2 Febbraio 2026

La recente giurisprudenza sulle triangolazioni intra-UE

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

Il trattamento IVA delle operazioni triangolari effettuate in ambito intracomunitario è stato recentemente affrontato dalla giurisprudenza comunitaria in più occasioni.

Con le conclusioni presentate il 29 ottobre 2025 in merito alla causa T-638/24, l’Avvocato generale presso il Tribunale UE ha affermato che l’applicazione dell’art. 203, Direttiva n. 2006/112/CE non preclude la contestuale imponibilità degli acquisti intracomunitari, nello stesso Stato membro, in applicazione dell’art. 41, Direttiva n. 2006/112/CE.

In sostanza, l’obbligo di versare all’Erario l’IVA erroneamente fatturata non incide sulla natura intracomunitaria dell’operazione e, quindi, sull’imponibilità dell’acquisto intracomunitario, tenuto conto che il richiamato art. 203, Direttiva n. 2006/112/CE, risponde a un mero scopo di tutela erariale, essendo finalizzato a eliminare il rischio della perdita di gettito connesso alla possibilità, per il destinatario della fattura, di esercitare la detrazione dell’IVA non dovuta.

Del resto, sottolinea l’Avvocato generale, la qualificazione dell’art. 203, Direttiva n. 2006/112/CE, come meccanismo di garanzia, va di pari passo con il carattere non definitivo del debito d’imposta che da esso discende in capo al fornitore. Infatti, quest’ultimo beneficia del diritto al rimborso dell’IVA fatturata per errore, a condizione che dimostri la propria buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito.

La questione esaminata è relativa all’imponibilità degli acquisti intracomunitari di beni nello stesso Stato membro della cessione intracomunitaria, erroneamente fatturata con l’applicazione dell’IVA.

Una società stabilita in Austria, utilizzando il numero di identificazione IVA locale, si è fatta consegnare, in un altro Stato membro, i beni acquistati presso fornitori austriaci.

Le Autorità fiscali hanno constatato che la società ha effettuato acquisti intracomunitari senza, tuttavia, dimostrare l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di arrivo del trasporto/spedizione. Pertanto, i predetti acquisti intracomunitari sono imponibili in Austria, conformemente alla disposizione nazionale di recepimento dell’art. 41, Direttiva n. 2006/112/CE.

Inoltre, le Autorità fiscali hanno ritenuto che le corrispondenti cessioni intracomunitarie mantengono l’esenzione da IVA e che, perciò, l’imposta erroneamente addebitata dai fornitori deve essere versata all’Erario in applicazione della disposizione che recepisce l’art. 203, Direttiva n. 2006/12/CE.

La norma comunitaria oggetto di interpretazione è, quindi, l’art. 41, Direttiva n. 2006/112/CE, dovendosi stabilire se gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati in Austria, cioè nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale la società ha effettuato i predetti acquisti, anche quando i fornitori hanno erroneamente addebitato l’IVA in relazione ad operazioni che mantengono natura intracomunitaria e possono pur sempre rettificare le relative fatture con effetto ex nunc.

Il trattamento IVA delle triangolazioni è stato affrontato anche dal Tribunale UE, con la sentenza 3 dicembre 2025, relativa alla causa T-646/24.

Il principio espresso è che la semplificazione prevista dall’art. 141, Direttiva n. 2006/112/CE, per il promotore della triangolazione comunitaria si applica anche quando i beni ceduti non sono trasportati a destinazione del cessionario nei confronti del quale è effettuata la cessione successiva, bensì a destinazione del suo cliente, al quale sono rivenduti e che è identificato nello stesso Stato membro del secondo cessionario.

Per la triangolazione comunitaria è prevista una disciplina che, in deroga all’art. 2, par. 1, lett. b), Direttiva n. 2006/112/CE (secondo cui gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro sono ivi imponibili), consiste, da un lato, nell’esentare l’acquisto intracomunitario effettuato dal promotore della triangolazione e, dall’altro, nel traslare la tassazione di tale acquisto sul cessionario finale, stabilito nello Stato membro di destinazione dei beni, evitando che il promotore sia tenuto ad identificarsi in quest’ultimo Stato.

Per beneficiare della semplificazione è necessario che il promotore, in primo luogo, dimostri di avere effettuato l’acquisto intracomunitario ai fini di una successiva cessione nello Stato membro di destinazione dei beni, designando il cessionario finale come debitore dell’imposta conformemente all’art. 197 della medesima Direttiva, e, in secondo luogo, dichiari la cessione intracomunitaria nel relativo elenco riepilogativo.

Il dubbio del giudice del rinvio è relativo all’interpretazione della nozione di “destinatario della cessione successiva”, di cui all’art. 141, lett. c) e d), Direttiva n. 2006/112/CE. Nella specie, si è trattato di stabilire se, ai fini dell’applicazione della semplificazione prevista per le triangolazioni comunitarie, il secondo cessionario debba effettivamente prendere in consegna i beni o se la semplificazione sia riconosciuta anche in presenza di un’ulteriore cessione, interna allo Stato membro di destinazione, tale per cui è il quarto e ultimo operatore della catena a ricevere i beni.

Nell’esaminare la questione, il Tribunale UE ha osservato che la nozione di “cessione di beni”, di cui all’art. 14, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE, non implica che il cessionario detenga “fisicamente” il bene acquistato, né che detto bene sia “fisicamente” trasportato al cessionario e/o da quest’ultimo “fisicamente” ricevuto.

D’altra parte, la circostanza che un bene non sia ricevuto direttamente dal cessionario non è necessariamente imputabile a un abuso, potendo trovare giustificazione nell’esistenza di 2 cessioni successive riguardanti il medesimo bene e, inoltre, non è necessario che il primo cessionario sia divenuto proprietario del bene al momento del trasporto, dato che la cessione non presuppone il trasferimento della proprietà.

Ne consegue, secondo il Tribunale europeo, che la semplificazione prevista per la triangolazione comunitaria si applica anche quando i beni ceduti non sono “fisicamente” trasportati a destinazione del cessionario nei confronti del quale è effettuata la cessione successiva, bensì a destinazione del suo cliente, al quale sono rivenduti e che è identificato nello stesso Stato membro del secondo cessionario.

L’eccezione ricorre qualora sia dimostrato che il promotore sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’operazione posta in essere, avrebbe partecipato ad una frode IVA commessa nell’ambito della catena.