più, è previsto che il procedimento rispetti le norme sulla protezione dei dati personali.

 

Sistema OTELLO

Per le cessioni in esame, dal 1° settembre 2018 è obbligatoria l’emissione della fattura in formato elettronico, introdotta dall’art. 4-bis, D.L. n. 193/2016.

A tal fine, è stato creato il sistema OTELLO (Online Tax refund at Exit: Light Lane Optimization), nell’attuale versione 2.0, mediante il quale:

− il cedente trasmette al sistema il messaggio contenente i dati della fattura per il “tax free shopping” al momento dell’emissione e mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta, che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio, contenente i dati dell’eventuale variazione effettuata ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, è trasmesso dal cedente al momento dell’effettuazione della variazione;

− il cessionario, per avere diritto allo sgravio o al rimborso ex post dell’IVA, dimostra l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione Europea non più mediante il “visto uscire” apposto dalla dogana sulla fattura, ma attraverso il “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO e, in caso di uscita dal territorio UE attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

Il formato elettronico è obbligatorio anche per le note di variazione delle fatture relative alle operazioni in esame, sia ove riguardino l’imponibile e l’imposta, sia qualora si riferiscano alla sola imposta[1].

In assenza dell’apposizione del visto, il cedente, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata:

− senza applicazione dell’IVA, deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione mediante emissione di una nota di variazione di sola imposta ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972;

− con applicazione dell’IVA, matura il diritto al recupero dell’imposta tramite annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti, di cui all’art. 25, D.P.R. n. 633/1972.

Dopodiché, in relazione alla prassi, seguita dagli intermediari “tax free”, di inviare al cedente un documento cartaceo con valore di nota di variazione riepilogativa, contenente l’ammontare cumulativo dell’imposta e le singole transazioni per le quali non è stato apposto il visto doganale[2], occorre puntualizzare che ogni singola operazione, documentata con fattura e con l’eventuale nota di variazione a essa riferibile, risulta univocamente identificata da OTELLO mediante la notifica del “codice richiesta” che deve essere indicato sulla copia che il cedente consegna al cessionario.

Ne consegue che, per operare la variazione, non sono consentiti riferimenti cumulativi e non è, altresì, possibile l’utilizzo di strumenti alternativi al sistema OTELLO, per cui – in definitiva – la prassi operativa sopra descritta non è più applicabile dal 1° settembre 2018.

È stato, tuttavia, precisato che le indicazioni di cui sopra valgono soltanto per le note di variazione in aumento, emesse in relazione alle cessioni effettuate senza applicazione dell’imposta, ex art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.

Di contro, per le cessioni che danno diritto al rimborso dell’imposta addebitata in sede di fatturazione, il successivo comma 2, dello stesso art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, dispone che il cedente «ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25», senza obbligo di emissione di un autonomo documento che, del resto, non avrebbe alcuna utilità, considerato che il viaggiatore è un consumatore finale, privo, in quanto tale, del diritto alla detrazione[3].

La prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata, nonché il collegamento con l’operazione originaria, potrà essere fornita anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari “tax free” ai cedenti, sempreché tali documenti consentano di collegare in maniera certa e inequivoca l’originaria cessione all’uscita dei beni dal territorio dell’Unione Europea e alla conseguente variazione – anche cumulativa – annotata nel registro degli acquisti.

 

Condizioni soggettive di non imponibilità

Il beneficio della non imponibilità IVA per le cessioni di beni a viaggiatori extra-comunitari è subordinato al rispetto di specifiche condizioni soggettive, riferite tanto al cedente quanto al cessionario.

 

Cessionario

Fermo restando che gli acquirenti devono essere persone fisiche che agiscono in veste di “privati consumatori”, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 28/1997, la non imponibilità è stata estesa agli acquisti effettuati da soggetti che abbiano domicilio o residenza in un Paese terzo.

Pertanto, rispetto alla precedente formulazione, il beneficio fiscale in esame si rende applicabile anche nei confronti di soggetti nazionali o comunitari che, per qualsiasi motivo, abbiano acquisito domicilio o residenza in un Paese extra-comunitario, in conformità all’art. 146, par. 1, lett. b), Direttiva 2006/112/CE, il quale – nel disciplinare l’esenzione delle operazioni all’esportazione al di fuori dell’Unione Europea, delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali – considera alternativi i requisiti del domicilio e della residenza abituale, di cui devono essere dotati i viaggiatori non stabiliti all’interno dell’Unione Europea, per poter usufruire dell’agevolazione[4].

In precedenza, l’Amministrazione finanziaria, con un’interpretazione restrittiva, aveva precisato che l’agevolazione poteva essere concessa soltanto a favore dei turisti stranieri e che, di conseguenza, dovevano essere esclusi dal beneficio tutti coloro che fossero in possesso della cittadinanza italiana[5].

La disposizione si applica anche nei confronti dei soggetti aventi residenza o domicilio nei territori esclusi dall’Unione Europea ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/1972 (Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Monte Athos, l’isola di Helgoland, territorio di Busingen, dipartimenti d’oltremare della Repubblica francese, Ceuta, Melilla e le isole Canarie), nonché nelle isole anglo-normanne e nel territorio di Gibilterra.

La residenza o domicilio extra-comunitario devono essere espressamente indicati sul passaporto o altro documento equipollente che l’acquirente è tenuto a esibire al cedente all’atto dell’effettuazione dell’acquisto, i cui estremi devono essere riportati in fattura[6].

L’agevolazione non si applica, invece, alle cessioni nei confronti di soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, in quanto l’art. 7, D.M. 24 dicembre 1993 (ora art. 13, comma 1, D.M. 21 giugno 2021) prevede che tali cessioni siano soggette a IVA.

 

Cedente

Non vi sono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione soggettiva dei soggetti passivi cedenti (ad esempio, commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano soggetti distinti dalla figura dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente.

Tale indicazione, resa dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 8/E/2020, deve essere opportunamente intesa, in quanto la non imponibilità presuppone pur sempre che le cessioni siano effettuate dai commercianti al dettaglio.

La natura stessa della vendita all’ingrosso, che si sostanzia in cessioni di notevoli quantitativi di merci a soggetti che esercitano, a loro volta, l’attività commerciale, non consente, infatti, l’applicazione dell’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, atteso che la medesima annovera, tra le condizioni per la fruibilità dell’esenzione, la qualità di soggetto privato del cessionario.

Non si esclude, tuttavia, l’estensione dell’agevolazione ai grossisti che abbiano ottenuto l’iscrizione al REC e l’autorizzazione amministrativa anche per il commercio al dettaglio, sempreché le cessioni al minuto avvengano in appositi locali, distinti da quelli destinati alla vendita all’ingrosso. Anche in tale ultima eventualità, l’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo fare presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione[7].

Per il cedente, le operazioni in esame, in quanto non imponibili, danno diritto alla detrazione dell’imposta assolta “a monte” sugli acquisti, ma:

− non concorrono alla determinazione dello status di esportatore abituale e alla formazione del plafond[8];

− non consentono di richiedere il rimborso dell’IVA annuale o trimestrale.

Presupposti soggettivi
Cedente Cessionario
Deve trattarsi di un soggetto esercente attività di commercio al minuto. In caso di svolgimento anche di un’attività di commercio all’ingrosso, è richiesto che le cessioni al minuto avvengano in appositi locali, distinti da quelli destinati alla vendita all’ingrosso. Deve trattarsi di una persona fisica che non agisca in veste di imprenditore, artista o professionista, residente o domiciliato al di fuori dell’Unione Europea, con esclusione degli acquirenti domiciliati o residenti a San Marino.

 

Condizioni oggettive di non imponibilità

Ai fini della non imponibilità, le cessioni devono superare, complessivamente, l’importo minimo di 154,94 euro, che l’art. 1, comma 77, Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), con effetto dal 1° gennaio 2024, ha ridotto a 70 euro, allo specifico fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana.

Tale importo, anche a seguito della predetta modifica normativa:

− si riferisce agli acquisti effettuati presso uno stesso punto vendita, risultanti da un’unica fattura[9];

− a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 28/1997, va considerato non più al netto, ma al lordo dell’IVA, in modo da consentire al turista di conoscere immediatamente se può beneficiare dello sgravio previsto dalla norma, senza dover effettuare operazioni di scorporo dell’imposta dal prezzo di vendita, come avveniva in precedenza, atteso che gli acquisti vengono prevalentemente effettuati presso commercianti al minuto che espongono prodotti i cui prezzi sono comprensivi dell’imposta[10].

Non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati, volte, in particolare, a ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, ridotto a 70 euro dal 1° gennaio 2024 (IVA inclusa), posto che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento del predetto importo soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore a un singolo cliente[11].

L’agevolazione resta preclusa per le prestazioni di servizi[12], come la partecipazione a fiere e seminari o per prestazioni di servizi usufruiti nello Stato, siccome il beneficio è ammesso esclusivamente per l’acquisto di beni trasportati fuori dall’Unione Europea nei bagagli del turista straniero e non è estendibile anche alle prestazioni dei servizi[13].

In merito all’uso personale e familiare dei beni contenuta, le categorie merceologiche rilevanti a tal fine sono, in linea di massima, quelle riportate nel prospetto seguente[14].

Beni destinati a uso personale e familiare – Categorie merceologiche
Abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori
Piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico
Articoli sportivi
Oggetti di oreficeria e di gioielleria
Apparecchi radiotelevisivi e accessori
Alimentari
Giocattoli
Computer e accessori
Strumenti e accessori musicali
Apparecchi di telefonia
Cosmetici
Accessori per autoveicoli
Prodotti alcolici e vitivinicoli

Il termine «beni destinati ad uso personale e familiare», contenuto nell’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, deve essere inteso nella sua più ampia accezione, dovendosi ritenere inclusi anche i beni a uso non esclusivamente personale del viaggiatore, ma anche di eventuali suoi familiari non viaggiatori.

Peraltro, quale principio utile alla soluzione dei casi dubbi, occorre tenere conto della circostanza che i beni presentati in dogana, per poter usufruire dell’agevolazione in questione, devono essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale[15].

Resta inteso che l’acquisto di beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo far presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione[16].

Nello stesso senso, si è espressa anche la giurisprudenza comunitaria, per la quale il potenziale beneficiario dell’esenzione è la persona fisica che non agisce in qualità di operatore economico, sicché l’agevolazione è esclusa per gli operatori economici e, quindi, per le esportazioni di natura commerciale. Pertanto, l’esenzione a favore dei beni destinati a essere trasportati nel bagaglio personale di viaggiatori non può applicarsi ai beni che vengono trasportati da un privato fuori dall’Unione Europea a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo[17].

Un ulteriore requisito per beneficiare della non imponibilità è relativo al trasporto dei beni al di fuori dell’Unione Europea nei bagagli personali dell’acquirente entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In proposito, può accadere che i beni non possano essere collocati nei bagagli personali “stricto sensu” del viaggiatore e che, soprattutto in ragione del loro volume o peso, devono essere invece inoltrati presso il domicilio estero del proprietario attraverso il sistema della spedizione come bagaglio non accompagnato.

In base alle disposizioni IATA (International Air Transport Association), per bagaglio a mano deve intendersi l’insieme di oggetti personali che il viaggiatore può portare con sé nella cabina dell’aeromobile, mentre il bagaglio appresso (o di stiva) indica la pluralità dei colli che il medesimo affida alla compagnia aerea affinché vengano inoltrati alla destinazione finale del suo viaggio, dove egli provvede a ritirarli presso l’aerostazione arrivi-passeggeri. La definizione di bagaglio non accompagnato identifica, invece, i beni personali che il viaggiatore affida alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione, il ritiro dei quali avviene presso l’aerostazione arrivi-merci; in tale ultima ipotesi, l’operazione è oggetto di un contratto di trasporto aereo che si perfeziona mediante l’emissione della c.d. Lettera di Trasporto Aereo (LTA), compilata dalla compagnia aerea (vettore) dietro istruzioni del mittente.

Quest’ultima procedura è quella maggiormente usata nel caso in cui i costi da sostenere per la spedizione dei beni come bagaglio appresso sono particolarmente onerosi a causa del loro peso, oppure in quello in cui ciò sia reso difficile, per ragioni tecnico-operative, dalle dimensioni degli stessi, ovvero quando la spedizione sia subordinata al rispetto di determinati obblighi e formalità di carattere extra-doganale.

Sotto il profilo sostanziale, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, anche al bagaglio non accompagnato, può essere attribuito quel particolare carattere “personale” che il citato art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, prevede, con specifico riferimento al bagaglio, quale condizione necessaria ai fini del riconoscimento del beneficio in argomento[18].

Del resto, la stessa circolare n. 145/E/1998 (par. 1) ha precisato che l’espressione «beni destinati ad uso personale e familiare» deve essere intesa nell’accezione più ampia e, nell’illustrare a titolo esemplificativo alcune delle categorie merceologiche maggiormente significative ai fini dell’applicazione della disposizione in argomento, vengono elencati beni che, per loro stessa natura e caratteristiche morfologiche, difficilmente potrebbero essere trasportati nei bagagli a mano o in quelli appresso.

È il caso, ad esempio, dei piccoli mobili, dei computer e degli apparecchi radio-televisivi con relativi accessori.

Dal punto di vista operativo, alla fattispecie in esame si applicano le disposizioni doganali, in base alle quali, per l’esportazione, le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale. Pertanto, ai fini della non imponibilità, gli uffici doganali possono provvedere all’apposizione del visto sull’originale della fattura – emessa dal cedente nazionale a fronte della cessione effettuata nei confronti del soggetto residente o domiciliato fuori dell’Unione Europea – che venga presentata a corredo di una LTA relativa a beni spediti come bagaglio non accompagnato. Tuttavia, al fine di consentire la verifica della corrispondenza tra quanto esposto in fattura dal cedente nazionale e ciò che viene spedito all’estero dal cessionario, residente o domiciliato fuori dell’UE, è necessario che, sulla LTA:

− vi sia identità tra la merce ivi descritta e quella indicata sulla fattura stessa, nonché coincidenza tra il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni spediti;

− siano annotati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del mittente straniero (passaporto o altro documento equipollente) che risultino indicati, ai sensi dell’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, sulla fattura di vendita rilasciatagli dal cedente nazionale.

La circolare n. 171/D/1999 ha confermato la possibilità di beneficiare dell’agevolazione per i beni viaggianti con “bagaglio non accompagnato”, limitandone, però, l’ambito applicativo alle ipotesi in cui i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall’Unione Europea lascino l’Italia con diretto scalo nel proprio Stato di appartenenza.

Presupposti oggettivi
L’agevolazione si applica:

− ai beni e non ai servizi;

− ai beni destinati al consumo personale o familiare del viaggiatore, anche se relativi a familiari non viaggiatori;

− ai beni privi di valore commerciale;

− ai beni acquistati in quantità proporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare;

− ai beni di importo minimo di 154,94 euro (ridotto a 70 euro dal 1° gennaio 2024), IVA inclusa (importo minimo riferito all’ammontare complessivo dei beni acquistati presso lo stesso dettagliante documentato dalla singola fattura).

Resta inteso che è incompatibile con le norme vigenti l’esclusione del rimborso dell’IVA versata dal consumatore extra-UE quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (ad esempio, l’invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale) che non trovano diretto riscontro nell’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972.

Al verificarsi delle condizioni ivi previste, infatti, il rimborso dell’IVA è sempre dovuto da parte del venditore nei confronti del viaggiatore, dovendosi negare la legittimità di qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia volto a escluderlo e/o a limitarlo, ovvero a garantire allo stesso venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell’imposta, per la quale valgono le regole generali fissate dall’ordinamento[19].

 

Comportamenti abusivi

Come specificato dal menzionato principio di diritto n. 8/E/2020, è incompatibile con le norme vigenti l’esclusione del rimborso dell’IVA versata dal consumatore extra-UE quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (ad esempio, l’invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale) che non trovano diretto riscontro nell’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972.

Al verificarsi delle condizioni ivi previste, infatti, il rimborso dell’IVA è sempre dovuto da parte del venditore nei confronti del viaggiatore, dovendosi negare la legittimità di qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia volto a escluderlo e/o a limitarlo, ovvero a garantire allo stesso venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell’imposta, per la quale valgono le regole generali fissate dall’ordinamento[20].

Del resto, secondo la giurisprudenza comunitaria, la detrazione dell’imposta compete in ragione di spese effettivamente sostenute che abbiano comportato la piena disponibilità materiale/giuridica dei beni[21].

Nella fattispecie oggetto della risoluzione n. 60/E/2022 – in cui lo schema proposto dalla società è riconducibile a un mandato con rappresentanza, in cui la società assume il ruolo di mandante e il cliente extra-UE il ruolo di mandatario nell’acquisto, in nome e per conto del mandante, di beni nel territorio comunitario da trasportare al di fuori dell’Unione Europea – l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di beneficiare dello sgravio dell’IVA previsto dal citato art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, in quanto l’istante:

− non solo non sceglie i beni che il mandatario acquista in suo nome e per conto; ma

− non ne entra mai neppure in possesso; né

− sostiene le spese per il loro acquisto, demandandolo interamente ai viaggiatori.

 

[1] Cfr. risoluzione n. 58/E/2019.

[2] Si vedano le risoluzioni n. 1882/1994 e n. 445849/1992.

[3] Cfr. risoluzione n. 65/E/2019.

[4] Cfr. circolare n. 145/E/1998 (par. 1) e risoluzione n. 207/E/1997.

[5] Cfr. risoluzione n. VII-15-450/1994. Nello stesso senso, anche: risoluzioni n. 206/E/1995 e n. 108/E/1995.

[6] Cfr. circolare n. 145/E/1998 (par. 1), cit.

[7] Cfr. risoluzione n. 126/E/1998.

[8] Cfr. circolare n. 8/D/2003 (par. 2).

[9] Come specificato dal principio di diritto n. 8/E/2020, l’art. 147, Direttiva 2006/112/CE, si riferisce sempre alla “cessione” dei beni aventi le caratteristiche ivi individuate. È dunque elemento presupposto che il valore di 154,94 euro, per quanto anche derivante da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni (ad esempio, compravendite avvenute in momenti diversi), seppure documentate con un’unica fattura, come tipicamente avviene nell’ipotesi di fatturazione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972.

[10] Cfr. circolare n. 145/E/1998 (par. 1), cit.. Si veda anche l’art. 48, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE.

[11] Cfr. principio di diritto n. 25/E/2019.

[12] Cfr. risoluzioni n. 453/E/1994 e n. 450012/1992. Si veda, da ultimo, il principio di diritto n. 25/E/2019, cit.

[13] Cfr. risoluzione n. 453/E/1994. Si veda anche la risoluzione n. 450012/1992.

[14] Cfr. circolare n. 145/E/1998 (par. 1), cit. e risoluzione n. 58/E/1997.

[15] Cfr. risoluzione n. 58/E/1997, cit.

[16] Cfr. risoluzione n. 126/E/1998, cit.

[17] Cfr. Corte di giustizia, 17 dicembre 2020, causa C-656/19.

[18] Cfr. circolare n. 280/D/1998.

[19] Cfr. principio di diritto n. 8/E/2020, cit..

[20] Cfr. artt. 19 ss., D.P.R. n. 633/1972.

[21] Cfr. Corte di giustizia, 15 maggio 2019, causa C-235/18 e Corte di giustizia, 6 febbraio 2003, causa C-185/01.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Iva in pratica”.