4 Febbraio 2026

Decadenza e prescrizione in materia di tributi locali

di Angelo Ginex
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Nel sistema dei tributi locali, la corretta individuazione dei termini di decadenza e prescrizione riveste un ruolo centrale, incidendo direttamente sulla legittimità dell’azione impositiva e di riscossione degli enti locali.

In via generale, la distinzione tra i 2 istituti è ormai pacifica anche nella giurisprudenza di legittimità. La decadenza attiene all’esercizio del potere impositivo e individua il periodo entro il quale l’amministrazione può procedere all’accertamento del tributo; la prescrizione, invece, riguarda la fase successiva e determina l’estinzione del diritto di credito già validamente accertato, ove non esercitato entro un determinato arco temporale.

Con riferimento ai tributi locali, la disciplina è stata organicamente riformata dalla Legge n. 296/2006 (c.d. Legge finanziaria 2007), la quale ha previsto che:

  • gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006);
  • quanto alla fase della riscossione coattiva, invece, il titolo esecutivo (ovvero, cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato, sempre a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (art. 1, comma 163, Legge n. 296/2006).

Una volta che sia stato validamente notificato il titolo esecutivo, la normativa non prevede ulteriori termini decadenziali, trovando applicazione soltanto il termine di prescrizione. Tale termine è stato individuato dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass., sent. n. 4283/2010) nel termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., in ragione della natura periodica dei tributi locali.

Su tali profili è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1781 del 26 gennaio 2026, pronunciata in materia di TARI, che offre importanti chiarimenti sistematici.

La controversia traeva origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per infedele dichiarazione TARI relativa alle annualità 2014-2018. Il giudice di appello aveva ritenuto decaduto il potere impositivo con riferimento all’annualità 2014, assumendo che la notifica dell’avviso fosse avvenuta oltre i termini normativamente previsti.

L’ente locale ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006, sostenendo che l’avviso di accertamento fosse stato notificato nel rispetto del termine quinquennale di decadenza.

Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso nonché colto l’occasione per ribadire, in modo netto, alcuni principi di diritto di particolare rilievo.

In primo luogo, la Cassazione ha riaffermato la necessaria distinzione tra decadenza dall’attività di accertamento e prescrizione del credito tributario, sottolineando come l’art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006, riguardi esclusivamente la fase dell’accertamento e non quella della riscossione.

In secondo luogo, i giudici di vertice hanno chiarito che, in presenza di un avviso di accertamento relativo a dichiarazioni infedeli o incomplete, l’unico termine applicabile è quello quinquennale previsto dal citato comma 161, decorrente dall’anno in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L’erronea applicazione del termine triennale di cui al comma 163, riferibile alla diversa fase della riscossione coattiva, ha determinato un vizio di diritto.

Quanto alla prescrizione, l’ordinanza si colloca nel solco dell’orientamento consolidato secondo cui i tributi locali, qualificabili come prestazioni periodiche collegate a una causa debendi continuativa, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, c.c., decorrente dal momento in cui il tributo è dovuto o dall’ultimo atto interruttivo validamente notificato.

La pronuncia in commento si segnala per la chiarezza espositiva con cui ricostruisce la scansione temporale dei poteri dell’ente locale, evitando sovrapposizioni tra accertamento e riscossione che, nella prassi, costituiscono una delle principali fonti di contenzioso.

Concludendo, si ritiene che l’ordinanza n. 1781/2026 rafforza l’orientamento volto a garantire certezza applicativa in materia di tributi locali, ribadendo che il rispetto dei termini decadenziali deve essere valutato con riferimento alla “specifica fase procedimentale” in cui l’atto si colloca, senza indebite contaminazioni tra decadenza e prescrizione.